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Proroga del documento di valutazione dei rischi per le imprese con meno di 10 dipendenti

Inserito da redazione il 11/01/2013

Proroga del documento di valutazione dei rischi per le imprese con meno di 10 dipendentiE’ stata ulteriormente spostato la data ultima per la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) al 30 giugno 2013 per le aziende con meno di 10 dipendenti.
Fino a tale data i datori di lavoro che si trovino in queste condizioni possono anche produrre una autocertificazione che attesti di aver effettuato la valutazione dei rischi.

Nel frattempo sono state predisposte e recepite, con Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, le procedure standardizzate per i DVR che si attendevano da molto tempo.

La redazione del DVR deve essere espressione di una collaborazione tra il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e, qualora sia previsto, dal medico competente oltre alla opportuna consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

I soggetti sottoposti all’obbligo del DVR possono essere individuati nelle aziende, comprendendo anche i liberi professionisti e le ditte individuali, purchè abbiano anche un solo un lavoratore dipendente. E’ lo stesso D.Lgs 81/08 all’art. 2 a specificare che il lavoratore è colui che svolge un lavoro, anche di apprendistato, indipendentemente dal tipo di contratto e dal fatto che percepisca o meno un compenso compresi i soci, i tirocinanti (L196/1997), collaboratori a progetto, coloro che svolgono l’attività lavorativa in una determinata stagione.
Anche le Imprese operanti in edilizia devono redigere il DVR che non va confuso con il POS.
Il DVR è un elaborato diverso dal POS , il primo deve valutare i rischi in generale dell’ impresa, il POS è invece un documento specifico per ogni singolo cantiere edile.

La stesura del Documento, seppure sia possibile l’uso di procedure standardizzate, deve tener conto della specificità dell’azienda e non deve prescindere dalla necessità di un lavoro di indagine e stima da anteporre alla produzione del documento stesso. Al lavoro preliminare deve seguire una valutazione analitica e strumentale i cui dati finali concorreranno alla stesura dell’elaborato finale.
Nella fase strumentale l’analisi delle vibrazioni e del rumore va eseguita con particolari strumenti e servendosi possibilmente di tecnico competente in acustica.
La complessità dello studio che precede l’utilizzo delle procedure uniformate determina la necessità per il datore di lavoro di servirsi della consulenza di un professionista abilitato da corsi specifici sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro che sia anche un tecnico competente in acustica ambientale. Quest’ultimo dovrà servirsi di una specifica strumentazione per la misurazione in campo del rumore e delle vibrazioni e qualora queste superino i limiti di Legge predisporre accorgimenti tali da portare alla loro riduzione.


Arch. Anna Martino

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