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In vigore in Emilia-Romagna, a partire dal 30 settembre 2010, la nuova disciplina in materia di requisiti minimi di
prestazione energetica e di
certificazione energetica degli edifici.
La Giunta regionale dell'Emilia Romagna ha approvato la Delibera n. 1362, recante “Modifica degli Allegati di cui alla parte seconda della DAL 156/08”,
che introduce alcune modifiche rispetto all'attuale disciplina finora vigente in Emilia-Romagna.
- Requisiti minimi di prestazione energetica
Non più richiesta la verifica del rendimento medio stagionale degli impianti di climatizzazione, nel caso di edifici di nuova costruzione,
di demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, di ristrutturazione integrale di edifici esistenti
di superficie utile superiore a 1000 m2, di ampliamento di edifici con volume superiore al 20% di quello dell’edificio esistente.
Tuttavia è richiesto l'obbligo del rispetto dei livelli minimi di prestazione energetica per il raffrescamento estivo(Epe, invol) in termini
di fabbisogno di energia termica dell'edificio, e la verifica del rendimento medio stagionale in caso di nuova installazione o
ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti e di sostituzione di generatori di calore.
Per gli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. c) della DAL 156/08, viene introdotta la possibilità di effettuare la
verifica dell’indice di prestazione energetica (come nel caso di nuovi edifici), in alternativa alla verifica delle trasmittanze termiche delle
chiusure.
Quando siano obbligatorie le verifiche necessarie a garantire il contenimento dei consumi energetici in regime estivo, è prevista la possibilità di fare riferimento
alla trasmittanza termica periodica dell’involucro edilizio, in alternativa alla massa superficiale.
Per gli edifici pubblici vengono introdotti livelli di prestazione energetica più severi del 10%.
- Deroga all'obbligo di installazione di impianti centralizzati
Altra novità la possibilità di andare in deroga dell’obbligo di installazione di impianti centralizzati, questo in presenza di una relazione
a firma di un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analogo o migliore rendimento energetico dell’edificio mediante l’utilizzo
di una diversa tipologia d’impianto.
- Energie rinnovabili
Viene introdotta una nuova definizione di energia da fonti rinnovabili, in base alla Direttiva 28/2009/CE, che consente di valorizzare il
contributo delle pompe di calore, e di aggiornare i requisiti circa l'obbligo di installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili.
Per gli impianti alimentati da biomasse (pellets, cippato ecc.) vengono fissati requisiti minimi di efficienza del generatore ed è previsto
l'obbligo di verifica dei valori di trasmittanza dell'involucro edilizio.
- Certificazione energetica
Per i nuovi edifici, viene introdotto l'obbligo di nomina del certificatore prima dell'inizio lavori e dell'esecuzione di verifiche e controlli in corso d'opera.
Subentra, inoltre, una specifica classificazione dell'immobile, in considerazione del fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva,
e una nuova rappresentazione grafica della prestazione termica (“cruscotto”) in aggiunta alla classe energetica.
Vengono specificati i casi in cui la certificazione energetica non è obbligatoria, e definite le modalità di svolgimento della procedura di certificazione:
In Emilia-Romagna non è prevista la procedura di autodichiarazione da parte del proprietario, contemplata invece al punto 9 delle Linee Guida nazionali sulla
certificazione energetica.
- La targa energetica per i nuovi edifici
Per gli edifici di nuova costruzione è fatto obbligo dell'esposizione della targa energetica.