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Semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di impatto acustico

Inserito da redazione il 12/01/2013

Semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di impatto acusticoSemplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di impatto acustico - DPR 19 ottobre 2011, n. 227

Con questo Regolamento in materia ambientale vengono introdotte, al fine di alleggerire il carico per le imprese, importanti innovazioni in campo acustico per le attività produttive.
L’art. 4 “Semplificazione della documentazione di impatto acustico” del DPR 227/2011 rende più semplici gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente con particolare riferimento all’art. 8, commi 2, 3 e 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”.
L’intento del Legislatore, chiaramente semplificatorio, non esclude l’attenzione per tutte le attività che possono recare disturbo superando i limiti ammissibili e che continuano ad essere oggetto di una particolare attenzione.
Infatti qualora dallo svolgimento di una attività, qualunque essa sia, ne consegua una emissione sonora che oltrepassi i valori massimi stabiliti dalla Legge è obbligatorio stilare e depositare la documentazione acustica a firma di un tecnico competente in acustica ambientale. I valori limite di emissione sonora sono i limiti di zona stabiliti dal documento di classificazione acustica comunale oppure, nel caso ‘Amministrazione locale non abbia provveduto alla classificazione del territorio, i limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. limiti di zona o quelli previsti dal DPCM 14 novembre 1997.
Persiste anche l’obbligo di stilare la documentazione di impatto acustico, ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L 447/95, per le attività di:“ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari” qualora facciano uso di “impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali”.
Nel caso in cui non vengano superati i limiti di rumorosità e non si utilizzino impianti di diffusione sonora è possibile utilizzare l’ autocertificazione, con firma congiunta del proprietario e del Tecnico competente in acustica ambientale
Le semplificazioni introdotte riguardano un elenco di attività, riportate nell’allegato B, indicate come attività a rumorosità poco elevata, per le quali può essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.8, comma 5 L 447/95).

Arch. Anna Martino

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