Attestato di certificazione energetica: atto pubblico. 2013
Inserito da redazione il 18/02/2013
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Nuovo regolamento del governo. L’attestato di certificazione
energetica diventa atto pubblico.
In data 15/02/2013 il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo
regolamento successivo alla procedura di infrazione avviata dalla
Commissione Europea che ha sanzionato l’Italia per mancato recepimento
nell'ordinamento italiano della direttiva 2002/91/Ce sul rendimento
energetico in edilizia. Non è stata ritenuta sufficiente dalla
Commissione Europea, infatti la sola eliminazione della possibilità di
autocertificare il proprio immobile in classe G, messa in campo dal governo nel
novembre 2012 per sanare la posizione inadempiente dell’Italia.
Tra i punti salienti del nuovo regolamento elenchiamo:
- L’attestato di certificazione energetica diviene un atto pubblico,
comportando con ciò, la responsabilità diretta del tecnico abilitato che
sottoscrive l’ace, in base ai sensi dell’articolo 481 del codice penale;
- Stringenti requisiti per i tecnici certificatori energetici, che dovranno
essere qualificati, indipendenti e imparziali per evitare eventuali conflitti di
interesse nel procedimento di certificazione energetica degli edifici.
- Il provvedimento lavora in sinergia con un altro provvedimento varato dal
Governo che intensifica i controlli sugli impianti di riscaldamento invernale e
di climatizzazione estiva.
L’
attestato di certificazione energetica (ACE) diventa un atto pubblico
Lotta alle
false certificazioni energetiche attraverso l’articolo 4 del nuovo
regolamento che sanziona con la
reclusione fino a un anno e una multa da 51 a
516 euro, in accordo all'articolo 481 del codice penale. Il fatto che
l’attestato di certificazione energetica sia un atto pubblico implica infatti
che il tecnico abilitato che firma l’atto abbia una responsabilità diretta per
la quale si può essere condannati per
falsità ideologica in certificati commessa
da soggetti che svolgono servizi di pubblica utilità.
Requisiti più stringenti per i
certificatori energetici
Col nuovo regolamento,
l’attestato di certificazione energetica, potrà essere
rilasciato
solo da tecnici abilitati in possesso di titoli specifici e lauree
nel settore tecnologico, iscritti agli ordini e collegi professionali ed essere
autorizzati all'esercizio della professione relativa alla costruzione di edifici
e relativi impianti. Qualora il tecnico certificatore sia carente di competenze
specifiche per determinate materie, questo dovrà essere affiancato da un altro
tecnico abilitato. Ulteriore requisito indispensabile è l'aver partecipato a
corsi di formazione e aggiornamento. Possono inoltre rilasciare l’attestato di
certificazione energetica enti pubblici e organismi di diritto pubblico operanti
nel settore delle costruzioni edili, ingegneria civile e impiantistica;
organismi pubblici e privati con attività ispettoria del settore nonché società
di servizi energetici.
L'articolo 3 del nuovo regolamento tende ad eliminare ogni eventuale conflitto
di interesse del certificatore, stabilendo che questi, in fase di sottoscrizione
dell’ACE, dichiari la mancanza di qualsiasi conflitto di interesse, quindi il
non coinvolgimento, in fase di costruzione dell’edificio, nelle attività di
progettazione e realizzazione dello stesso. Inoltre nel caso di un edificio già
esistente, il certificatore dovrà garantire il proprio non coinvolgimento con i
produttori di materiali e componenti, nonché l’assenza di parentela, dal coniuge
fino al quarto grado.
Il ruolo delle Regioni e delle province autonome
Le disposizioni del nuovo regolamento, relativamente all’abilitazione dei
soggetti certificatori si applicheranno solo a quelle Regioni e province
autonome che ad oggi non hanno ancora recepito la direttiva n. 91 del 2002
sull'
efficienza energetica in edilizia.
Le stesse Regioni e Province autonome sono inoltre tenute ad adottare un sistema
di riconoscimento dei certificatori energetici, nonché ad attuare iniziative di
formazione ed orientamento dei certificatori, di monitoraggio complessivo del
sistema di certificazione energetica, di controllo della qualità e correttezza
degli
attestati di certificazione energetica emessi dai tecnici abilitati.
Relativamente a quest’ultimo punto, le stesse Regioni saranno tenute a procedere
ad accertamento documentale degli ACE e delle procedure adottate per la loro
emissione.