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La truffa delle certificazioni energetiche a basso costo

Cosa è la Certificazione Energetica e a cosa serve

La Certificazione Energetica, tramite il suo indicatore principale l’Attestato di prestazione energetica (A.P.E.), costituisce un sistema di monitoraggio e valutazione del consumo energetico degli immobili. In breve, l’A.P.E. è una specie di pagella che fornisce informazioni al mercato immobiliare circa il consumo energetico di un immobile e gli eventuali interventi da effettuare per migliorarne la performance energetica.
Analogamente a quanto successo con gli elettrodomestici, la certificazione energetica cataloga gli immobili in base alla loro performance energetica grazie ad una scala che varia dalla classe più performante è la A+, alla quale si attribuisce un punteggio pari a 10, seguita dalle classi A, B, C, D, E, F e G con punteggio pari a zero. Lo scopo ultimo della certificazione energetica è quindi quello di ridurre il consumo energetico delle nostre case, impattando positivamente sul livello delle emissioni di co2 in atmosfera e quello di informare il mercato immobiliare circa il valore monetario di un determinato immobile.
Appare evidente che un appartamento posto in classe energetica A+ avrà un valore di mercato di lunga superiore al medesimo immobile posto in classe G.

Il certificatore energetico e il sopralluogo obbligatorio

L’analisi dei consumi energetici e la stesura degli APE è compito del certificatore energetico, un professionista abilitato che tramite l’utilizzo di strumenti dedicati ed un sopralluogo fisico presso l’immobile da certificare, rileva tutta una serie di parametri (efficienza dell’impianto di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione estiva, utilizzo di fonti rinnovabili, etc.) che conducono all’attribuzione della classe energetica dell’immobile e alla realizzazione dell’APE finale.
Affinché un APE sia veritiero ed in base alla vigente normativa, il sopralluogo presso l’immobile da certificare costituisce un fattore imprescindibile: “In ogni caso, il soggetto abilitato (…) che redige l’APE, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione” D.M. 26 giugno 2015 “Linee Guida Nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici”, art.4, comma 6

“La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende il complesso di operazioni svolte dai soggetti certificatori ed in particolare: l’esecuzione di un rilievo in sito e, se del caso, di una verifica di progetto, finalizzati alla determinazione dell’indice di prestazione energetica dell’immobile e all’eventuale redazione di una diagnosi energetica, per l’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono: a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile dell’attestato di qualificazione energetica; b) l’individuazione del modello di calcolo, procedura e metodo, e la determinazione della prestazione energetica secondo i metodi di calcolo indicati ai precedenti capitoli, relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio, espressi in base agli indici di prestazione energetica totale e parziali; c) l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.” Allegato al D.M. 26 giugno 2015, Paragrafo 7.1

Il certificatore energetico incaricato della redazione dell’APE ha inoltre il dovere di informare il committente dell’obbligatorietà del sopralluogo (paragrafo 7.1 “Modalità di svolgimento del servizio di attestazione della prestazione energetica” e 7.1.1 “Informativa del soggetto certificatore”).

La Legge prevede inoltre pesanti sanzioni per il soggetto certificatore che non si attiene alla normativa per il rilascio degli APE: In base all’art.12 del D.L. 63/2013 al comma 3, Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro.
L'Ente locale e la Regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Il mercato online degli APE a basso costo

Cercando su google le parole “certificazione energetica” o “attestato di prestazione energetica” Compaiono subito delle finestre pubblicitarie da cui si evince che è possibile ottenere il proprio APE a prezzi davvero irrisori, che variano da 35 a 50 euro tutto incluso!
Accedendo alle pagine sponsorizzate si viene a conoscenza del fatto che per ricevere a casa propria il documento energetico APE a bassissimo costo, che sottolineiamo è a carico del proprietario dell’immobile ed obbligatorio per le vendite e le locazioni in tutta Italia, è sufficiente compilare dei moduli online fornendo informazioni di base sull’immobile per cui si richiede l’APE ed effettuare il pagamento del servizio richiesto. Il tutto in modalità virtuale, senza alcun sopralluogo e senza alcun contatto reale col soggetto certificatore energetico che andrà ad apporre la propria firma sul documento finale.
E’ di tutta evidenza che è solo evitando il sopralluogo obbligatorio e conseguentemente tutte le fasi di raccolta ed elaborazione dei dati reali sull’immobile che si riesce ad offrire sul mercato un APE a 40 euro! Ci si domanda quale valore legale possa avere un APE effettuato senza alcun sopralluogo e senza quindi alcuna analisi delle caratteristiche reali dell’immobile da certificare? Non vi sentireste truffati se dopo aver acquistato un frigorifero inserito falsamente dal produttore in fascia energetica A++ poi scopriste che lo stesso ha consumi stratosferici?

Falsificare l’Ape è reato

Si badi bene che l’APE è un documento richiesto obbligatoriamente negli atti notarili di compravendita e nei contratti di locazione e che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16644/2017 ha riconosciuto gli estremi del reato di truffa (art. 640 del Codice penale) a carico di un costruttore, per aver venduto un immobile con caratteristiche difformi da quelle dichiarate “con riguardo alla definizione della categoria energetica”. Allegare un falso APE al rogito di compravendita o al contratto di locazione costituisce quindi tanto un illecito civile per inadempimento contrattuale, che comporta la risoluzione del contratto, la restituzione dei soldi versati e il risarcimento del danno, quanto un illecito penale, che configura il reato di truffa (Corte di Cassazione, n. 16644/2017).

https://www.sportellodeidiritti.org/news/item/la-truffa-delle-certificazioni-energetiche-a-basso-costo

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