L’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) è disciplinato dal D.L. n. 63/2013, e dal D.L. n. 145/2013.
L’art.6 del D.L. 63/2013 afferma che l'attestato di prestazione energetica
è obbligatorio per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati sul territorio nazionale.
L'obbligo di dotazione di attestato di prestazione energetica riguarda:
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti,
devono essere dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori.
Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente.
L'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) deve quindi essere obbligatoriamente prodotto, dal committente della costruzione o dal costruttore edile nel caso di nuovi edifici
e per quelli sottoposti ad una ristrutturazione importante.
Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica
e a renderlo disponibile al potenziale acquirente o
al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e
consegnarlo alla fine delle medesime.
In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore
o locatario è tenuto a fornire evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e
a produrre l'attestato di prestazione energetica
congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari occorre inserire apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Copia dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E) deve essere inoltre allegata al contratto d’acquisto o locazione, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.
Tutti gli annunci presenti su tutti i mezzi di comunicazione commerciali, nel caso di offerta di vendita o di locazione devono obbligatoriamente riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'immobile oggetto dell’annuncio e la classe energetica corrispondente (quest’obbligo vale anche per gli annunci via internet o a mezzo stampa).
Non vi è invece obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica nei seguenti casi: