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CERTIFICAZIONE ENERGETICA PUGLIA: Riflessioni alla luce dell’ultima sentenza

Inserito da redazione il 15/06/2010

CERTIFICAZIONE ENERGETICA PUGLIA: Riflessioni alla luce dell’ultima sentenzaCon la sentenza n°2426/2010, emessa dal TAR di Puglia l’11 giugno 2010, in risposta al ricorso promosso dall’Ordine degli Ingegneri delle Province di Foggia, Bari, Taranto e Lecce, vengono annullati i provvedimenti sanciti negli artt. 7, 8, 9 e 12 del Regolamento Regionale n°10 del 10/02/2010, poiché in contrasto con la normativa nazionale, art 117, comma 3 della Costituzione Italiana, e quindi dichiarati incostituzionali.

In pratica cosa succede al Sistema Normativo Regionale Pugliese?
Con questa decisione del TAR, venendo meno i capisaldi dell’accreditamento previsti dagli (art.7, 8 ,9 e 12 ), del Regolamento Regionale n°10, saranno considerati accreditati i Professionisti così come menzionati nell’Allegato III al D. lgs n. 115/2008 punto 2.

Da tale disciplina si desume che il professionista libero od associato, iscritto al relativo ordine, per il semplice fatto di essere iscritto può e deve essere considerato, in base alla legislazione statale vigente, tecnico abilitato ai fini dell’attività di certificazione energetica ACE, e quindi riconosciuto come soggetto certificatore.

Quello che si vuole sottolineare è che questo ricorso promosso dall’Ordine Degli Ingegneri delle Province suddette, in base alla sentenza del TAR PUGLIA che ha di fatto annullato il Regolamento Regionale N°10, coinvolge anche altre categorie professionali oltre a quella degli Ingegneri, quali Architetti, Geometri e Periti Edili, diversamente da quanto erroneamente riportato dall’articolo pubblicato su edilportale.

Per quanto concerne la figura professionale del Certificatore di Sostenibilità Ambientale, con la medesima sentenza del TAR, vengono di fatto annullati i provvedimenti che la Regione Puglia aveva adottato nel delineare tale figura Professionale, secondo la delibera 2272/2009, che prevedeva un corso di formazione della durata di 120 ore, esame finale abilitante da sostenere in Regione, il Rilascio del titolo abilitante, e la successiva iscrizione all’Albo Regionale dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale.
Purtroppo, gli sforzi dell’Assessorato all’Assetto del Territorio di incentivare la sostenibilità edilizia regionale, risultano vanificati, poiché violano l’art 117, comma 3 della Costituzione Italiana, che prevede una competenza concorrente Stato/Regioni per la materia delle “professioni”; ne segue che non è competenza delle Regioni delineare Figure Professionali che non siano riconosciute a livello Statale, ma compete a queste ultime solo l’Adozione delle Norme di Dettaglio.

Malgrado ciò, pur venendo meno tale Figura Professionale, restano saldi i principi della L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile“ e gli incentivi promossi dall’attuazione del protocollo ITACA Puglia.
In altre parole, chi vuol fare Edilizia Sostenibile in Puglia, non dovrà necessariamente ricorrere agli strumenti della certificazione di sostenibilità ambientale, ma potrà comunque far riferimento al protocollo ITACA , (acronimo che sta per Istituto Trasparenza Appalti e Compatibilità Ambientale) il quale istituisce un sistema a “punteggio”, in base al quale, chi ne fa domanda può accedere alla valutazione del livello di sostenibilità dell’edificio di nuova costruzione o esistente (nel caso di ristrutturazioni), solo con destinazione d’uso residenziale.
L’esito positivo di questo iter è costituito dal rilascio dell’Attestato di conformità del progetto ITACA-Puglia e dalla possibilità di usufruire dei relativi incentivi regionali.

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