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Il fabbisogno termico degli edifici dalla classe A alla classe G

Inserito da redazione il 23/08/2010

Il fabbisogno termico degli edifici dalla classe A alla classe GAnche gli edifici devono garantire prestazioni energetiche efficienti, in grado ciè di favorire lo sviluppo delle fonti alternative e di contenere le emissioni inquinanti: lo strumento che – in edilizia – misura la rispondenza a queste finalità è la certificazione energetica. I parametri di riferimento sono stabiliti a livello nazionale e sono applicati integralmente nelle regioni e nelle province autonome che non hanno ancora adottato specifiche disposizioni in materia. Si tratta delle «Linee guida nazionali per la certificazione energetica» contenute nel Dm del 26 giugno 2009 (provvedimento che ha completato il quadro normativo, costituito dal Dlgs 192/2005 attuativo della direttiva 2002/91/Ce sul rendimento energetico nel l'edilizia, successivamente modificato dal Dlgs 311/2006). Due – spiega la guida del consiglio nazionale del notariato – sono le tipologie di attestati previsti dalla legge: quello di qualificazione energetica è l'attestato che un professionista abilitato alla progettazione e alla realizzazione dell'edificio (che può anche non essre estraneo alla proprietà) predispone e presenta al comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Strumento di confronto Invece l'attestato di certificazione energetica - che vale 10 anni – fornisce informazioni sulla prestazione energetica di un edificio, è rilasciato da esperti o organismi terzi e prevede l'attribuzione della classe di efficienza energetica, indicata con una lettera, dalla «A+» (la migliore) alla «G» (la peggiore): si tratta quindi di uno strumento basilare per far confronti sugli oneri energetici collegati a un immobile che si voglia acquistare. L'obbligo L'attestato di certificazione energetica è obbligatorio quando si tratti di: immobili edificati dopo l'8 ottobre 2005 (la data di riferimento è quella del permesso di costruire); edifici di oltre mille mq radicalmente ristrutturati (sempre a partire dall'8 ottobre 2005); edifici su cui, dopo il 1° gennaio 2007, siano stati fatti interventi agevolati finalizzati al risparmio energetico; edifici pubblici rinnovati dal 1° luglio 2007. Ma la certificazione energetica diventa obbligatoria anche in fase di compravendita o comunque in tutti i trasferimenti a titolo oneroso (ad esempio una permuta) e il venditore deve consegnarla all'acquirente (o metterla a sua disposizione). Esclusi dall'obbligo sono solo gli atti traslativi a titolo gratuito o non oneroso nonché gli atti senza effetti traslativi (come la locazione). Ma e se si tratta di immobili datati, probabilmente molto energivori? Se l'edificio è sotto i mille mq, il proprietario - spiega la guida – potrà rilasciare un'apposita dichiarazione in cui attesta che l'immobile appartiene alla classe G e che quindi i costi di gestione energetica sono molto alti. Anche per le tipologie ci sono delle esclusioni. Nessun obbligo di certificazione energetica per box, cantine, parcheggi autorimesse, depositi, strutture stagonali, fabbricati isolati sotto i 50 mq, quelli industriali, artigianali, agricoli, edifici marginali, inagibili o non utilizzabili o al grezzo (cioè da ultimare).

Fonte:ilsole24ore.com

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