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Attestato di certificazione energetica: atto pubblico. 2013

Inserito da redazione il 18/02/2013

Tag: attestato di prestazione energetica - attestato di prestazione energetica 2017 - attestato di prestazione energetica ape - attestato energetico obbligatorio -

Attestato di certificazione energetica: atto pubblico. 2013Nuovo regolamento del governo. L’attestato di certificazione energetica diventa atto pubblico.
In data 15/02/2013 il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo regolamento successivo alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea che ha sanzionato l’Italia per mancato recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2002/91/Ce sul rendimento energetico in edilizia. Non è stata ritenuta sufficiente dalla Commissione Europea, infatti la sola eliminazione della possibilità di autocertificare il proprio immobile in classe G, messa in campo dal governo nel novembre 2012 per sanare la posizione inadempiente dell’Italia.
Tra i punti salienti del nuovo regolamento elenchiamo:

L’attestato di certificazione energetica (ACE) diventa un atto pubblico
Lotta alle false certificazioni energetiche attraverso l’articolo 4 del nuovo regolamento che sanziona con la reclusione fino a un anno e una multa da 51 a 516 euro, in accordo all'articolo 481 del codice penale. Il fatto che l’attestato di certificazione energetica sia un atto pubblico implica infatti che il tecnico abilitato che firma l’atto abbia una responsabilità diretta per la quale si può essere condannati per falsità ideologica in certificati commessa da soggetti che svolgono servizi di pubblica utilità.
Requisiti più stringenti per i certificatori energetici
Col nuovo regolamento, l’attestato di certificazione energetica, potrà essere rilasciato solo da tecnici abilitati in possesso di titoli specifici e lauree nel settore tecnologico, iscritti agli ordini e collegi professionali ed essere autorizzati all'esercizio della professione relativa alla costruzione di edifici e relativi impianti. Qualora il tecnico certificatore sia carente di competenze specifiche per determinate materie, questo dovrà essere affiancato da un altro tecnico abilitato. Ulteriore requisito indispensabile è l'aver partecipato a corsi di formazione e aggiornamento. Possono inoltre rilasciare l’attestato di certificazione energetica enti pubblici e organismi di diritto pubblico operanti nel settore delle costruzioni edili, ingegneria civile e impiantistica; organismi pubblici e privati con attività ispettoria del settore nonché società di servizi energetici.

L'articolo 3 del nuovo regolamento tende ad eliminare ogni eventuale conflitto di interesse del certificatore, stabilendo che questi, in fase di sottoscrizione dell’ACE, dichiari la mancanza di qualsiasi conflitto di interesse, quindi il non coinvolgimento, in fase di costruzione dell’edificio, nelle attività di progettazione e realizzazione dello stesso. Inoltre nel caso di un edificio già esistente, il certificatore dovrà garantire il proprio non coinvolgimento con i produttori di materiali e componenti, nonché l’assenza di parentela, dal coniuge fino al quarto grado.

Il ruolo delle Regioni e delle province autonome
Le disposizioni del nuovo regolamento, relativamente all’abilitazione dei soggetti certificatori si applicheranno solo a quelle Regioni e province autonome che ad oggi non hanno ancora recepito la direttiva n. 91 del 2002 sull'efficienza energetica in edilizia.
Le stesse Regioni e Province autonome sono inoltre tenute ad adottare un sistema di riconoscimento dei certificatori energetici, nonché ad attuare iniziative di formazione ed orientamento dei certificatori, di monitoraggio complessivo del sistema di certificazione energetica, di controllo della qualità e correttezza degli attestati di certificazione energetica emessi dai tecnici abilitati. Relativamente a quest’ultimo punto, le stesse Regioni saranno tenute a procedere ad accertamento documentale degli ACE e delle procedure adottate per la loro emissione.

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