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Certificazione energetica: illegittima una norma lombarda

Inserito da redazione il 30/01/2010

Certificazione energetica: illegittima una norma lombardaIl Tribunale di Varese ha dichiarato incostituzionale una norma contenuta nella D.G.R. n.8/8745 della Regione Lombardia, che ha istituito l’obbligo di allegare al decreto di trasferimento di immobili nelle procedure esecutive l’attestato di certificazione energetica. Questa Deliberazione, all'articolo 9.4, ha stabilito che “l’obbligo di allegazione si applica anche ai provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dall’1.1.2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal presente punto 9”. Norma incostituzionale Secondo il Tribunale di Varese, questa disposizione è in contrasto con la norma dell’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, la quale riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la materia della giurisdizione e delle norme processuali. Inoltre, differenziando la disciplina del processo esecutivo o fallimentare rispetto a quella delle altre regioni, essa si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza previsto all'art. 3 della Costituzione Italiana. Il commento di Assoedilizia Il Tribunale ha pertanto disposto la disapplicazione della relativa prescrizione amministrativa nel caso specifico, non avendo essa valore e forza di legge. “La decisione del tribunale – commenta in una nota il presidente di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia Achille Colombo Clerici - contiene il riconoscimento implicito di alcuni principi generali: il giudice ordinario accerta la illegittimità, anche sul piano costituzionale, dell’atto amministrativo e, non potendolo caducare erga omnes, cioè annullare, lo disapplica direttamente al caso deciso. La sentenza ha poi, nel merito, chiaramente riconosciuto l’onerosità dell’obbligo di certificazione, dato il serio dispendio economico e le lungaggini della pratica tecnica che esso comporta; nonché la sua illegittimità, nel caso specifico, per violazione della Costituzione Italiana”. Per Assoedilizia si tratta di “una pronuncia importante sul piano dei principi, e apre la via ad una serie di decisioni del giudice di merito che potranno minare l’operazione certificazione, condotta dalla nostra Regione al di fuori della 'copertura', sul piano dei principi, della legge nazionale.” Secondo la Regione Lombardia, “l’obbligo sussiste anche per gli interventi edilizi e, dal luglio di quest’anno, anche per i contratti di locazione stipulati ex novo o rinnovati: sono previste inoltre, anche se la legge nazionale nulla dispone, pesanti sanzioni pecuniarie. Questo indirizzo – sostiene Assoedilizia - comporta un notevole aggravio di oneri e di costi per gli immobili, e si risolve in una penalizzazione proprio di quei beni che, anche per le loro caratteristiche di vetustà e di qualità edilizia, appartengono alle fasce meno abbienti della popolazione, che andrebbero incentivate e non costrette a sacrifici economici”. Pertanto Assoedilizia, insieme a Federlombarda Edilizia, chiederà formalmente alla Regione Lombardia la soppressione dell'obbligo in generale. fonte: http://www.casaeclima.com

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