E’ stata ulteriormente spostato la data ultima per la redazione del documento
di valutazione dei rischi (DVR) al 30 giugno 2013 per le aziende con meno di 10
dipendenti.
Fino a tale data i datori di lavoro che si trovino in queste condizioni possono
anche produrre una autocertificazione che attesti di aver effettuato la
valutazione dei rischi.
Nel frattempo sono state predisposte e recepite, con Decreto Interministeriale
del 30 novembre 2012, le procedure standardizzate per i DVR che si attendevano
da molto tempo.
La redazione del DVR deve essere espressione di una collaborazione tra il datore
di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e,
qualora sia previsto, dal medico competente oltre alla opportuna consultazione
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I soggetti sottoposti all’obbligo del DVR possono essere individuati nelle
aziende, comprendendo anche i liberi professionisti e le ditte individuali,
purchè abbiano anche un solo un lavoratore dipendente. E’ lo stesso D.Lgs 81/08
all’art. 2 a specificare che il lavoratore è colui che svolge un lavoro, anche
di apprendistato, indipendentemente dal tipo di contratto e dal fatto che
percepisca o meno un compenso compresi i soci, i tirocinanti (L196/1997),
collaboratori a progetto, coloro che svolgono l’attività lavorativa in una
determinata stagione.
Anche le Imprese operanti in edilizia devono redigere il DVR che non va confuso
con il POS.
Il DVR è un elaborato diverso dal POS , il primo deve valutare i rischi in
generale dell’ impresa, il POS è invece un documento specifico per ogni singolo
cantiere edile.
La stesura del Documento, seppure sia possibile l’uso di procedure
standardizzate, deve tener conto della specificità dell’azienda e non deve
prescindere dalla necessità di un lavoro di indagine e stima da anteporre alla
produzione del documento stesso. Al lavoro preliminare deve seguire una
valutazione analitica e strumentale i cui dati finali concorreranno alla stesura
dell’elaborato finale.
Nella fase strumentale l’analisi delle vibrazioni e del rumore va eseguita con
particolari strumenti e servendosi possibilmente di tecnico competente in
acustica.
La complessità dello studio che precede l’utilizzo delle procedure uniformate
determina la necessità per il datore di lavoro di servirsi della consulenza di
un professionista abilitato da corsi specifici sul tema della sicurezza sui
luoghi di lavoro che sia anche un tecnico competente in acustica ambientale.
Quest’ultimo dovrà servirsi di una specifica strumentazione per la misurazione
in campo del rumore e delle vibrazioni e qualora queste superino i limiti di
Legge predisporre accorgimenti tali da portare alla loro riduzione.
Arch. Anna Martino