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Attestato di prestazione energetica non veritiero, condannato costruttore

Inserito da redazione il 17/05/2017

Tag: attestato di prestazione energetica falso - APE non veritiero - Condanna Cassazione APE - attestato di prestazione energetica obbligatorio - attestato di prestazione energetica legge -

Attestato di prestazione energetica non veritiero, condannato costruttoreLa Corte di Cassazione, con sentenza n. 16644 del 10 marzo 2017 ha rinvenuto gli estremi del reato di truffa (art. 640 del Codice penale) a carico di un costruttore, accusato della vendita di un immobile con caratteristiche energetiche reali non corrispondenti a quanto dichiarato dall'attestato di prestazione energetica APE.
La Corte di appello di Milano aveva assolto l'imputato dal reato di truffa Contrattuale, escludendo la responsabilità dell’imputato perché considerato in buona fede, avendo confidato nelle valutazioni dei tecnici che attestavano la conformità delle opere al progetto approvato.
Diversamente secondo la Cassazione la difformità tra quanto certificato dall'attestato di prestazione energetica e la reale prestazione energetica dell’immobile non potevano sfuggire al costruttore, tenuto conto che quest'ultimo aveva fatto eseguire “lavori in economia”.
Secondo la Cassazione: “La difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati e la conseguente vendita dell'immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata non poteva sfuggire al costruttore, dato che le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto.”
L’imputato ha infatti utilizzato materiali di qualità inferiore a quella dichiarata e installato serramenti ed impianto di riscaldamento non conformi. Considerato che l’esecuzione “in economia” dei lavori ne ha inficiato la conformità al progetto di prestazione energetica iniziale e che ciò era a conoscenza del venditore/costruttore è stata esclusa la buona fede dell'imputato.
Inutili sono state, quindi, le argomentazioni del venditore/costruttore, ovvero che il tecnico certificante non avesse operato diligentemente.
La sentenza non chiama in causa i professionisti tecnici del progetto, direzione lavori e certificazione energetica.
L’oggetto della sentenza n. 16644/2017, ovvero la conformità o veridicità di quanto dichiarato dall’attestato di prestazione energetica APE e le reali prestazioni energetiche dell’immobile, risulta di estrema importanza, considerato che l’APE è divenuto ormai un elemento imprescindibile nelle compravendite immobiliari, come indicatore del valore di un edificio o di un appartamento.

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