Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica riguardanti parti condominiali i soggetti incapienti ( o “no tax area") i quali sono possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell'IRPEF, anche se non possono concretamente fruire della detrazione, possono cedere ai fornitori che hanno eseguito gli interventi di efficientamento energetico, un credito d’imposta pari alla detrazione teoricamente spettante e proporzionale alla parte millesimale spettante.
Per le spese sostenute a partire dal 2017, tutti i condomini, non solo quelli incapienti, possono cedere liberamente il bonus fiscale a fornitori o altri soggetti privati, escluse le banche e gli intermediari finanziari.
La volontà di cedere il credito deve risultare tanto dalla delibera assembleare, in cui sono stati decisi i lavori di riqualificazione energetica, quanto da una comunicazione ai fornitori, che la devono accettare in forma scritta.
Il credito cedibile, a seguito della Legge di Bilancio 2017, parte dal 65% ma può arrivare al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell'involucro edilizio e al 75% nel caso in cui l’intervento porti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva che consegua almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 47/E del 10 aprile 2017, ha istituito il codice tributo del modello F24 per l’utilizzo del credito in compensazione per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali.
La risoluzione stabilisce che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i condomini incapienti, che rientrano nella no tax area, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori, che ne fruiscono in 10 quote annuali a partire dal 10 aprile 2017.
La quota del credito di cui non si fruisce nell’anno è utilizzabile negli anni seguenti e non può essere chiesta a rimborso.