<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>Certificazione Energetica degli edifici - tutte le notizie</title><link>http://www.qualificazioneenergetica.it</link><description>Certificazione Energetica degli edifici - tutte le notizie</description><language>it</language><lastBuildDate>now()</lastBuildDate><image><url>http://www.qualificazioneenergetica.it/images/ATTESTATO_DI_CERTIFICAZIONE_ENERGETICA.png</url><title>Qualificazioneenergetica.it</title><link>http://www.qualificazioneenergetica.it</link></image><item><title><![CDATA[Ecobonus 2017 e dichiarazione dei redditi]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=383]]></link><description><![CDATA[Giugno alle porte, Mese caldo per quanto riguarda le scadenze fiscali e dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo che la scadenza per presentare la dichiarazione dei redditi all‘Agenzia delle Entrate è il 7 luglio, con estensione alla data del 23 luglio per chi presenta il 730 online da solo o tramite i centri di assistenza fiscale. Lo stesso vale per i professionisti i quali però devono inviare l ottanta per cento delle dichiarazioni all‘Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio.
<br/><br/>
Relativamente a <strong>
<a title="Ecobonus 2017" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/certificazione_energetica_edifici/detrazioni_2017_risparmio_energetico_edilizia.asp">Ecobonus 2017</a></strong> e dichiarazione dei redditi 2017 segnaliamo delle novità importanti:

<ul style="line-height:20px">
	<li>Per quanto riguarda le spese sostenute dal primo gennaio 2016 per <strong>risparmio energetico e ristrutturazione</strong> si segnala che la detrazione spetta, anche in assenza di contratto di comodato, al convivente del proprietario dell’immobile sottoposto a ristrutturazione.
Se l’immobile oggetto di efficientamento energetico o ristrutturazione è stato venduto o donato il vecchio proprietario può detrarre le spese sostenute se ciò è specificato da una scrittura privata anche se di questo non vi è traccia nel rogito immobiliare.</li>
	<li><strong>Detrazione del 50% sull’iva</strong> di acquisto di <strong>immobili in classe energetica A e B</strong>: gli acquirenti nel 2016 di case in classe energetica A e B possono detrarre il 50% dell’iva pagata. La detrazione è suddivisa in 10 anni e la cessione deve essere effettuata da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione.

	</li>
	<li><strong>Spese sostenute per domotica</strong>: Nel modello 730/2017 è presente l’ “ecobonus” per le spese destinate all’acquisto ed installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative. La detrazione in questo caso è del 65 per cento ed è calcolata per l’ importo complessivo sostenuto dal contribuente. Analogamente a quanto avviene per le spese sostenute per l’efficientamento energetico, tale detrazione viene spalmata su 10 rate annuali.

	</li>
</ul>
Per ogni approfondimento e chiarimenti rimandiamo alla sezione dedicata del sito dell’<a title="Agenzia Entrate Ecobonus 2017" href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/agevolazioni/detrazione+riqualificazione+energetica+55+2016/scheda+informativa+riqualificazione+55+2016" target="_blank">Agenzia delle Entrate
</a>

]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[gio, 25 mag 2017 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Attestato di prestazione energetica non veritiero, condannato costruttore]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=382]]></link><description><![CDATA[La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16644 del 10 marzo 2017 ha rinvenuto gli estremi del reato di truffa (art. 640 del Codice penale) a carico di un costruttore,  accusato della vendita di un immobile con caratteristiche energetiche reali non corrispondenti a quanto dichiarato dall'attestato di prestazione energetica APE.
<br/>
La Corte di appello di Milano aveva assolto l'imputato dal reato di truffa Contrattuale, escludendo la responsabilità dell’imputato perché considerato in buona fede, avendo confidato nelle valutazioni dei tecnici che attestavano la conformità delle opere al progetto approvato.
<br/>Diversamente secondo la Cassazione la difformità tra quanto certificato dall'attestato di prestazione energetica e la reale prestazione energetica dell’immobile non potevano sfuggire al costruttore, tenuto conto che quest'ultimo aveva fatto eseguire “lavori in economia”.
<br/>Secondo la Cassazione:
“La difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati e la conseguente vendita dell'immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata non poteva sfuggire al costruttore, dato che le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto.”
<br/>
L’imputato ha infatti utilizzato materiali di qualità inferiore a quella dichiarata e installato serramenti ed impianto di riscaldamento non conformi.
Considerato che l’esecuzione “in economia” dei lavori ne ha inficiato la conformità al progetto di prestazione energetica  iniziale e che ciò era a conoscenza del venditore/costruttore è stata esclusa la buona fede dell'imputato.
<br/>Inutili sono state, quindi, le argomentazioni del venditore/costruttore, ovvero che il tecnico certificante non avesse operato diligentemente. 
<br/>La sentenza non chiama in causa i professionisti tecnici del progetto, direzione lavori e certificazione energetica.
<br/>L’oggetto della sentenza n. 16644/2017, ovvero la conformità o veridicità di quanto dichiarato dall’attestato di prestazione energetica APE e le reali prestazioni energetiche dell’immobile, risulta di estrema importanza, considerato che l’APE è divenuto ormai un elemento imprescindibile nelle compravendite immobiliari, come indicatore  del valore di un edificio o di un appartamento.
]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mer, 17 mag 2017 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico 2017 Ecobonus]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=380]]></link><description><![CDATA[Ricordiamo che a partire dal D.L. 63/2013 le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica in edilizia sono state aumentate dal 55% al 65%.<br/>
Anche per il 2017 sono state confermate queste agevolazioni per chi effettua lavori di efficientamento energetico di immobili.<br/>
<h2>Quali edifici possono usufruire dell’Ecobonus 2017?</h2>
Sono ammessi all’agevolazione del 65% gli edifici esistenti, situati nel territorio italiano, sia di tipo abitativo che strumentale, censiti al catasto immobiliare o di cui sia già stato chiesto l’accatastamento.<br/>
Sono pertanto esclusi dall’Ecobonus  quegli edifici in fase di costruzione, anche se costruiti in seguito a demolizione di un precedente edificio, che in quanto tali sono già sottoposti alla normativa specifica per il risparmio energetico prevista per le nuove costruzioni.<br/>
Diversamente  le ristrutturazioni  con ampliamento senza demolizione dell’esistente, sono ammesse all’Ecobonus 2017, ma limitatamente alle spese sostenute per gli interventi di miglioramento energetico realizzati sulla parte esistente.<br/>
Si ricorda che gli edifici agevolabili tramite Ecobonus 2017 devono possedere determinate caratteristiche, quali gli impianti di riscaldamento funzionanti presenti negli ambienti sottoposti alle attività di efficientamento energetico.<br/>
Nella fattispecie, qualora l’intervento riguardi l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un edificio condominiale nel quale solo alcuni appartamenti siano dotati di impianto di riscaldamento, la detrazione non sarà riconosciuta sull’intero costo sostenuto ma solo limitatamente ed in proporzione ai millesimi relativi alle unità immobiliari presso cui l’impianto di riscaldamento era già presente.<br/>
<h2>Quali interventi sono ammessi all'Ecobonus 2017?</h2>
Per quanto riguarda la tipologia di interventi che sono ammessi all’Ecobonus 2017, si ricorda che l’agevolazione fiscale è limitata alle spese sostenute per:
<ul>
	<li>Efficientamento energetico di edifici esistenti, finalizzato al 
	risparmio di energia primaria;</li>
	<li>Installazione su edifici esistenti di strutture opache verticali o 
	orizzontali, finestre comprensive di infissi;</li>
	<li>Installazione di pannelli solari finalizzati alla produzione di acqua 
	calda per usi domestici e industriali;</li>
	<li>Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti forniti di:
	<ul>
		<li>caldaie a condensazione; </li>
		<li>pompe di calore ad alta efficienza; </li>
		<li>sistema geotermico a bassa entalpia;</li>
		<li>generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;</li>
	</ul>
	</li>
	<li>Acquisto e installazione di schermature solari;</li>
	<li>Acquisto e installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione.</li>
</ul>
<h2>Quali soggetti sono ammessi all'Ecobonus 2017?</h2>
Sono ammessi alla detrazione prevista dall’Ecobonus 2017 le persone fisiche, professionisti, enti pubblici e privati che svolgono attività commerciale, società e associazioni tra soggetti che conseguono reddito d’impresa, residenti e non residenti in Italia che posseggano o detengano l’immobile oggetto di efficientamento energetico in base a titolo idoneo.<br/>
Nello specifico, possono beneficiare della detrazione:
<ul>
	<li>I proprietari o nudi proprietari;</li>
	<li>I titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie);</li>
	<li>I soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;</li>
	<li>I soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;</li>
	<li>I detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;</li>
	<li>I familiari conviventi;</li>
	<li>Il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;</li>
	<li>I conviventi more uxorio;</li>
	<li>Il promissario acquirente.</li>
</ul>
Per approfondimenti si rimanda alla 
<a title="circolare 7/e del 04.04.2017 dell'Agenzia delle Entrate" href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Normativa+e+Prassi/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2017/Aprile+2017/Circolare+7+04042017/CIRCOLARE+7_E+DEL+4+APRILE+2017.pdf" target="_blank">circolare 7/e del 04.04.2017 dell'Agenzia delle Entrate</a>
]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[ven, 12 mag 2017 00:56:57 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Risparmio energetico 2017: la cessione del credito]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=381]]></link><description><![CDATA[Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica riguardanti parti condominiali i soggetti  incapienti ( o “no tax area") i quali sono possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell'IRPEF, anche se non possono concretamente fruire della detrazione, possono cedere ai fornitori che hanno eseguito gli interventi di efficientamento energetico, un credito d’imposta pari alla detrazione teoricamente spettante e proporzionale alla parte millesimale spettante.<br/>
Per le spese sostenute a partire dal 2017, tutti i condomini, non solo quelli incapienti, possono cedere liberamente il bonus fiscale a fornitori o altri soggetti privati, escluse le banche e gli intermediari finanziari.<br/>
La volontà di cedere il credito deve risultare tanto dalla delibera assembleare, in cui sono stati decisi i lavori di riqualificazione energetica, quanto da una comunicazione ai fornitori, che la devono accettare in forma scritta.<br/>
Il credito cedibile, a seguito della <a title="Legge di Bilancio 2017" href="http://www.governo.it/approfondimento/legge-di-bilancio-2017/6552" target="_blank">Legge di Bilancio 2017</a>, parte dal 65% ma può arrivare al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell'involucro edilizio e al 75% nel caso in cui l’intervento porti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva che consegua almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.<br/>
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 47/E del 10 aprile 2017, ha istituito il codice tributo del modello F24 per l’utilizzo del credito in compensazione per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali.<br/>
La risoluzione stabilisce che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i condomini incapienti, che rientrano nella no tax area, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori, che ne fruiscono in 10 quote annuali a partire dal 10 aprile 2017.<br/>
La quota del credito di cui non si fruisce nell’anno è utilizzabile negli anni seguenti e non può essere chiesta a rimborso.
]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[ven, 12 mag 2017 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Certificatori Energetici: nuovi requisiti 2013]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=379]]></link><description><![CDATA[Ci son volute ben due sanzioni da parte della Commissione Europea, una 
nell'ottobre 2006 l'altra nel luglio 2012 da parte della Giustizia Europea, sul 
mancato recepimento della direttiva Europea 2002/91/CE, nell'ambito di 
applicazione della <strong>certificazione energetica</strong>; questo perchè il 
D.legs 192/2005 costituiva un mero quadro di legge, ma carente sotto il profilo 
attuativo.<br />
Con il DPR, approvato alla camera nel Febbraio 2013, si avvia la procedura di 
attuazione del su citato decreto legge.<br />
Questo DPR, si esplica sostanzialmente attraverso un <strong>Regolamento</strong> 
le cui argomentazioni sono essenzialmente due :<br />
<br />
1. Definizione dei soggetti <strong>certificatori energetici</strong> abilitati 
a redigere la <a title="certificazione energetica" href="http://www.qualificazioneenergetica.it">certificazione 
Energetica</a>;<br />
2. Accreditamento e controllo degli <strong>impianti di climatizzazione 
invernale ed estiva.</strong><br />
<br />
Ma andiamo nel dettaglio; per quanto concerne il punto 1 ), ossia i soggetti 
abilitati a redigere la <strong>certificazione energetica, </strong>il 
regolamento asserisce che:<br />
<strong>possono redigere la certificazione energetica</strong>, i liberi 
professionisti, associati, dipendenti pubblici, società di ingegneria, purché 
essi siano:<br />
<ul>
<li>in possesso di titoli quali laurea magistrale e laurea specialistica in 
architettura, ingegneria edile, chimica civile dei sistemi edilizia elettrica 
energetica e nucleare gestionale meccanica ambiente e territorio scienze e 
ingegneria dei materiali scienze e tecnologie agrarie scienze e tecnologie 
forestali</li>
<li>laurea 1° livello ingegneria civile e ambientale ,ingegneria industriale 
scienze dell'architettura,scienze e tecniche edilizia Lauree in Scienze e 
Tecnologie Agrarie e Forestali</li>
<li>diploma perito industriale specializzato in edilizia elettrotecnica meccanica 
e termotecnica</li>
<li>diploma di geometra</li>
</ul>
I professionisti , non obbligatoriamente devono aver fatto corsi, tuttavia, 
essendo l'<a title="attestato di certificazione energetica" href="http://www.qualificazioneenergetica.it">attestato di 
certificazione energetica</a> a tutti gli effetti un 
<a title="attestato di certificazione energetica atto pubblico" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=377">atto pubblico</a>, 
esso rientra nell'ambito delle 
<strong>responsabilità penali</strong>, di conseguenza il professionista che redige tale atto, 
là dove questi non avesse i requisiti per redigerlo integralmente, potrà essere coadiuvato da un ulteriore professionista.<br />
I requisitiche abilitano alla redazione dell'attestato di certificazione energetica, richiedono che ci siano le adeguate competenze, sia per ciò che concerne gli edifici, che gli impianti.<br/>
Tali competenze sono bene esplicitate nell'allegato 1, parte integrante del DPR, dove sono elencati i soggetti formatori abilitati a sostenere la formazione e ad attivare i 
<a title="corsi certificazione energetica 2013" href="http://www.qualificazioneenergetica.it">corsi per la Certificazione Energetica</a>.<br />
L'altra novità fondamentale del Regolamento concerne il fatto che i soggetti <strong>certificatori energetici</strong> devono rilasciare la sottoscrizione di indipendenza dell'operato 
svolto attraverso la seguente formula:<br />
“Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio il/la sottoscritta, soggetto certificatore di cui al punto 1 dell'all. III del 
D.Lgs 115/2008 DICHIARA, per la Certificazione dell'edificio esistente,l'<strong>assenza di conflitto di interessi</strong>, ovvero il non coinvolgimento 
diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonchè rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.”<br />
Questo sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni, cui è richiesta la certificazione energetica.<br />
L'altro aspetto che si evidenzia concerne il fatto che il pagamento dei servizi forniti si basa sui risparmi di spesa, derivanti dal miglioramento energetico, ovvero con la 
qualificazione energetica.<br />
L'obiettivo della direttiva europea è infatti quello di promuovere il <strong>rendimento energetico degli edifici</strong>, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e 
climatiche esterne, delle prescrizioni per ciò che concerne l'indoor e l'outdoor.<br />
D' altro canto il regolamento stesso recita che:”l'insieme delle norme di attuazione della direttiva europea, assieme alla sensibilizzazione e consapevolezza dei cittadini, alla responsabilizzazione e la qualità dei 
professionisti, (certificatori energetici) e delle imprese, gli incentivi, il monitoraggio dell'attuazione della normativa, possano accompagnare la crescita di 
tutto il comparto dell'edilizia e sviluppare politiche di settore (ognuno nei propri ambiti) realmente efficaci”.
<br /><br />
<a rel="nofollow"  href="http://www.qualificazioneenergetica.it/CERTIFICATORE-ENERGETICO-PAGINA.asp?ID=103">Arch. Clarita Casini</a>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[ven, 01 mar 2013 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Klimahouse Puglia: convegni e dibattiti su certificazione energetica e sostenibilità]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=378]]></link><description><![CDATA[<strong>Klimahouse Puglia: convegni e dibattiti su certificazione energetica e 
sostenibilità</strong><br />
<br />
Si svolgerà dal 4 al 6 aprile 2013 presso le strutture della Cittadella 
Mediterranea della Scienza a Bari, le seconda edizione di Klimahouse Puglia, la 
mostra-convegno dedicata all’efficienza energetica e alla sostenibilità in 
edilizia nel Sud Italia. <br />
Saranno di scena le ultime innovazioni di prodotto messe in campo da aziende 
specializzate nel settore dell’efficienza energetica applicata ai campi 
dell’edilizia, oltre che le ultime novità ed informazioni dedicate ad una vasta 
platea di addetti ai lavori, quali architetti, ingegneri, geometri, costruttori 
edili e responsabili della pubblica amministrazione, che intendono approfondire 
le loro competenze nel settore dell’edilizia a basso impatto ambientale ed 
energeticamente efficiente.<br />
Il programma degli incontri dedicati alle buone pratiche dell’<strong>efficientamento 
energetico</strong> si presenta ricco e variegato:<br />
Si inizia il 4 Aprile, in cui il focus della manifestazione si incentrerà sui 
convegni organizzati da AITI (Associazione Italiana Termografia Infrarosso), 
AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione), dall’Ordine degli Architetti e 
degli Ingegneri della Provincia di Bari, oltre al ciclo di seminari di Sinergie 
Moderne Network. <br />
La giornata del 5 Aprile sarà dedicata al tema “Ridare valore, ridare futuro. Il 
Risanamento CasaClima” che tramite i contributi di CasaClima e degli 
organizzatori Fiera Bolzano,<br />
affronterà gli aspetti principali della nuova certificazione CasaClima, 
procedimento di certificazione teso alla promozione del <strong>risanamento energetico</strong> 
nell’ambito dell’immenso patrimonio edilizio esistente, tramite interventi 
economicamente sostenibili che tengano in debito conto, non solo il
<a title="risparmio energetico" href="http://www.qualificazioneenergetica.it">risparmio energetico</a> 
perseguibile, ma anche il miglioramento del comfort, della qualità interna degli 
edifici e l’incremento del loro valore immobiliare. <br />
Nella stessa giornata si svolgerà l’incontro dibattito promosso e organizzato 
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che vedrà 
la presentazione del Manuale Achitettura M.A.R.S “Verso un’architettura 
sostenibile”. Inoltre la sezione INBAR di Brindisi (Istituto Nazionale di Bioarchitettura) sarà presente
con un suo stand. <br />
Dedicato ai serramenti è invece il convegno organizzato da Confartigianato – 
UPSA che affronterà la tematica della: “La scelta dei serramenti e la loro posa 
in opera: due elementi strategici per la realizzazione di <strong>edifici a basso 
consumo energetico</strong> e alto confort ambientale”.]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mer, 20 feb 2013 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Attestato di certificazione energetica: atto pubblico. 2013]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=377]]></link><description><![CDATA[<strong>Nuovo regolamento del governo. L’attestato di certificazione 
energetica diventa atto pubblico.</strong>
<br />
In data 15/02/2013 il Consiglio dei Ministri ha varato un <strong>nuovo 
regolamento</strong> successivo alla procedura di infrazione avviata dalla 
Commissione Europea che ha sanzionato l’Italia per mancato recepimento 
nell'ordinamento italiano della direttiva 2002/91/Ce sul rendimento 
energetico in edilizia. Non è stata ritenuta sufficiente dalla 
Commissione Europea, infatti la sola eliminazione della possibilità di 
autocertificare il proprio immobile in classe G, messa in campo dal governo nel 
novembre 2012 per sanare la posizione inadempiente dell’Italia.<br />

<strong>Tra i punti salienti del nuovo regolamento elenchiamo:
</strong><ul>
<li>L’attestato di certificazione energetica diviene un atto pubblico, 
comportando con ciò, la responsabilità diretta del tecnico abilitato che 
sottoscrive l’ace, in base ai sensi dell’articolo 481 del codice penale;</li>
<li>Stringenti requisiti per i tecnici certificatori energetici, che dovranno 
essere qualificati, indipendenti e imparziali per evitare eventuali conflitti di 
interesse nel procedimento di certificazione energetica degli edifici.</li>
<li>Il provvedimento lavora in sinergia con un altro provvedimento varato dal 
Governo che intensifica i controlli sugli impianti di riscaldamento invernale e 
di climatizzazione estiva.</li>
</ul>
L’<a title="attestato di certificazione energetica" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/">attestato di certificazione energetica (ACE)</a> diventa un atto pubblico<br />
Lotta alle <strong>false certificazioni energetiche</strong> attraverso l’articolo 4 del nuovo 
regolamento che sanziona con la <strong>reclusione fino a un anno e una multa da 51 a 
516 euro</strong>, in accordo all'articolo 481 del codice penale. Il fatto che 
<strong>l’attestato di certificazione energetica sia un atto pubblico</strong> implica infatti 
che il tecnico abilitato che firma l’atto abbia una responsabilità diretta per 
la quale si può essere condannati per <strong>falsità ideologica</strong> in certificati commessa 
da soggetti che svolgono servizi di pubblica utilità.<br />
Requisiti più stringenti per i 
<a title="certificatori energetici roma" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/CERTIFICATORI-ENERGETICI-REGIONALI.asp?regione=Lazio">certificatori energetici</a><br />
Col nuovo regolamento, <strong>l’attestato di certificazione energetica</strong>, potrà essere 
rilasciato <strong>solo da tecnici abilitati</strong> in possesso di titoli specifici e lauree 
nel settore tecnologico, iscritti agli ordini e collegi professionali ed essere 
autorizzati all'esercizio della professione relativa alla costruzione di edifici 
e relativi impianti. Qualora il tecnico certificatore sia carente di competenze 
specifiche per determinate materie, questo dovrà essere affiancato da un altro 
tecnico abilitato. Ulteriore requisito indispensabile è l'aver partecipato a 
<a title="corsi per certificatori energetici" href="http://www.qualificazioneenergetica.it">corsi di formazione e aggiornamento</a>. Possono inoltre rilasciare l’attestato di 
certificazione energetica enti pubblici e organismi di diritto pubblico operanti 
nel settore delle costruzioni edili, ingegneria civile e impiantistica; 
organismi pubblici e privati con attività ispettoria del settore nonché società 
di servizi energetici.<br />
<br />
L'articolo 3 del nuovo regolamento tende ad eliminare ogni eventuale conflitto 
di interesse del certificatore, stabilendo che questi, in fase di sottoscrizione 
dell’ACE, dichiari la mancanza di qualsiasi conflitto di interesse, quindi il 
non coinvolgimento, in fase di costruzione dell’edificio, nelle attività di 
progettazione e realizzazione dello stesso. Inoltre nel caso di un edificio già 
esistente, il certificatore dovrà garantire il proprio non coinvolgimento con i 
produttori di materiali e componenti, nonché l’assenza di parentela, dal coniuge 
fino al quarto grado.<br />
<br />
Il ruolo delle Regioni e delle province autonome<br />
Le disposizioni del nuovo regolamento, relativamente all’abilitazione dei 
soggetti certificatori si applicheranno solo a quelle Regioni e province 
autonome che ad oggi non hanno ancora recepito la direttiva n. 91 del 2002 
sull'<strong>efficienza energetica in edilizia</strong>.<br />
Le stesse Regioni e Province autonome sono inoltre tenute ad adottare un sistema 
di riconoscimento dei certificatori energetici, nonché ad attuare iniziative di 
formazione ed orientamento dei certificatori, di monitoraggio complessivo del 
sistema di certificazione energetica, di controllo della qualità e correttezza 
degli <strong>attestati di certificazione energetica emessi dai tecnici abilitati</strong>. 
Relativamente a quest’ultimo punto, le stesse Regioni saranno tenute a procedere 
ad accertamento documentale degli ACE e delle procedure adottate per la loro 
emissione.
]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[lun, 18 feb 2013 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[CERTIFICATORE AMBIENTALE ED ENERGETICO, IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO IN PUGLIA]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=376]]></link><description><![CDATA[Dal ricorso al Tar per l’annullamento del sistema di accreditamento dei 
Certificatori ambientali ed energetici, ne è passata di acqua sotto i ponti 
nella Regione Puglia. L’intero 2012 è stato speso per trovare un accordo con i 
vari Ordini Professionali ( ordine degli ingegneri, degli architetti , collegi 
dei geometri,dei periti agrari, ed industriali, federazione agronomi e degli 
agrotecnici) che riunitisi (nella Sala del Paesaggio del Servizio Assetto al 
Territorio), hanno cercato di trovare un sistema per definire il ruolo di 
accreditamento dei Certificatori Ambientali ed Energetici. Finalmente a luglio 
2012 si è arrivati ad un Protocollo di’Intesa, approvato con delibera 2751 a 
dicembre 2012 e pubblicato sul BURP, il 18 gennaio 2013, <br />
In sintesi si è stabilito che:<br />
- 1) Non esisterà la quota di iscrizione all’<a title="certificatori energetici puglia" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/CERTIFICATORI-ENERGETICI-REGIONALI.asp?regione=Puglia">elenco 
regionale dei Certificatori</a> di sostenibilità degli edifici, ma la stessa 
sarà sostituita con un versamento legato al rilascio del singolo certificato di 
sostenibilità dell’ immobile, rilasciato naturalmente da Certificatore 
accreditato.<br />
- 2) Da entrambe le parti (ordini e regione), si è condiviso l’intento di 
stabilire il rapporto fra la Certificazione di Sostenibilità (volontaria) e la 
<a title="certificazione energetica obbligatoria" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/index.asp">Certificazione Energetica (obbligatoria)</a>, affinché quest’ultima sia introdotta 
nel Sistema di valutazione di sostenibilità ambientale dell’edificio. <br />
La Certificazione energetica (ACE) assieme all’AQE, 
<a title="attestato di qualificazione energetica" href="http://www.qualificazioneenergetica.it">Attestato di Qualificazione 
Energetica</a>, hanno il compito di fornire un contributo a quelle che potrebbero 
essere le migliorie sul Risparmio Energetico: infatti, mentre l’ACE, dopo una 
verifica e conoscenza dell’involucro edilizio, ci dice il consumo energetico 
effettivo dell’immobile, l’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) serve a 
stabilire in che modo si possano riqualificare le prestazioni dell’immobile, che 
possono andare dall’istallazione di impianto fotovoltaico e solare termico allo 
studio più approfondito sul miglioramento delle murature con intonaci termici, 
cappotti e quanto altro possa servire a potenziarne le prestazioni 
dell’involucro stesso.<br />
- 3) Il sistema di accreditamento per i certificatori ambientali.<br />
I professionisti iscritti ai loro rispettivi ordini collegi ecc., hanno due 
possibilità:<br />
A) Fare un “corso di formazione qualificante 20 ore” o un “corso di formazione 
base 60 ore” presso enti riconosciuti dalla Regione Puglia, con esame finale 
scritto e orale che verte sui temi della sostenibilità, così come previsti dalla 
delibera;<br />
B) presentare i propri curricula che saranno valutati sulla base delle loro 
esperienze formative, dottorati, master, ricerche, studi, corsi, esperienze 
lavorative nel settore della sostenibilità, dalla progettazione all’esecuzione, 
ed essere opportunamente valutati dalla commissione di valutazione istituita 
presso ciascuno ordine, collegio,federazione ecc.<br />
Tale delibera diventerà operativa dopo un periodo transitorio di 90 giorni, 
dopodiché una volta, recepita, varranno le regole in essa contenute.<br />
<br />
<br />
<a title="certificatore energetico lecce" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/CERTIFICATORE-ENERGETICO-PAGINA.asp?ID=103">Arch.Clarita Casini</a>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mer, 30 gen 2013 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Il Conto Energia Termico 2013]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=375]]></link><description><![CDATA[Con Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente (datato 
28 dicembre 2012 e pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» del 2 gennaio) il 
Governo ha varato il nuovo conto energia termico per l’anno 2013.<br />
Il nuovo conto termico opera in continuità con la strategia energetica italiana 
tesa al superamento degli obiettivi energetico – ambientali, fissati al 2020 
dall'Unione europea. <br />
La norma ha l'obiettivo di promuovere l'efficienza energetica, in particolare 
per riqualificazioni dei fabbricati della pubblica amministrazione, e la 
produzione e l'auto-consumo di energia termica green per tutti i soggetti, 
pubblici e privati.<br />
Al nuovo <strong>Conto Termico</strong> possono avere accesso le Pubbliche 
amministrazioni che intendano applicare interventi di incremento dell'<strong>efficienza 
energetica</strong> e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili 
ed i privati relativamente agli interventi per la produzione di energia termica 
da fonti rinnovabili. <br />
Il decreto è parzialmente in sovrapposizione con i meccanismi di detrazione 
fiscale del 55%, prorogati al 30 giugno 2013. Per le Pubbliche amministrazioni 
quindi, che non hanno accesso alle tradizionali detrazioni fiscali per il 
risparmio energetico, la strada del conto termico sembra essere la via 
obbligatoria, mentre i privati hanno la possibilità di scegliere, fino al 30 
giugno, tra conto energia e conto termico. <br />
Il <strong>conto termico</strong> risolve infatti la fondamentale 
discriminazione secondo la quale finora le amministrazioni pubbliche erano 
escluse dalle <a href="http://www.qualificazioneenergetica.it/detrazione-irpef-55-36-risparmio-energetico.asp" title="detrazioni Irpef e Ires del 55% per il risparmio energetico">detrazioni Irpef e Ires del 55% per il risparmio energetico</a>. <br />
Gli incentivi attivi nel nuovo conto termico si concentrano su due tipologie di 
intervento: la posa in opera di sistemi di efficientamento energetico su pareti 
e coperture (per la sola Pa) e gli impianti di produzione di energia termica 
rinnovabile per amministrazioni pubbliche e privati. <br />
Col nuovo conto termico la pubblica amministrazione può accedere alle 
incentivazioni con rimborso diretto dal Gse, finalizzate agli interventi di 
efficienza energetica e/o sostituzione di impianti di climatizzazione.<br />
Per le sole amministrazioni pubbliche, sono finanziabili tutti quegli interventi 
volti a:<br />
- isolamento termico;<br />
- strutture ombreggianti per ridurre i consumi di climatizzazione estiva;<br />
- caldaie a condensazione.<br />
Oltre alle azioni intraprese dalle PA sono finanziabili quei privati che 
intendano mettere in atto interventi di efficientamento riconducibili alle 
rinnovabili termiche:<br />
- solare termico;<br />
- pompe di calore elettriche e a gas;<br />
- generatori di calore a biomassa, stufe/caldaie a legna e a pellet, con valvole 
termostatiche per il controllo del comfort (e dei consumi) dei vari ambienti.<br />
L’altra novità è costituita dal fatto che mentre nel conto energia viene pagato 
l'incentivo solo sull'energia elettrica effettivamente generata dai pannelli 
fotovoltaici, nel conto termico l’incentivo viene calcolato in base alla stima 
delle produzioni annue delle tipologie di intervento. <br />
Tuttavia gli incentivi non sono cumulabili e sono assegnati solo per quegli 
interventi che non beneficiano già di altri incentivi statali, fatta eccezione 
per i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
<br />
Il Ministero dello sviluppo economico stima che il nuovo conto termico 
rimborserà circa il 40% delle spese di intervento sostenute per l’efficienza 
energetica, includendo eventuali costi di diagnosi e
<a href="http://www.qualificazioneenergetica.it" title="certificazione energetica">certificazione energetica</a>.
]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[lun, 14 gen 2013 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Corsi per certificatori energetici organizzati dall’ordine degli ingegneri di Latina ]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=374]]></link><description><![CDATA[Corsi per certificatori energetici organizzati dall’ordine degli ingegneri di 
Latina<br />
Si terranno nel Mese di Gennaio presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri, per 
l’esattezza il 15, 22 e 29, un ciclo di corsi tematici di aggiornamento 
Destinati ai professionisti del risparmio energetico in edilizia operanti nella 
Regione Lazio, dal titolo “<strong>Certificazione Energetica e Certificazione Energetica 
Ambientale protocollo Itaca</strong>”.<br />
Durante la serie di incontri, sarà presentato il Protocollo Itaca della Regione 
Lazio e la nuova normativa regionale, basata sul nuovo Regolamento regionale 
n.6/2012 che ha istituito il “Sistema per la certificazione di sostenibilità 
energetico-ambientale degli interventi di bioedilizia e per l’accreditamento dei 
soggetti abilitati il rilascio del certificato di sostenibilità 
energetico-ambientale”. Saranno affrontate, inoltre, le principali tematiche 
della <a href="http://www.qualificazioneenergetica.it" title="certificazione energetica degli edifici">certificazione energetica degli edifici</a> e dei soggetti coinvolti nel 
processo di produzione dell’<a href="http://www.qualificazioneenergetica.it" title="attestato di certificazione energetica">attestato di certificazione energetica</a>.<br />
Il protocollo Itaca, attivo da ormai quasi un decennio nell’esperienza 
nazionale, costituisce un framework di tecniche di valutazione e buone pratiche 
caratterizzate da una metodologia e da criteri tecnici comuni; in grado quindi 
di fornire alle Regioni e ai professionisti del settore uno standard unitario e 
comunque implementabile a livello locale.<br />
Questo protocollo è in grado di fornire criteri circa il livello di qualità 
ambientale di un edificio tanto in fase di progettazione quanto in fase di 
costruzione.<br />
Esso ruota attorno a due principali criteri di impatto dell’edificio:
<ul>
<li>
Il consumo delle risorse: contenimento di consumi energetici, produzione di 
acqua calda sanitaria, dell’illuminazione, consumi energetici da fonti 
rinnovabili, uso di materiali bio-compatibili, prestazioni dell’involucro 
edilizio.</li>
<li>
Incidenza dei carichi ambientali: emissione nell’atmosfera dei famigerati gas 
serra, produzione di rifiuti, permeabilità delle aree esterne.</li>
</ul>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[sab, 12 gen 2013 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di impatto acustico]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=373]]></link><description><![CDATA[Semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di impatto 
acustico - DPR 19 ottobre 2011, n. 227<br />
<br />
Con questo Regolamento in materia ambientale vengono introdotte, al fine di alleggerire il carico per le imprese, importanti innovazioni in campo acustico per le attività produttive.<br />
L’art. 4 “Semplificazione della documentazione di impatto acustico” del DPR 227/2011 rende più semplici gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente con particolare riferimento all’art. 8, commi 2, 3 e 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”.<br />
L’intento del Legislatore, chiaramente semplificatorio, non esclude l’attenzione per tutte le attività che possono recare disturbo superando i limiti ammissibili e che continuano ad essere oggetto di una particolare attenzione. <br />
Infatti qualora dallo svolgimento di una attività, qualunque essa sia, ne 
consegua una emissione sonora che oltrepassi i valori massimi stabiliti dalla Legge è obbligatorio stilare e depositare la documentazione acustica a firma di un tecnico competente in acustica ambientale. I valori limite di emissione sonora sono i limiti di zona stabiliti dal documento di classificazione acustica 
comunale oppure, nel caso ‘Amministrazione locale non abbia provveduto alla classificazione del territorio, i limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. limiti di zona o quelli previsti dal DPCM 14 novembre 1997.<br />
Persiste anche l’obbligo di stilare la documentazione di impatto acustico, ai 
sensi dell’art. 8 comma 2 della L 447/95, per le attività di:“ristoranti, 
pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari” qualora facciano uso di “impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali”. <br />
Nel caso in cui non vengano superati i limiti di rumorosità e non si utilizzino 
impianti di diffusione sonora è possibile utilizzare l’ autocertificazione, con 
firma congiunta del proprietario e del Tecnico competente in acustica ambientale<br />
Le semplificazioni introdotte riguardano un elenco di attività, riportate 
nell’allegato B, indicate come attività a rumorosità poco elevata, per le quali 
può essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.8, comma 5 L 447/95).
<br/><br/>
<a rel="nofollow" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/CERTIFICATORE-ENERGETICO-PAGINA.asp?ID=2031">
Arch. Anna Martino</a>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[sab, 12 gen 2013 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Obbligo di certificazione energetica negli annunci immobiliari: la situazione un anno dopo]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=372]]></link><description><![CDATA[Ad un Anno dall’introduzione dell’obbligatorietà dell’indicazione di 
prestazione energetica degli immobili negli annunci immobiliari, poco meno della 
metà (47%) assolve a tale obbligo.<br />
Secondo una ricerca di un noto sito di vendite immobiliari più della metà delle 
inserzioni di vendita e locazione su un totale di quasi 600.000 annunci non 
riporta la dicitura obbligatoria circa l’indice di prestazione energetica 
dell’edificio.<br />
Gli annunci che ottemperano a tale obbligo riguardano, nel 2% dei casi, immobili 
con indice di <a href="http://www.qualificazioneenergetica.it" title="prestazione energetica">prestazione energetica</a> A+; il 9% riguarda immobili di classe A<br />
Tra gli annunci che riportano la classe energetica, fa sapere il portale degli 
annunci, solo il 2% riguarda edifici di classe A+, pari a 4.798 immobili, e a 
seguire gli edifici di classe B (19%), C, D, E (14%), F (15%) e G (13%).<br />
Per quanto la recente normativa italiana abbia escluso la possibilità per i 
proprietari di autocertificare il proprio immobile in vendita o in locazione con 
classe G, nell’anno appena trascorso molti inserzionisti immobiliari hanno fatto 
uso della classe G, facendo ricorso alla dicitura "immobile in attesa di 
certificazione", sottendendo la realizzazione dell’<a href="http://www.qualificazioneenergetica.it" title="attestato di certificazione 
energetica">attestato di certificazione 
energetica</a> solo in fase di reale vendita dell’immobile. <br />
Evidenziamo che tale pratica non è consentita dall’attuale normativa e perciò 
sanzionabile.<br />
Purtroppo in molti proprietari e venditori non si è pienamente diffusa la 
cultura del risparmio energetico in edilizia con tutti i vantaggi, anche 
economici che da essa derivano, infatti solo l’11% delle inserzioni immobiliari 
effettuate da privati riporta la <strong>certificazione energetica</strong>.<br />
Se da un lato gli inserzionisti privati si dimostrano disattenti verso 
l’<strong>obbligatorietà della certificazione energetica</strong> e, in molti casi si dichiarano 
all’oscuro di tale obbligatorietà, dall’altro una elevata sensibilità a riguardo 
è dimostrata dai costruttori edili, che indicano la prestazione energetica 
dell’immobile in vendita nel 97% delle inserzioni immobiliari, per quanto in 
questo caso la classe energetica fa parte dei documenti di progetto. <br />
Se invece si analizza la presenza della certificazione per ambito regionale, sul 
podio si piazzano Trentino (80%), Veneto (62%) e Valle d'Aosta (58%), mentre sul 
fondo della classifica restano le regioni del Mezzogiorno d’Italia, come Puglia 
(24%), Sicilia (23%) e Basilicata (19%).]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[ven, 11 gen 2013 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Proroga del documento di valutazione dei rischi per le imprese con meno di 10 dipendenti]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=371]]></link><description><![CDATA[E’ stata ulteriormente spostato la data ultima per la redazione del documento 
di valutazione dei rischi (DVR) al 30 giugno 2013 per le aziende con meno di 10 
dipendenti.<br />
Fino a tale data i datori di lavoro che si trovino in queste condizioni possono 
anche produrre una autocertificazione che attesti di aver effettuato la 
valutazione dei rischi. <br />
<br />
Nel frattempo sono state predisposte e recepite, con Decreto Interministeriale 
del 30 novembre 2012, le procedure standardizzate per i DVR che si attendevano 
da molto tempo.<br />
<br />
La redazione del DVR deve essere espressione di una collaborazione tra il datore 
di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e, 
qualora sia previsto, dal medico competente oltre alla opportuna consultazione 
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.<br />
<br />
I soggetti sottoposti all’obbligo del DVR possono essere individuati nelle 
aziende, comprendendo anche i liberi professionisti e le ditte individuali, 
purchè abbiano anche un solo un lavoratore dipendente. E’ lo stesso D.Lgs 81/08 
all’art. 2 a specificare che il lavoratore è colui che svolge un lavoro, anche 
di apprendistato, indipendentemente dal tipo di contratto e dal fatto che 
percepisca o meno un compenso compresi i soci, i tirocinanti (L196/1997), 
collaboratori a progetto, coloro che svolgono l’attività lavorativa in una 
determinata stagione.<br />
Anche le Imprese operanti in edilizia devono redigere il DVR che non va confuso 
con il POS.<br />
Il DVR è un elaborato diverso dal POS , il primo deve valutare i rischi in 
generale dell’ impresa, il POS è invece un documento specifico per ogni singolo 
cantiere edile. <br />
<br />
La stesura del Documento, seppure sia possibile l’uso di procedure 
standardizzate, deve tener conto della specificità dell’azienda e non deve 
prescindere dalla necessità di un lavoro di indagine e stima da anteporre alla 
produzione del documento stesso. Al lavoro preliminare deve seguire una 
valutazione analitica e strumentale i cui dati finali concorreranno alla stesura 
dell’elaborato finale.<br />
Nella fase strumentale l’analisi delle vibrazioni e del rumore va eseguita con 
particolari strumenti e servendosi possibilmente di tecnico competente in 
acustica.<br />
La complessità dello studio che precede l’utilizzo delle procedure uniformate 
determina la necessità per il datore di lavoro di servirsi della consulenza di 
un professionista abilitato da corsi specifici sul tema della sicurezza sui 
luoghi di lavoro che sia anche un tecnico competente in acustica ambientale. 
Quest’ultimo dovrà servirsi di una specifica strumentazione per la misurazione 
in campo del rumore e delle vibrazioni e qualora queste superino i limiti di 
Legge predisporre accorgimenti tali da portare alla loro riduzione.<br />
<br/><br/>
<a rel="nofollow" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/CERTIFICATORE-ENERGETICO-PAGINA.asp?ID=2031">
Arch. Anna Martino</a><br />
]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[ven, 11 gen 2013 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Classificazione Acustica e tecnici competenti in acustica ambientale]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=370]]></link><description><![CDATA[Il tecnico competente in acustica ambientale, il cui acronimo è TCAA, è uno specialista degli esami fonometrici e di studi specialistici su inquinamento acustico ambientale, abitativo e nei luoghi di lavoro. La Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 nell'art. 2 comma 6 stabilisce le sue competenze.<br/>
Il DPCM 31/03/1998 dispone che per svolgere l’attività  TCAA le condizioni necessarie sono quelle di aver esercitato attività professionale continuativa  concernente l’acustica per almeno due anni se il titolo di studio è la Laurea in facoltà ad indirizzo scientifico mentre per i diplomati l’esperienza sale a quattro anni.<br/>
In seguito, le Regioni hanno previsto che l’idoneità  in Acustica Ambientale possa essere raggiunta anche mediante un corso di formazione professionale, con verifica finale dell’apprendimento.<br/> 
In tali corsi abilitanti l'attività di tecnico competente in acustica ambientale, l’acustica ambientale deve essere trattata sia dal punto di vista teorico, che da quello pratico ed in genere è disposta una prova valutativa finale.<br/>
Resta invariata la condizione del possesso dei titoli di studio di cui sopra.<br/>
Per esercitare la professione, il Tecnico deve essere iscritto nello specifico elenco Regionale o Provinciale.<br/> 
Le modalità ed i titoli necessari per l’iscrizione possono variare, poichè ciascun Ente Locale ha autonomia legislativa su tale argomento e sull’istituzione dei corsi abilitanti.<br/> 
Tutte le attività previste dalla normativa acustica hanno valore solo se effettuate da un tecnico competente in acustica ambientale abilitato e iscritto alle liste dei professionisti accreditati.<br/>
Un ultima precisazione riguarda gli ingegneri del suono, i tecnici audio o fonici i quali non necessariamente sono abilitati e iscritti nell’elenco dei classificatori acustici poiché essi si interessano essenzialmente della produzione e nella manipolazione delle onde sonore.
<br/><br/>
<a rel="nofollow" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/CERTIFICATORE-ENERGETICO-PAGINA.asp?ID=2031">
Arch. Anna Martino</a><br />
]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mer, 02 gen 2013 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Autocertificazione in classe G addio: Novità nelle  Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=369]]></link><description><![CDATA[Novità nella legislazione italiana sulla certificazione energetica degli edifici che modificano, con effetto immediato, le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici del 26 giugno 2009, mediante il DM 22 novembre 2012.<br/>
Bruxelles, già da tempo, ci aveva indicato la necessità di correggere la nostra normativa  adattandola in modo completo alla direttiva 2002/91/CE (rendimento energetico in edilizia).<br/>
Tutti gli immobili, come definiti dall’art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono oggi soggetti a <a title="certificazione energetica" href="http://www.qualificazioneenergetica.it">certificazione energetica</a> a firma di un tecnico abilitato.<br/>
Viene <strong>esclusa la possibilità di autocertificare le unità in classe G come finora potevano fare i proprietari</strong>.<br/> 
Secondo la <a href="http://ec.europa.eu">Commissione Europea</a> il solo fatto di rendere noti gli alti costi di gestione dell'mmobile non è sufficiente a fornire all’acquirente tutte 
le informazioni sui costi energetici e sugli eventuali interventi tecnici finalizzati al <strong>potenziamento del rendimento energetico</strong>.<br/>
Vengono lasciati fuori, invece, una casistica di immobili con specifiche destinazioni d’uso quali ad esempio: “box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi”.<br/>
Non ricadono nelle categorie da certificare gli immobili allo stato di “rudere”, “scheletro strutturale” o “a rustico” ma  nell’atto notarile di vendita deve esserci una dichiarazione che attesti le condizioni dell’edificio.<br/>
Qualora si dovesse procedere a lavori di completamento persistono gli obblighi di Legge già previsti.<br/>
Novità anche per i gli amministratori condominiali e per i responsabili degli impianti che hanno l’obbligo di dare tutti i dati edilizi e degli impianti, quale ad esempio il libretto di impianto  per la climatizzazione, occorrenti alla stesura della certificazione energetica.<br/> 
Precedentemente gli obblighi si limitavano ad un vago e generico obbligo di “fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari”.<br/><br/>
<a rel="nofollow" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/CERTIFICATORE-ENERGETICO-PAGINA.asp?ID=2031">
Arch. Anna Martino</a><br />
]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[gio, 20 dic 2012 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SU EFFICIENZA ENERGETICA]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=368]]></link><description><![CDATA[<p>Con la <strong>Direttiva 2012/UE/UE</strong> gli stati membri dell’Unione 
Europea, entro il 5 giugno 2014,dovranno adottare delle misure per la crescita 
dell’<strong>efficienza energetica</strong>.<br />
L’obiettivo è risparmiare energia primaria nella percentuale del 20 % entro il 
2020 oltre che gettare le basi per altri miglioramenti oltre tale data.<br />
Gli obiettivi da raggiungere erano stati fissati nel "<strong>pacchetto 
clima-energia 20/20/20</strong>” mentre la 2012 stabilisce un quadro di misure 
da adottare.<br />
Gli stati dovranno risparmiare energia fissando <strong>obiettivi di efficienza 
energetica</strong> che permettano di risparmiare energia, oltre a prevedere, a 
lungo termine, dei sistemi per reperire fondi da investire nella 
ristrutturazione degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che 
privati.</p>
<p><br />
Il “Capo II efficienza nell'uso dell'energia” prende in considerazione le “<a title="ristrutturazioni immobili" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/detrazione-irpef-55-36-risparmio-energetico.asp">Ristrutturazioni 
di immobili</a>” ed il “Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici”. Il 
3% della superficie utile totale degli immobili pubblici dovrà essere 
ristrutturato e reso efficiente fissando termini temporali diversi a seconda 
della superficie degli immobili.<br />
Per gli appalti pubblici (art. 6) lo Stato e gli enti locali dovranno acquistare 
prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica. Tuttavia precisa 
anche che gli acquisti non devono essere in contraddizione con l’allegato III 
(limiti di fattibilità) cioè dipenderanno dalla coerenze con il rapporto 
costi-efficacia, dalla fattibilità economica, da una più ampia sostenibilità, 
dall’idoneità tecnica nonché da un livello sufficiente di concorrenza.</p>
<p><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/CERTIFICATORE-ENERGETICO-PAGINA.asp?ID=2031">
Arch. Anna Martino</a><br />
</p>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mer, 05 dic 2012 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Obbligo Certificazione Energetica per Immobili in Pubblicità ]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=363]]></link><description><![CDATA[<h1>Obbligo Certificazione Energetica per Immobili in Pubblicità sia in Vendita che in Affitto.</h1>
<p>Dal 1 Gennaio 2012 in tutti gli annunci di vendita di edifici o singole unità immobiliari sarà obbligatorio inserire l’indice di prestazione energetica presente nell’Attestato di Certificazione Energetica dell’Immobile (ACE). <br /> <br />L’obbligo è stabilito dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili, di prossima entrata in vigore.<br /> <br />Lo stesso decreto prevede l’obbligo di inserimento della classe energetica anche negli annunci commerciali di immobili in affitto. <br /> <br />Per le locazioni però l’obbligo è previsto solo per i casi in cui l’ immobile sia già dotato dell’ ACE: solo, dunque, per gli immobili oggetto di recente costruzione o compravendita o di interventi per i quali si è usufruito delle detrazioni fiscali del55%o.<br />  <br />La legge sopra citata prevede che per tutti gli annunci immobiliari, siano essi di vendita o locazione,  sarà obbligatorio inserire la classe energetica e  l’indice di prestazione energetica presente nell’<a href="http://www.qualificazioneenergetica.it" title="Attestato di Certificazione Energetica">Attestato di Certificazione Energetica</a>.<br /></p>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mar, 22 nov 2011 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Autocertificazione in classe G: Critiche della UE]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=359]]></link><description><![CDATA[Ennesimo richiamo da parte della Commissione Europea all'Italia per le 
inadempienze in materia di certificazione energetica degli edifici.<br />
<br />
Dopo il monito del novembre 2010 ad adeguarsi alla normativa europea sul 
rendimento energetico degli edifici (Direttiva 2002/91/CE), Bruxelles ha inviato 
un parere motivato all'Italia, con la richiesta formale di applicare tutte le 
norme Ue sulle prestazioni energetiche in edilizia.<br />
<br />
Sotto il mirino della Commissione Europea, la possibilità, prevista dall'attuale 
legislazione italiana sugli <a title="attestato di certificazione energetica" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/">
attestati di certificazione energetica (ACE)</a>,<br />
“Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (DM 26 
giugno 2009), di autodichiarare il consumo energetico dell'immobile alla classe 
di <br />
consumo inferiore (G).<br />
<br />
Tale possibilità prevista dalla normativa italiana sarebbe in contrasto, secondo 
la Commissione Europea, con le indicazioni della normativa comunitaria<br />
che stabilisce che gli attestati di certificazione energetica debbano essere 
rilasciati da esperti qualificati indipendenti per tutti gli edifici <br />
nuovi e per quelli già esistenti.<br />
<br />
Altro punto di non conformità con la normativa europea è costituito dal fatto 
che nelle locazioni la normativa italiana prescrive l'attestato di 
certificazione <br />
energetica solo per i nuovi edifici, escludendone l'obbligatorietà per gli 
edifici esistenti che non ne abbiano già uno al momento della conclusione del
<br />
contratto d’affitto.<br />
<br />
Viene contestata inoltre, al nostro paese, la mancata attuazione di misure 
adeguate a garantire i controlli regolari sugli impianti di condizionamento 
dell’aria, <br />
tesi ad assicurare il rendimento ottimale degli impianti e la presenza di 
informazioni sulle possibili migliorie e soluzioni alternative.<br />
<br />
Bruxelles minaccia dunque il deferimento dell'Italia alla Corte UE se entro due 
mesi non saranno adottate misure legislative adeguate.]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[ven, 30 set 2011 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Nuove regole per i certificatori energetici delle Marche.]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=358]]></link><description><![CDATA[Raggiunta l'intesa tra Regione Marche e ordine degli ingegneri marchigiani 
per la creazione della figura regionale del certificatore 
energetico-ambientale.
Il raggiungimento dell'accordo tra le parti, tramite la condivisione di un 
protocollo d'intesa circa l’iter di valutazione delle procedure di 
accreditamento <br />
dei certificatori, ha consentito il ritiro dei ricorsi pendenti e l'avvio di una 
proficua fase collaborativa tra le parti.<br />
<br />
L'accordo prevede un percorso formativo ad hoc e l’istituzione dell’elenco dei 
<a title="certificazione energetica marche" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/CERTIFICATORI-ENERGETICI-REGIONALI.asp?regione=Marche">certificatori regionali 
delle Marche</a>, attestato tramite un esame finale, finalizzato al
riconoscimento del ruolo formativo degli Ordini professionali. <br />
<br />
Questo riconoscimento attesta la valida esperienza in materia di progettazione e 
gestione energetica di edifici e di impianti da parte degli Ingegneri iscritti
<br />
all’Albo professionale.<br />
<br />
<br />
La firma del Protocollo giunge dopo un percorso difficile, fatto di numerosi 
ricorsi sui quali si è recentemente espresso il Consiglio di Stato, <br />
sospendendo gli atti regionali regolanti le procedure per la certificazione 
energetico-ambientale degli edifici.<br />
<br />
La firma del Protocollo consentirà quindi procedure più snelle per attuare il 
sistema di certificazione energetico-ambientale degli edifici nella regione 
marche.
<a title="certificatore energetico-ambientale" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/">certificatore 
energetico-ambientale</a>.]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mar, 27 set 2011 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[MADE expo 2011. Milano Architettura Design Edilizia.]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=357]]></link><description><![CDATA[<p><br />
Quarta edizione di MADE expo la manifestazione fieristica dedicata all’intero 
mondo delle costruzioni e del progetto in edilizia programmata dal 5-8 Ottobre<br />
a Rho presso il Nuovo Quartiere Fiera Milano.<br />
<br />
Tematiche principali dell'importante iniziativa saranno la promozione 
dell'innovazione nel settore, la valorizzazione dei patrimoni esistenti, <br />
il recupero e ristrutturazione e housing sociale, le nuove possibilità di 
business per le imprese verso i trend del mercato mondiale delle costruzioni.<br />
<br />
Made expo 2011 rappresenta un'immersione nel futuro dell'edilizia urbana e delle 
nostre case, anticipando tra esposizioni, incontri e dibattiti<br />
le tendenze più innovative dell’architettura, dell’edilizia e del design.<br />
<br />
<br />
Molte le novità sua della quarta edizione <br />
<br />
- Il Salone dei Componenti, Materiali, Tecnologie e Macchine per il Design,
<br />
il Contract e la Decorazione d’Interni, Components & Contract, evento fieristico 
del settore edile di respiro internazionale.<br />
<br />
<br />
- Forum della Tecnica delle Costruzioni, che vede un lungo programma di convegni 
e approfondimenti mirati all'analisi del costruire contemporaneo, <br />
alla salvaguardia ambientale e alle tematiche della sostenibilità, del social 
housing dei materiali e tecnologie innovative nel settore antisismico ed 
antincendio.<br />
<br />
<br />
- Il salone “Borghi & Centri Storici” centrato sulle materie del restauro, 
progettazione, bioarchitettura e nuove fonti di energia.<br />
<br />
<br />
- AAA Agricoltura, Alimentazione, Architettura, evento dedicato alle nuove 
tendenze dell’architettura green che tratterà ampiamente le tematiche <br />
dell’ambiente e del <a title="risparmio energetico edilizia" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/">risparmio 
energetico</a>, dell’habitat contemporaneo e dell’architettura sostenibile.
<br />
<br />
<br />
<br />
Luogo <br />
Nuovo Quartiere Fiera Milano, Rho <br />
Strada Statale del Sempione 28 <br />
20017 Rho - Milano</p>
]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[dom, 25 set 2011 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Certificazione Energetica Lombardia: nuovo modello di Attestato di Certificazione Energetica degli edifici.]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=349]]></link><description><![CDATA[Il 31 Maggio 2011, tramite la Delibera Regionale n. 9/1811 la Regione 
Lombardia ha approvato il nuovo modello di Attestato di Certificazione 
Energetica degli edifici.<br />
Le principali novità riguardano l'attuazione della Legge Regionale 3/2011, che 
all'articolo 17 prevede che:<br />
“A decorrere dal 1° settembre 2011, l’ACE acquista efficacia con l’inserimento, 
nel sistema informativo regionale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, <br />
del file di interscambio dati, i cui contenuti sono di responsabilità del 
soggetto certificatore che lo ha asseverato”.<br />
A seguito di tale decisione normativa vengono introdotte alcune modifiche 
rispetto al modello di attestato di certificazione energetica finora vigente.<br />
Le principali novità riguardano:<br />
a) Eliminazione del timbro comunale nel box “Accettazione del Comune”;<br />
b) Eliminazione della dicitura "Numero di protocollo" che viene sostituita dalla 
dicitura "Codice Identificativo";<br />
c) Inserimento del dato "Comune Catastale" valido per l'identificazione univoca 
dell'immobile presso il Catasto;<br />
D) inserimento della dicitura “Installazione/sostituzione VMC” nel box 
riguardante i possibili interventi migliorativi del sistema edificio impianto 
termico.<br />
<br />
Il nuovo modello di <a title="attestato di certificazione energetica" href="http://www.qualificazioneenergetica.it">attestato di certificazione energetica</a> entrerà in vigore a 
partire dal 1° settembre prossimo.]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[gio, 30 giu 2011 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Regione Puglia: nuove iniziative per certificazione energetica e abitare sostenibile.]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=348]]></link><description><![CDATA[L'assessore alla Qualità del Territorio della Regione Puglia, Angela 
Barbanente, durante un incontro sull'attuazione della Legge Regionale 13/2008,ha reso noto le ultime iniziative del suo assessorato tese alla divulgazione 
della Legge Regionale sull'abitare sostenibile, alla modifica del precedente 
sistema di certificazione energetica e<br />
all'aggiornamento del Protocollo Itaca Puglia alla recente edizione 2011.<br />
All'incontro, cui hanno partecipato numerosi esponenti del del partenariato 
istituzionale e socio-economico, si è discusso delle eventuali iniziative da 
assumere per una celere <br />
attuazione delle norme sull'abitare sostenibile; delle vie di superamento 
dell'empasse sorto in seguito al
<a title="certificazione energetica puglia" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=264">
ricorso dell'ordine degli ingegneri pugliesi che ha<br />
visto il blocco da parte del T.A.R. Regionale del Regolamento Regionale 10/2010</a>; 
dell'adozione del sistema di certificazione ITACA PUGLIA 2011.<br />
L'Assessore barbanente ha difeso strenuamente la legge sull'abitare sostenibile 
promossa dal suo assessorato, affermando che "è molto importante per conseguire <br />
l'obiettivo 20-20-20, in particolare per la parte che prevede di portare al 20% 
il risparmio energetico e ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra”.<br />
<br />
Il dibattito sulle tre tematiche citate sopra ha condotto all'assunzione di 
impegni precisi da parte dell'Assessorato Regionale, e in particolare:<br />
- La Regione Puglia promuoverà congiuntamente con ANCI Puglia iniziative di 
divulgazione e discussione sulla guida all'applicazione della legge sull'abitare 
sostenibile, e in particolare gli enti comunali saranno formati relativamente 
alle metodologie operative e ad attuazioni amministrative conformi;<br />
- Modifiche da attuare all'attuale sistema di certificazione da realizzare di 
concerto con i soggetti coinvolti;<br />
- Aggiornamento del protocollo ITACA Puglia alla recente edizione 2011 
finalizzato verso una maggiore coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale 
che l'Assessorato ha posto come prioritari.]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[gio, 30 giu 2011 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[900mila certificazioni energetiche in tutta Italia]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=347]]></link><description><![CDATA[Quasi 900mila "pagelle verdi", di cui mezzo milione solo in Lombardia. Sono 
le certificazioni energetiche degli edifici rilasciate finora in Italia, in base 
alla normativa nazionale e alle discipline regionali. Un risultato che colloca 
il nostro Paese al primo posto in Europa per numero di attestati, pur nel 
contesto di una normativa molto frammentata a livello territoriale. Il dato è 
contenuto nel Rapporto 2011 «Attuazione della certificazione energetica degli 
edifici in Italia» – realizzato dal Comitato termotecnico italiano (Cti) e da 
Mostra Convegno Expocomfort – che sarà presentato domani e dopodomani a Milano 
nel Primo forum sulla certificazione energetica.<br />
Il rapporto ricostruisce il mosaico di regole sul territorio. Per iniziare, 
soltanto la metà delle Regioni si è dotata, ad oggi, di norme locali specifiche: 
l'ultima in ordine di tempo è la Valle d'Aosta, dove debutterà il 20 luglio il 
sistema Beauclimat, introdotto dalla delibera 1062/2011, che prevede l'obbligo 
di attestato anche per compravendite e locazioni. Sul resto dei territori la 
certificazione degli immobili è obbligatoria, ma segue le norme nazionali. Una 
situazione che, va detto, spesso è frutto di precise scelte da parte delle 
amministrazioni, che hanno deciso (come in Veneto) di non sovrapporre allo Stato 
"cavilli" locali.<br />
Il panorama, del resto, è già molto frammentato. Ad esempio, oggi la normativa 
nazionale (Dm 26 giugno 2009) consente di autocertificare che l'immobile venduto 
è in classe G (la peggiore), senza misurarne le prestazioni energetiche. La 
norma è stata duramente criticata, perché potrebbe consentire di aggirare 
l'obbligo della certificazione. In cinque regioni, però, questa opzione non è 
ammessa: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria e provincia autonoma di 
Trento.<br />
Altre disparità riguardano i criteri di calcolo per misurare le caratteristiche 
energetiche degli immobili. Ad esempio, la Lombardia e la provincia di Bolzano 
(dove c'è il sistema CasaClima) non utilizzano le norme tecniche del pacchetto 
Uni/Ts 11300.<br />
Suscita più di una perplessità, poi, il dato sui controlli. Oggi solamente 
quattro regioni e una provincia autonoma hanno avviato un monitoraggio sugli 
attestati: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e provincia di Trento. I 
numeri sono ancora bassissimi: un centinaio di verifiche, secondo il rapporto. 
Senza contare che, nella maggior parte dei casi, si tratta di indagini svolte in 
via sperimentale, a cui non corrispondono ancora sanzioni, neppure nel caso di 
territori come Piemonte e Lombardia, dove per chi compila in modo scorretto 
l'Ace sono previste multe salate.<br />
Sullo sfondo resta infine il nodo della preparazione dei certificatori (oltre 
30mila professionisti, se si contano solo gli accreditati agli elenchi 
regionali, di cui 13.400 in area lombarda) da cui dipende la credibilità delle 
"pagelle" e la loro capacità di orientare il mercato e l'industria delle 
costruzioni. Un popolo costituito da professionisti – architetti, termotecnici, 
ingegneri – che mal sopportano l'imposizione da parte delle Regioni di tasse per 
l'iscrizione locale ad elenchi (recente il caso del Piemonte, dove 
l'amministrazione – in seguito al ricorso dell'Ordine degli architetti di Torino 
– restituirà le quote versate dai promotori dell'impugnazione, abolendole per 
tutti gli altri professionisti già iscritti a un ordine o a un collegio).<br />
Secondo il Comitato termotecnico – pur nel groviglio normativo e con grandi 
differenze territoriali – il risultato premia l'Italia, che è stata la prima 
nazione a recepire la direttiva europea 2002/91/CE, estendendo la certificazione 
praticamente a tutti gli edifici, con pochi vincoli. Ma, sul lungo periodo, la 
sfida sarà vinta solo se il parametro della classe A diventerà sinonimo di bassi 
consumi energetici per gli acquirenti di case in tutta Italia. <br />
<br/>
Fonte: <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-06-13/regioni-autoattestato-energetico-classe-064431.shtml">ilsole24ore.com</a>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mar, 14 giu 2011 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Certificatori energetici, in Lombardia decade obbligo iscrizione albo professionale]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=330]]></link><description><![CDATA[<p>Niente più obbligo di iscrizione all'albo professionale per i certificatori della Lombardia, che chiedono l'inserimento negli elenchi del Cestec, l'ente di accreditamento regionale. Anche se resta un requisito di base essere in possesso di un'adeguata esperienza e aver seguito un corso di formazione con il superamento dell'esame finale.</p>
<p><br />
  È una delle novità introdotte dal "collegato ordinamentale", cioè la legge 3/2011 che modifica numerose disposizioni legislative, fra cui la legge 24/2006 in materia di emissioni in atmosfera e tutela dell'ambiente. Il provvedimento è stato pubblicato in Bur lo scorso 25 febbraio ed è in vigore dal 12 marzo.</p>
<p> Molte le integrazioni e modifiche apportate in materia di certificazione ed efficienza energetica. La principale è l'abolizione dell'iscrizione agli ordini e collegi professionali, che non è dunque più necessaria in Lombardia né per accedere ai corsi di qualificazione né per accreditarsi alle attività di diagnosi e rilascio degli attestati di certificazione energetica (Ace).</p>
<p>Con il collegato, sul territorio regionale sarà inoltre obbligatorio, d'ora in poi, dichiarare la classe e l'indice di prestazione energetica di un edificio in tutti gli annunci commerciali per la vendita e la locazione. E ancora: l'Ace, per avere validità, non dovrà più essere vidimato per accettazione dal Comune in cui è ubicato un immobile, ma dal 1° settembre 2011 l'efficacia decorrerà dall'inserimento dell'attestato nel catasto energetico regionale.</p>
<p>«Sempre in materia di rendimento – aggiungono i tecnici del Cestec – la Lombardia ha inoltre deciso di estendere l'obbligo di inserire i dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione autonoma degli impianti termici centralizzati, anche negli edifici esistenti e nel caso in cui non vi sia un contestuale cambio del generatore di calore. L'obbligo scatterà partire dal 1° agosto 2012, prima per gli impianti di maggior potenza e più obsoleti, per essere poi progressivamente esteso a tutto il parco immobiliare» (si veda Il Sole 24 Ore del 6 marzo scorso). Infine, con l'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 25 della legge 24/2006, la Regione istituisce una sorta di «fondo per il controllo», per permettere ai Comuni di effettuare le verifiche sulla rispondenza fra le prestazioni energetiche dichiarate nei nuovi progetti edilizi e la situazione reale.</p>
<p>Se la Lombardia ritocca un sistema già esistente, novità sono in arrivo anche in Veneto, dove la Regione ha deciso di introdurre un registro regionale per gli Ace. «Non si tratta – spiegano gli uffici tecnici dell'Unità operativa Energia – di una marcia indietro rispetto alla linea della Regione, che già in passato ha deciso di non creare propri sistemi locali. Tuttavia, posto il fatto che tocca comunque alla nostra amministrazione raccogliere, protocollare e registrare gli attestati rilasciati dai professionisti da trasmettere al ministero dell'Ambiente, si è deciso di dare un fondamento giuridico a questo tipo di attività». Il "salvataggio" in una grande banca dati degli Ace, che sono trasmessi non più in formato cartaceo, ma elettronico attraverso posta certificata, consentirà alla Regione di monitorare la situazione.</p>
<p>«Il passo successivo – spiega Marino Zorzato, vice-presidente della Regione – vista anche la mole di Ace che arrivano ai nostri uffici (attualmente sono oltre 20mila i certificati in giacenza da registrare), sarà la creazione di un vero e proprio portale, che si chiamerà VE.NET.energia e sarà in grado di semplificare la registrazione».</p>
<p>Passi avanti, nell'attivazione dei sistemi locali di certificazione, si registrano, infine, in Trentino e Valle d'Aosta. In Provincia di Trento, dove nel 2010 è stato attivato un protocollo locale, sono stati rilasciati a febbraio i primi certificati, che sul territorio provinciale riguardano solo nuovo e ristrutturato. In Vallée, la Regione ha invece approvato a fine 2010 le metodologie di calcolo regionali per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici.</p>
<p>Fonte:<a href="http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-03-14/certificatori-registro-aperto-milano-064155.shtml">Ilsole24ore</a></p>
]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[lun, 14 mar 2011 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Certificazione Energetica: Nel rogito obbligo di certificato.]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=329]]></link><description><![CDATA[Suscita già parecchie discussioni la nuova norma che impone di inserire nei contratti di compravendita di edifici una apposita clausola con la quale l'acquirente dà «atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici». La disposizione è contenuta nel decreto legislativo, di imminente entrata in vigore, attuativo della direttiva 2009/28/CE, in tema di promozione dell'uso di energia derivante da fonti rinnovabili, firmato ieri dal presidente della Repubblica.<br/>
La clausola richiamata presuppone (se è vero che l'acquirente deve appunto dare atto di aver ricevuto la documentazione) che il fabbricato oggetto del contratto sia già stato dotato dell'Ace prima della stipula del contratto stesso.<br/>
Già ci si chiede se si tratti di una disposizione inderogabile, in quanto disposta in ragione della tutela di interessi pubblicistici oppure se la norma sia dettata nell'esclusivo interesse dell' acquirente di un fabbricato, e quindi da questi disponibile. Così come era stata interpretata nel senso della derogabilità la norma (articolo 6, Dlgs 192/2005) che impone l'obbligo di «dotare» gli edifici oggetto di compravendita con l'attestato di certificazione energetica.<br/>

Inoltre, non è chiaro cosa succeda nel caso di violazione di questa norma ove essa sia ritenuta inderogabile, e cioè se si debba parlare di nullità del contratto anche se la nuova disciplina espressamente non sancisce questa conseguenza.
Un altro fattore oggetto di riflessione è l'impatto che questa norma avrà nella contrattazione avente a oggetto immobili ubicati in Regioni che a vario titolo hanno normato in tema di certificazione energetica degli immobili oggetto di contratto traslativo a titolo oneroso. Finora, infatti, le leggi regionali erano più restrittive della normativa nazionale: nelle Regioni senza una legislazione in materia si applica la legge statale e quindi la possibilità di derogare alla sussistenza dell'Ace all'atto della stipula del rogito; nelle Regioni che invece hanno legiferato sul punto si ha un panorama di maggior rigorosità rispetto alla legge statale fino a giungere all'estremo opposto rispetto ad essa, e cioè all'obbligo di allegazione punito, in caso di inadempimento, con salata sanzione pecuniaria.<br/>
Con l'introduzione della nuova norma statale il quadro pare rovesciarsi: se la nuova disciplina fosse ritenuta inderogabile, non solo ci si dovrebbe adeguare ad essa per le compravendite nelle Regioni che non hanno leggi in materia, ma si potrebbe anche pensare a una sua prevalenza sulle leggi regionali (e quindi su tutte quelle finora emanate) in ogni caso in cui la legge regionale permettesse deroghe all'obbligo di sussistenza dell'Ace all'atto del rogito che la legge nazionale invece non consentisse. In quest'ultimo caso si apre infatti la questione se basti una qualsiasi norma regionale a escludere l'applicazione della legge statale oppure se la legge regionale può imporsi alla legge statale solo se le norme regionali siano più restrittive di quelle statali.<br/>

<p><b>EMILIA ROMAGNA</b> <br />
  La delibera dell'assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e la delibera di giunta regionale 28 ottobre 2008 n. 1754 hanno previsto l'obbligo di allegare l'Ace ma senza sanzioni in caso di inadempimento<br />
  <b>LIGURIA</b> <br />
  La legge regionale 22/2007, come modificata dalla legge regionale 24 novembre 42/2008 fissano l'obbligo di consegna dell'Ace al momento della vendita ma non sono previste sanzioni<br />
  <b>LOMBARDIA</b> <br />
  La delibera giunta regionale del 22 dicembre 2008 n. 8745 e le leggi regionali 24/2006 e 10/2009 stabiliscono che è obbligatorio allegare ai rogiti l'attestato di certificazione energetica. Il venditore che non ottempera questo obbligo di allegazione incorre nella sanzione amministrativa da 5mila a 20mila euro<br />
  <b>PIEMONTE</b> <br />
  Le leggi regionali 13/2007 e 22/2009 e la delibera giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 hanno reso obbligatoria l'allegazione dell'Ace al rogito ed è prevista la sanzione amministrativa per il venditore che non ottemperi a questo obbligo (da mille a 10mila euro in base alla superficie del bene). Per il costruttore che viola l'obbligo di dotazione è prevista invece una sanzione amministrativa da 5mila a 30mila euro<br />
  <b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b> <br />
  La legge regionale 5/2007 del Friuli-Venezia Giulia dispone che copia semplice del certificato energetico venga depositata presso il comune competente a cura del costruttore o del proprietario dell'immobile all'atto della richiesta di agibilità dell'immobile<br />
  <b>VALLE D'AOSTA</b> <br />
  La legge regionale 21/2008 ha deciso, nel caso di rogito che ha a oggetto un fabbricato di nuova costruzione, che sia obbligatorio allegare l'Ace<br />
  <b>PUGLIA</b> <br />
  La legge regionale 13/2008 dispone una disciplina in materia di certificazione energetica, ma manca il regolamento attuativo, quindi la norma regionale rimane inattuata, con il risultato che si applica la normativa nazionale<br />
  <b>LE ALTRE REGIONI</b> <br />
  La nuova disciplina statale avrà effetto nelle regioni dove non ci sono state normative specifiche</p>
<p>
Fonte:<a target="_blank" href="http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-03-07/risparmio-energetico-rogito-obbligo-214048.shtml">ilsole24ore.com</a>
</p>

]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mer, 09 mar 2011 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Risparmio Energetico in Edilizia: città anti-ecologiche. Promossa solo Bolzano]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=326]]></link><description><![CDATA[Gli edifici in cui viviamo e lavoriamo sono responsabili, in nove casi su dieci, di dispersioni di calore e fannno aumentare i costi in bolletta. Lo rivela un'indagine di Legambiente condotta in 15 capoluoghi italiani
<br/>
ROMA - Pareti senza isolamento, finestre sottili e montate male, ponti termici tra diversi materiali, serramenti e solai che favoriscono gli sprechi energetici.<br/>
Gli edifici in cui abitiamo e lavoriamo sono responsabili, in nove casi su dieci, di forti dispersioni di calore e quindi costringono a usare riscaldamento e condizionatori, facendo così aumentare i costi in bolletta e diminuire il comfort e la vivibilità.<br/>Lo rivela un'indagine di Legambiente che, con la campagna nazionale “Tutti in classe A”, vuole promuovere una nuova cultura del costruire sostenibile.
<br/>
Una squadra di tecnici ha analizzato 100 edifici tra appartamenti e uffici in 15 città italiane, e solo 11 (tutti costruiti a Bolzano) sono quelli “promossi”.<br/>
 Per mostrare difetti e pregi degli edifici sono state utilizzate immagini termografiche realizzate con un apposito macchinario capace di evidenziare le caratteristiche termiche ed energetiche dei materiali nelle pareti esterne dell’edificio<br/>
“Con le termofoto - spiega Edoardo Zanchini, responsabile energia di Legambiente - vogliamo rendere evidente quanto sia importante avere case ben progettate e costruite. <br/>
Le speciali immagini mostrano proprio la differenza tra una casa di “classe A”, ossia con uno standard di qualità energetica che certifica un bassissimo fabbisogno di energia per il riscaldamento, e quelle costruite invece senza alcuna attenzione a questi 
temi. <br/>
Le prime garantiscono una migliore qualità della vita agli abitanti grazie al buon isolamento delle pareti e, a parità di comfort, possono ridurre sensibilmente la spesa per il riscaldamento invernale e fare a meno dei condizionatori d’estate, riducendo fino a un terzo la spesa per il riscaldamento e il raffrescamento, ossia permettendo un risparmio tra i 200 e i 500 euro l’anno a famiglia”.<br/>
Per quanto riguarda gli edifici residenziali sono state prese in considerazione costruzioni realizzate negli ultimi dieci anni, ossia nel momento del boom dei prezzi, venduti spesso a cifre superiori a 3/4.000 euro a metro quadro. <br/>Se si considera che la differenza di spesa per una casa di classe A rispetto a una “normale” è del 5-10%, e il prezzo di costruzione è di circa 1.000 euro a mq, si capisce come non sia un problema di costi a impedire di investire nella qualità. <br/>
Per capire le differenze per chi vi abita, le termofoto di Bolzano mostrano caratteristiche omogenee delle pareti, il cui isolamento permette di evitare sbalzi termici. In questo modo si possono ridurre i costi del riscaldamento e del raffrescamento. <br/>
Per fare un esempio, un edificio certificato di classe A ha bisogno di circa 30 kWh/mq anno per il riscaldamento (paragonabile alla capacità di 3 litri di gasolio per riscaldare efficientemente per un anno la superficie di 1 m²), rispetto ad un'abitazione nuova di classe C che ha bisogno di circa 70 kWh/mq anno, mentre un edificio come quelli “bocciati” dalle analisi, mediamente di classe E, ha bisogno di oltre 120 kWh/mq anno.

<br/>
Sono stati analizzati anche edifici pubblici, "perché Regioni e Comuni - spiega Legambiente - dovrebbero dare il buon esempio evitando sprechi nelle loro strutture", e i risultati sono ugualmente sconfortanti: bocciati 18 edifici su 19 con dispersioni a volte clamorose che obbligano ad un superlavoro i termosifoni d’inverno e i condizionatori d’estate. <br/>
L’unico palazzo che si salva è la nuova sede amministrativa della Provincia di Bolzano. Nel dossier di Legambiente c’è anche una dettagliata valutazione sull’operato delle diverse Regioni in materia di prestazioni energetiche in edilizia. Promosse le Province Autonome di Trento e Bolzano, la Lombardia e il Piemonte dove le normative affrontano in maniera completa tutti gli aspetti di rendimento e certificazione energetica degli edifici, gli obblighi, i controlli e le sanzioni e dove, di conseguenza, si possono trovare esempi positivi di edilizia sostenibile.<br/>
 Promosse ma con riserva: Emilia-Romagna, Liguria e Puglia dove mancano ancora dei tasselli per completare il quadro normativo. Bocciate per alcune lacune normative: Lazio, Umbria e Valle d’Aosta, con Leggi Regionali che prevedono indicazioni ancora troppo generiche sull’efficienza energetica.<br/>
 Bocciate per incompletezza e inadeguatezza delle leggi regionali: Toscana, Veneto, Marche, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna, Sicilia, Abruzzo.<br/>


Il quadro emerso da questo monitoraggio denota quanto poco siano cambiate, negli ultimi trent'anni, le attenzioni da parte di progettisti e costruttori nei confronti di materiali, tecnologie e modalità costruttive impiegate per il contenimento degli sprechi energetici. Secondo le stime del ministero dello Sviluppo economico, complessivamente, il peso degli usi energetici civili rappresenta circa il 50% dei consumi elettrici e il 33% di quelli energetici totali. <br/>
"Diventa dunque importantissimo - conclude Legambiente - intervenire nel settore edilizio per ridurre gli sprechi e le emissioni di CO2". <br/>
L'Unione Europea ha preso molto sul serio questa sfida con precise direttive che hanno reso obbligatoria, anche in Italia, la certificazione energetica degli edifici 2 nuovi e nelle compravendite di quelli già esistenti. <br/>
La recente direttiva Ue 31/2010 stabilisce addirittura che dal 2021 tutti i nuovi edifici dovranno avere caratteristiche tali da non aver bisogno di apporti per il riscaldamento e il raffrescamento, oppure dovranno essere in grado di soddisfarli attraverso l’uso di fonti rinnovabili. 
<br/>
<br/>

fonte:<a href="http://www.repubblica.it/ambiente/2011/02/16/news/edilizia_sostenibile_citt_sprecone_promossa_solo_bolzano-12529520">Repubblica.it</a>
]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mer, 16 feb 2011 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Rinnovabili: 20 mln di euro per progetti su edifici pubblici al Sud]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=319]]></link><description><![CDATA[<strong>Bando per progetti esemplari di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici pubblici in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia
</strong>
<p>04/01/2011 - È stato firmato il 30 dicembre 2010, l’Avviso pubblico del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di progetti esemplari di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici pubblici ubicati nelle Regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.</p>
<p>Il<a href="http://www.edilportale.com/normativa/bando-di-gara/2010/ministero-dello-sviluppo-economico-avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-progetti-esemplari-in-relazione_11787.html" rel="nofollow"> Bando</a> è stato emanato dalla Direzione generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica del Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito del Programma Operativo Interregionale POI “Energie Rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013.<br />
  <br />
  Prende così il via una nuova procedura ad evidenza pubblica per la selezione ed il finanziamento di progetti innovativi ed esemplari riguardanti la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su edifici di proprietà pubblica, ubicati nelle Regioni Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia).<br />
  <br />
  Sono finanziabili:<br />
  - impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento alimentati da fonti rinnovabili:<br />
  - impianti solari termici, anche con sistema di “solar cooling”;<br />
  - pompe di calore geotermiche a bassa entalpia;<br />
  - impianti eolici operanti in regime di scambio sul posto.<br />
  <br />
  Possono presentare progetti, i Ministeri, le Università, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane delle aree dell’obiettivo Convergenza, che siano titolari della proprietà degli immobili in cui saranno realizzate le iniziative.<br />
  <br />
  Lo stanziamento complessivo destinato al Bando ammonta a 20 milioni di euro. I progetti saranno selezionati mediante una procedura valutativa a graduatoria e beneficeranno di un contributo pari al 100% delle spese ammissibili. Il contributo non è cumulabile con nessun altro incentivo o agevolazione fiscale.<br />
  <br />
  Il POI Energia coinvolge diversi soggetti istituzionali (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e le Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). I principali obiettivi sono l’aumento della quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e il miglioramento dell’efficienza energetica, promuovendo le opportunità di sviluppo locale e di nuova occupazione.<br />
  <br />
  Le domande potranno essere presentate dal 1° al 20 aprile 2011.</p>
<p>Fonte:<a href="http://www.edilportale.com/news/2011/01/risparmio-energetico/rinnovabili-20-mln-di-euro-per-progetti-su-edifici-pubblici-al-sud_21053_27.htm">edilportale.com</a></p>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mer, 05 gen 2011 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Certificazione Energetica: Guida pratica sul risparmio energetico da il sole24ore]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=318]]></link><description><![CDATA[<p>Tecnicamente, il risparmio che in concreto si può ottenere dipende da tre fattori:<br />
  1) la bontà del progetto, che dovrebbe sempre prevedere interventi integrati;<br />
  2) la qualità dei componenti;<br />
  3) lo stato iniziale degli edifici e degli impianti.</p>
<p>Ovvio, quindi, che gli immobili "colabrodo" siano quelli in cui l'investimento per la riqualificazione si ripaga più in fretta. Pochi dati – in questo senso – bastano a inquadrare la situazione italiana. Secondo l'Istat, nel nostro paese ci sono 7,1 milioni di edifici a uso abitativo costruiti prima del 1971 e altri 3,2 milioni costruiti tra il 1972 e il 1991. La prima legge sul contenimento dei consumi energetici è la 373/1976, varata dopo lo shock petrolifero, poi seguita dalla legge 10/1991. Il grosso del patrimonio edilizio nazionale, dunque, è stato realizzato prima delle normative di settore, e anche quello più recente è lontano dagli standard imposti dalle direttive europee.</p>
<p>Tra il 2007 e il 2009, secondo l'Enea circa 590mila contribuenti hanno sfruttato la detrazione del 55% per il risparmio energetico, e almeno altri 240mila lo faranno entro il 31 dicembre di quest'anno. È chiaro, però, che rimangono margini di intervento enormi.</p>
<p>Quando si pianifica una riqualificazione energetica, comunque, il risparmio in bolletta è solo uno dei vantaggi da considerare. Intanto, una casa che consuma meno dovrebbe valere di più; se non oggi, almeno tra qualche anno, sperando che la pagella energetica diventi finalmente uno degli elementi che determinano il prezzo degli edifici.</p>
<p>Inoltre, un edificio efficiente è più piacevole da abitare (fin da subito): oltre ai vantaggi termici, gli infissi ad alte prestazioni – scelti nel 2008 dal 48% dei contribuenti che hanno fatto il 55% – rendono la casa più silenziosa e consentono di sfruttare meglio gli spazi vicini ai vetri, ad esempio piazzandoci una scrivania o una poltrona anche in inverno. Perciò, accanto al risparmio economico, bisognerebbe conteggiare anche l'incremento del comfort per chi vive nell'immobile.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/arredamento-casa/2010-12-29/casa-rifa-look-diventa-104352.php">www.casa24.ilsole24ore.com</a></p>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mer, 05 gen 2011 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Detrazioni fiscali 55% per l’anno 2011]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=316]]></link><description><![CDATA[<p>La legge di stabilità per l’anno 2011, all’interno di cui è contenuto l’emendamento che proroga le detrazioni fiscali del 55% previste per le spese sostenute a beneficio di attività di riqualificazione energetica degli edifici, è stata approvata alla camera il 19 Novembre e in via definitiva al Senato il 7 Dicembre 2010. Ora si è in attesa della pubblicazione ufficiale in G.U. affinchè possa essere considerata vigente a tutti gli effetti.</p>


<p>In accordo al suddetto emendamento, per il 2011 sarà possibile usufruire dei suddetti incentivi fiscali che potranno essere distribuiti su 10 anni piuttosto che su 5 anni come per quest’anno; la procedura per goderne, il valore massimo dedubibile per ciascun intervento resta inalterato.</p>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[sab, 11 dic 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[DOMANDA FREQUENTE - IL CERTIFCATORE DEVE ESSERE ISCRITTO AD UN ALBO DEI CERTIFICATORI?]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=315]]></link><description><![CDATA[<p>Il certificatore deve essere iscritto ad un albo dei certtificatori?</p>
<p>Dipende dalla Regione. In Particolari modo in Puglia è stato abolita l’iscrizione all’albo. Quindi la certifcazione energetica può essere redatta da un qualsiasi tecnico iscritto al proprio albo cioè un Ingegnere inscritto all’albo degli ingegneri o un Architetto iscritto all’albo degli Architetti.</p>
<p>Il problema dell’attestato di certificazione energetica potrebbe nascere in caso di contenzioso dovuto ad una non corretta valutazione energetica. E’ necessario quindi che il tecnico che farà la certificazione abbia o un minimo di esperienza o un corso. </p>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[dom, 05 dic 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Ecobonus per il risparmio energetico: quasi certo il ritorno. La detrazione potrebbe passare dal 55 al 41%]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=311]]></link><description><![CDATA[Il vice ministro all'Economia Giuseppe Vegas ha detto che dovrebbe essere reintrodotto già alla Camera con un emendamento alla Legge di stabilità. La detrazione potrebbe passare dal 55 al 41%.<br/>

Quasi certa la reintroduzione degli "ecobonus", la detrazione fiscale del 55% sui lavori che migliorano l'efficienza energetica delle abitazioni. Il vice ministro dell'Economia, Giuseppe Vegas, ha parlato ieri della possibilità di introdurre con un emendamento già alla Camera, dove si discute la Legge di stabilità, la proroga alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie eco compatibili, l'unico nodo rimasto aperto per quel che riguarda l'articolato.

"Credo si possa definire già direttamente in questa Camera un emendamento che compatibilmente con le esigenze finanziarie possa risolvere la questione", ha detto Vegas. I costi della proroga potrebbero essere spalmati in dieci anni anziché in cinque come ora. Ai cronisti Vegas ha spiegato che la formula potrebbe essere una riformulazione degli emendamenti già presentati alla Camera dai vari partiti. E' anche circolata l'potesi che la detrazione venga ridotta dal 55 al 41%. 

<br/><br/>
Fonte: <a href="http://www.repubblica.it/economia/2010/11/17/news/ecobonus_quasi_certo_il_ritorno_si_spalmer_su_dieci_anni-9194504/">repubblica.it</a>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mer, 17 nov 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[FINANZIARIA: SALTA PROROGA DETRAZIONE 55% PER EFFICIENZA ENERGETICA]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=310]]></link><description><![CDATA[Roma, 10 nov - Non trova spazio nella legge di stabilita' la proroga al 2011 della detrazione irpef del 55% sulle spese per l'efficientamento energetico degli edifici.<br/>

Lo ha riferito il vice ministro all'economia, Giuseppe Vegas.<br/>

Le misura era stata sollecitata dal Fli ma, evidentemente, la ristrettezza delle coperture individuate per il maxiemendamento non consentono di prorogare l'incentivo fiscale per le ristrutturazioni edilizie volte al risparmio energetico.]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mer, 10 nov 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[La detrazione fiscale del 55% sia stabilizzata ed estesa alle P.A.]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=308]]></link><description><![CDATA[<strong>Lo chiedono le Commissione Ambiente e Attività Produttive della Camera nei pareri alla Legge di stabilità 2011</strong><br/>
La Commissione Ambiente della Camera chiede che sia stabilizzata la detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.<br/>
 
Al termine dell’esame della Legge di stabilità 2011, la Commissione ha dato parere favorevole, con la raccomandazione di “prorogare in maniera stabile gli incentivi per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici, anche in considerazione degli evidenti benefici che essa ha prodotto finora in termini di sviluppo economico, sostegno alla piccola e media impresa ed emersione del lavoro non regolare”.<br/>
 
In fase di discussione il deputato Ermete Realacci (PD) ha ricordato gli “straordinari risultati” della detrazione del 55%, che hanno generato un volume d’affari di circa 11 miliardi di euro e sono stati usati da circa 800 mila famiglie producendo ogni anno 50 mila nuovi posti di lavoro.<br/>
“La loro soppressione - ha detto Realacci - avrebbe effetti disastrosi per un’intera filiera produttiva che coinvolge ormai migliaia di piccole e piccolissime aziende industriali e artigianali su tutto il territorio nazionale”. Per Realacci è necessario non solo difendere questo importante strumento di politica ambientale ma estenderlo agli interventi per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio rispetto al rischio sismico.<br/>
 
Anche la Commissione Attività Produttive della Camera, in un ordine del giorno approvato la scorsa settimana, ha chiesto al Governo di riconfermare la misura fiscale per la <a title="qualificazioneenergetica.it" href="http://www.qualificazioneenergetica.it">riqualificazione energetica degli edifici</a>, trasformandola in intervento strutturale fra tutte le tecnologie riconosciute effettivamente efficienti, ed estendendo il beneficio fiscale alle amministrazioni pubbliche.<br/>

Secondo la Commissione, sebbene la crisi attuale non permetta misure di sviluppo realizzate con incremento della spesa pubblica, sarebbe comunque un’occasione di crescita economica e sociale valorizzare gli obiettivi previsti dal patto di Kyoto e dalla UE in tema di riduzione delle emissioni di C02 e di sviluppo delle rinnovabili, i cosiddetti paramenti 20-20-20, puntando su una politica industriale sostenibile che coniughi energie rinnovabili ed efficienza energetica.<br/>
La Commissione ha ricordato un recente studio di Confindustria che ha stimato in 14 milioni di euro l’impatto economico per il nostro Paese, se si attuasse una politica di incentivi differenziati per le rinnovabili e si confermassero le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica.<br/>
Riguardo alle detrazioni del 55%, secondo la Commissione, sarebbe energeticamente più corretto fare riferimento a tutte le misure e programmi di miglioramento dell’efficienza energetica richiamati dall’Allegato III della Direttiva 2006/32/CE (pompe di calore, caldaie efficienti, sistemi di teleriscaldamento e raffreddamento, sistemi di isolamento di pareti e tetti, doppi/tripli vetri alle finestre, lampade a risparmio energetico, generazione domestica di fonti di energia rinnovabile, ecc.).
<br/><br/>
Fonte:<a target="_blank" href="http://www.edilportale.com/news/2010/11/normativa/la-detrazione-fiscale-del-55%25-sia-stabilizzata-ed-estesa-alle-p.a._20418_15.html">Edilportale</a>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[gio, 04 nov 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[La certificazione energetica degli edifici: Corso di aggiornamento a Teramo]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=307]]></link><description><![CDATA[<p>Segnaliamo il Corso di aggiornamento per certificatori energetici Organizzato 
dall'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Teramo in collaborazione con 
C.A.Sa. IL Corso si sviluppa su quattro giornate di incontri relativi alla certificazione e alla qualificazione energetica degli edifici e finalizzate ad offrire ai partecipanti un'approfondita comprensione degli strumenti e delle procedure, 
aggiornate ai recenti cambiamenti normativi.<br />
<br />
Il programma del corso sulla <a title="certificazione energetica degli edifici" href="http://www.qualificazioneenergetica.it">certificazione energetica degli edifici</a> prevede:<br />
<br />
- 5 Novembre 2010 - Il quadro legislativo di riferimento e la sua evoluzione<br />
<br />
Dalla Direttiva 2002/91/CE ai Dlgs. 192/05 e 311/06;<br />
Il Dlgs 115/08 di attuazione della Direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli 
usi finali dell'energia;<br />
Le nuove disposizioni per l'efficienza energetica introdotte dal DPR 59/09;<br />
Le Linee guida nazionali per la certiicazione energetica degli edifici (DM 
26/06/09);<br />
<br />
- 12 Novembre - La progettazione dell'involucro edilizio<br />
<br />
Criteri generali di progettazione dell'involucro edilizio<br />
La scelta e il posizionamento dell'isolamento termico<br />
Le superfici trasparenti dell'involucro edilizio: le proprietà termofisiche dei 
vetri e la scelta degli infissi<br />
Il controllo dei ponti termici<br />
La termografia per la diagnosi energetica degli edifici<br />
<br />
19 Novembre - L'efficienza energetica degli impianti e le fonti energetiche 
rinnovabili<br />
I sistemi di produzione del calore ad alto rendimento<br />
I sistemi centralizzati di produzione del calore e la contabilizzazione<br />
I sistemi di riscaldamento a bassa temperatura<br />
Le fonti energetiche rinnovabili<br />
<br />
26 Novembre - La certificazione energetica di un'abitazione<br />
<br />
Introduzione al programma di calcolo Termus della ACCA<br />
Raccolta dati ed immissione nel programma Termus<br />
La redazione dell'attestato di certificazione energetica<br />
<br />
<br />
<br />
Iscrizioni: segreteria dell'Ordine degli Architetti PPC di Teramo </p>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mar, 26 ott 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Certificazione Energetica Toscana: Convegno ad Arezzo su “Risparmio energetico ed efficienza energetica negli edifici”]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=306]]></link><description><![CDATA[si terrà mercoledì 27 ottobre alle ore 16,30 presso la Sala Convegni di Arezzo Fiere e Congressi il congresso “<a href="http://www.qualificazioneenergetica.it/CERTIFICATORI-ENERGETICI-REGIONALI.asp?regione=Toscana" title="certificazione energetica toscana">Risparmio energetico ed efficienza energetica negli edifici</a>” organizzato da Confindustria Arezzo insieme alla sua Sezione ANCE 
(Associazione Nazionale Costruttori Edili) all’interno di Abit.ar (rassegna fieristica dedicata alla casa).<br/>
Nel corso del congresso saranno esposte le più recenti ed innovative soluzioni per il risparmio e l’<a href="http://www.qualificazioneenergetica.it/CERTIFICATORI-ENERGETICI-REGIONALI.asp?regione=Toscana" title="certificazione energetica toscana">efficienza energetica negli edifici</a> e le relative tecniche 
impiantistiche.<br/>
Il seminario sul risparmio energetico previsto ad arezzo, nella regione toscana, è teso a fornire nozioni aggiornate verso quelle aziende, operatori del settore e privati cittadini circa lo stato di attuazione degli indirizzi programmatici nel campo del risparmio energetico, oltre che testimoniare le soluzioni tecniche ed 
impiantistiche più innovative realizzate nella provincia di Arezzo.<br/>
Secondo il Presidente di Confindustria Arezzo, infatti:<br/>
“L’auspicata ripresa dello sviluppo economico nel nostro paese è fortemente dipendente dalle strategie che saranno adottate nel settore dell’energia e in quei settori coinvolti nei processi legati alla green economy, tra queste, le soluzioni innovative per il risparmio e l’efficienza energetica costituiscono un importante strumento 
attuativo oltreché una necessaria azione politica e programmatica per conseguire gli obiettivi di crescita ecosostenibile indicati dall’Europa".<br/>

Tra gli interventi previsti al convegno aretino segnaliamo quelli di:<br/>
 
-Leonardo Cerbai (Architetto libero professionista socio INBAR – Istituto italiano bioarchitettura) 
“Aspetti generali e situazione della efficienza energetica in Toscana”;<br/> 
-Paolo Fulini (Coordinatore regionale dei certificatori Sacert)”Certificazione energetica”;<br/> 
-Emiliano Cecchini (Assessore all’innovazione del Comune di Arezzo) “Efficienza ed autosufficienza nel regolamento urbanistico di Arezzo”.<br/> 
-Davide Bonsignore (Project manager Exergy srl) “Off grid integrale: edifici autosufficienti un brevetto aretino”;<br/>
-Andrea Giannotti (Direttore Commerciale Smart House Mabo) “Smart House: la casa intelligente” e Michele Gabiccini (Ditta Arredoline Costruzioni) 
“L’edilizia delle strutture in legno”.<br/> Modererà il convegno Paolo Castiglia (Giornalista economico).]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[lun, 25 ott 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Certificazione Energetica Toscana: Seminari CNA a Firenze.]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=305]]></link><description><![CDATA[Seminario sulla certificazione energetica finalizzato all'analisi del quadro normativo e delle relative procedure.<br>
L’appuntamento è per giovedì 21 ottobre, ore 16.30 presso l’Hotel First di Calenzano (Via Ciolli 5 – A1 uscita Calenzano). <br>
Tra le tematiche da affrontare nel programma del seminario sulla <a title="certificazione energetica toscana" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/CERTIFICATORI-ENERGETICI-REGIONALI.asp?regione=Toscana">certificazione energetica</a>:<br>

- Normativa nazionale sull’ambito di applicazione della <a title="certificazione energetica toscana" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/CERTIFICATORI-ENERGETICI-REGIONALI.asp?regione=Toscana">certificazione energetica degli edifici</a>
Moris Bulgarelli, Consulente rea Ambiente e Sicurezza Interpreta;<br>

- <a title="certificazione energetica toscana" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/CERTIFICATORI-ENERGETICI-REGIONALI.asp?regione=Toscana">Norme regionali sulla certificazione energetica degli edifici</a>
Riccardo Guardi, Funzionario Settore Miniere ed Energia, Regione Toscana Comunicazione;<br>

- Il finanziamento dell’impresa
Roberto Doveri, Vice Direttore Generale Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno;<br>

Coordina
Saverio Paolieri, Coordinatore Cna Costruzioni Toscana e Cna Installazione e Impianti Toscana.<br>

Sulla certificazione energetica (a seguito del decreto ministeriale 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” – 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10/7/2009) la Regione Toscana ha emanato norme proprie.<br>

In particolare il 18 marzo 2010 sono entrati in vigore l’articolo 23bis della legge regionale 39/2005 e il relativo regolamento regionale 
sulla Certificazione Energetica degli edifici (DPGR 25 feb- braio 2010, n. 17/R).<br><br>

Info e Iscrizioni: info.crt@cna.it ]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mer, 20 ott 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Energia: la Regione Emilia Romagna si prepara al piano triennale 2011-2013]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=304]]></link><description><![CDATA[Al via venerdì 22 ottobre con "Il mondo produttivo e la green economy" una serie di incontri all'insegna della partecipazione con esperti del settore: green economy, certificazione energetica, sostenibilità al centro del dibattito. <br/>
L'assessore alle Attività produttive Gian Carlo Muzzarelli definisce il ciclo di appuntamenti "Un laboratorio in cui la discussione sul nuovo Piano triennale dell’energia troverà casa e prenderà forma".<br/>
Dalle frontiere della green economy alla Rete regionale Alta tecnologia per l'energia, dalla <a title="certificazione energetica Emilia Romagna" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/CERTIFICATORI-ENERGETICI-REGIONALI.asp?regione=Emilia-Romagna">certificazione energetica per l'edilizia</a> al ruolo degli Enti locali. E ancora, sostenibilità e mobilità, ambiente e clima.<br/> 
Questi i temi affrontati nel corso del ciclo di incontri e seminari che la Regione Emilia-Romagna organizza nell'ambito del Piano energetico regionale. Primo appuntamento, venerdì 22 ottobre in viale Aldo Moro 46.<br/>

Per iscrizioni: sportelloenergia@regione.emilia-romagna.it 

]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[ven, 15 ott 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Certificazione Energetica Puglia: revisionati gli allegati e il software del Protocollo ITACA]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=303]]></link><description><![CDATA[<p>A seguito della conclusione della fase sperimentale di attuazione del 
Protocollo ITACA<br />
Puglia, avvenuta il 30 giugno 2010, il RTI che ha curato la “Redazione di 
indirizzi finalizzati<br />
alla sostenibilità urbana ed edilizia, in attuazione degli orientamenti del 
DRAG" ha<br />
predisposto la revisione degli allegati alla deliberazione GR 2272/2009, anche a 
seguito<br />
delle osservazioni pervenute da parte dello studio ARCREA, della Cadding srl, 
dell’arch.<br />
Cinzia Tarantino e dell’ Istituto Nazionale Bioarchitettura – Sezione Brindisi.<br />
Gli allegati ed in particolare le Linee Guida protocollo Completo, le Linee 
Guida Qualità<br />
Energetica e i software di calcolo sono stati sostituiti dalle versioni 
corrette. Le correzioni<br />
riguardano esclusivamente alcuni refusi contenuti nella versione precedente, che 
per<br />
chiarezza di esposizione si elencano di seguito e la messa a punto del software 
per le parti<br />
non perfettamente funzionanti.<br />
A tale proposito appare utile precisare che l’architettura dei due framework 
creati per<br />
l’applicazione del Protocollo ITACA è stata strutturata per determinare il 
punteggio<br />
relativamente a ciascun criterio e per automatizzare l’aggregazione di tali 
punteggi<br />
nell’esito finale della valutazione. La determinazione del punteggio avviene a 
seguito<br />
dell’inserimento, da parte dell’operatore, del valore dell’indicatore nella 
cella predisposta. Il<br />
calcolo dell’indicatore di prestazione va però eseguito esternamente a tale 
foglio di calcolo<br />
seguendo le indicazioni del "Metodo e strumenti di verifica". Le celle editabili 
nella sezione<br />
“DATI DI INPUT” non generano il valore dell’indicatore ma evidenziano in maniera<br />
schematica i dati salienti utilizzati per la sua determinazione.<br />
Protocollo Completo<br />
Criterio 1.1.1 Livello di contaminazione del sito<br />
dove al posto del numero 1150 m2 è stato inserito il valore corretto 350 m2<br />
Criterio 1.2.2: Distanza da attività culturali e commerciali<br />
Nell’esempio applicativo è stata corretta la formula per il calcolo 
dell’indicatore di<br />
prestazione<br />
Criterio 2.3.1: Materiali da fonti rinnovabili<br />
E’ stata corretta la nota che contiene la definizione di involucro edilizio nel 
seguente modo:<br />
“Per involucro edilizio si intende la somma delle superfici di chiusura che 
delimitano verso<br />
l’esterno il volume fuori terra dell’organismo edilizio; si considerino quindi 
le seguenti<br />
macro categorie: involucro opaco verticale, involucro trasparente, solaio 
inferiore (=<br />
involucro opaco orizzontale), copertura (involucro opaco orizzontale o 
inclinato).”<br />
Criterio 2.3.2: Materiali riciclati/recuperati<br />
E’ stata corretta la nota che contiene la definizione di involucro edilizio nel 
seguente modo:<br />
“Per involucro edilizio si intende la somma delle superfici di chiusura che 
delimitano verso<br />
l’esterno il volume fuori terra dell’organismo edilizio; si considerino quindi 
le seguenti<br />
macro categorie: involucro opaco verticale, involucro trasparente, solaio 
inferiore (=<br />
involucro opaco orizzontale), copertura (involucro opaco orizzontale o 
inclinato).”<br />
Criterio 2.3.3: Materiali locali<br />
E’ stata corretta la nota che contiene la definizione di involucro edilizio nel 
seguente modo:<br />
“Per involucro edilizio si intende la somma delle superfici di chiusura che 
delimitano verso<br />
l’esterno il volume fuori terra dell’organismo edilizio; si considerino quindi 
le seguenti<br />
macro categorie: involucro opaco verticale, involucro trasparente, solaio 
inferiore (involucro opaco orizzontale), copertura (involucro opaco orizzontale o 
inclinato).”<br />
Nella formula (A) è stato sostituito il parametro mRRi con mPLi = massa del 
materiale<br />
pesante di provenienza locale che costituisce l’elemento j-esimo di involucro, 
[kg].<br />
Criterio 2.3.6: Materiali biosostenibili<br />
E’ stata corretta la nota che contiene la definizione di involucro edilizio nel 
seguente modo:<br />
“Per involucro edilizio si intende la somma delle superfici di chiusura che 
delimitano verso<br />
l’esterno il volume fuori terra dell’organismo edilizio; si considerino quindi 
le seguenti<br />
macro categorie: involucro opaco verticale, involucro trasparente, solaio 
inferiore (
involucro opaco orizzontale), copertura (involucro opaco orizzontale o 
inclinato).”<br />
Criterio 2.4.2: Acqua potabile per usi indoor<br />
E’ stata corretta la formula (A) per riportare l’unità di misura a metri cubi. 
Nell’esempio<br />
applicativo è stato corretto lo Step 2.<br />
Criterio 3.1.2: Emissioni previste in fase operativa<br />
E’ stato modificato l’elenco dei fattori di emissioni dei combustibili secondo 
quanto<br />
indicato nella Deliberazione Ministero dell'Ambiente 10 aprile 2009, n. 14<br />
Criterio 3.2.1: Acque grigie inviate in fognatura<br />
Nella sezione “Metodo e strumenti di verifica” fra le tecnologie utilizzabili 
per ridurre la<br />
produzione di acque grigie si cita lo sciacquone a doppio tasto per i WC. Tale 
riferimento è<br />
frutto di un refuso. Nella versione aggiornata è stato modificato.<br />
E’ stata corretta la formula (A)<br />
Criterio 3.2.2: Acque meteoriche captate e stoccate<br />
Nell’esempio applicativo è stato corretto il risultato della formula per il 
calcolo del<br />
fabbisogno idrico per usi irrigui.<br />
Criterio 4.1.2 : Controllo degli agenti inquinanti : Radon<br />
Nelle linee guida è stato modificata la seguente frase contenente un refuso : 
"NB. Se<br />
all’interno del lotto di intervento non si riscontra la presenza di Radon nel 
suolo, e’<br />
possibile disattivare il criterio escludendolo così dalla valutazione."<br />
Protocollo Qualità Energetica<br />
Criterio 1.4 : Penetrazione diretta della radiazione solare<br />
Nelle Linee guida a pagina 23 è stato modificato l’intervallo entro cui 
considerare a<br />
l’azimut misurato dalla direzione Sud delle superfici trasparenti dell’ambiente, 
che diventa<br />
tra –60° e +60°",.<br />
Nel software, nella sezione Documenti è stata sostituita la sezione N/S con il 
diagramma<br />
solare.<br />
Criterio 3.2 : Energia Elettrica<br />
Nelle linee guida allo Step 1 è stato sostituito il termine ACS con “energia 
elettrica<br />
</p>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[gio, 14 ott 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Emilia Romagna. Nuova disciplina per la certificazione energetica.]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=300]]></link><description><![CDATA[TAG: [<strong>certificazione energetica</strong>] [<strong>Emilia Romagna</strong>]<br/> 

In vigore in Emilia-Romagna, a partire dal 30 settembre 2010, la nuova disciplina in materia di requisiti minimi di 
<a href="http://www.qualificazioneenergetica.it/CERTIFICATORI-ENERGETICI-REGIONALI.asp?regione=Emilia-Romagna">prestazione energetica e di 
certificazione energetica degli edifici</a>.<br/>
La Giunta regionale dell'Emilia Romagna ha approvato la Delibera n. 1362, recante “Modifica degli Allegati di cui alla parte seconda della DAL 156/08”, 
che introduce alcune modifiche rispetto all'attuale disciplina finora vigente in Emilia-Romagna.<br />
- <strong>Requisiti minimi di prestazione energetica</strong><br>
Non più richiesta la verifica del rendimento medio stagionale degli impianti di climatizzazione, nel caso di edifici di nuova costruzione, 
di demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, di ristrutturazione integrale di edifici esistenti 
di superficie utile superiore a 1000 m2, di ampliamento di edifici con volume superiore al 20% di quello dell’edificio esistente.<br/>
Tuttavia è richiesto l'obbligo del rispetto dei livelli minimi di prestazione energetica per il raffrescamento estivo(Epe, invol) in termini 
di fabbisogno di energia termica dell'edificio, e la verifica del rendimento medio stagionale in caso di nuova installazione o 
ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti e di sostituzione di generatori di calore.<br/>
Per gli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. c) della DAL 156/08, viene introdotta la possibilità di effettuare la 
verifica dell’indice di prestazione energetica (come nel caso di nuovi edifici), in alternativa alla verifica delle trasmittanze termiche delle 
chiusure.<br>
Quando siano obbligatorie le verifiche necessarie a garantire il contenimento dei consumi energetici in regime estivo, è prevista la possibilità di fare riferimento 
alla trasmittanza termica periodica dell’involucro edilizio, in alternativa alla massa superficiale. 
Per gli edifici pubblici vengono introdotti livelli di prestazione energetica più severi del 10%.<br/>

- <strong>Deroga all'obbligo di installazione di impianti centralizzati</strong><br/>
Altra novità la possibilità di andare in deroga dell’obbligo di installazione di impianti centralizzati, questo in presenza di una relazione 
a firma di un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analogo o migliore rendimento energetico dell’edificio mediante l’utilizzo 
di una diversa tipologia d’impianto.<br/>
- <strong>Energie rinnovabili</strong><br/>
Viene introdotta una nuova definizione di energia da fonti rinnovabili, in base alla Direttiva 28/2009/CE, che consente di valorizzare il 
contributo delle pompe di calore, e di aggiornare i requisiti circa l'obbligo di installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili. 
Per gli impianti alimentati da biomasse (pellets, cippato ecc.) vengono fissati requisiti minimi di efficienza del generatore ed è previsto 
l'obbligo di verifica dei valori di trasmittanza dell'involucro edilizio.<br/>
- <strong><a href="http://www.qualificazioneenergetica.it/CERTIFICATORI-ENERGETICI-REGIONALI.asp?regione=Emilia-Romagna">Certificazione energetica</a></strong><br/>
Per i nuovi edifici, viene introdotto l'obbligo di nomina del certificatore prima dell'inizio lavori e dell'esecuzione di verifiche e controlli in corso d'opera.
Subentra, inoltre, una specifica classificazione dell'immobile, in considerazione del fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva, 
e una nuova rappresentazione grafica della prestazione termica (“cruscotto”) in aggiunta alla classe energetica.<br/>
Vengono specificati i casi in cui la certificazione energetica non è obbligatoria, e definite le modalità di svolgimento della procedura di certificazione: 
In Emilia-Romagna non è prevista la procedura di autodichiarazione da parte del proprietario, contemplata invece al punto 9 delle Linee Guida nazionali sulla 
certificazione energetica.<br/>
- <strong>La targa energetica per i nuovi edifici</strong><br/>
Per gli edifici di nuova costruzione è fatto obbligo dell'esposizione della targa energetica.]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[ven, 24 set 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Risparmio energetico ed edilizia sostenibile: parole chiave della quinta edizione di “Habitat clima” mostra-convegno che si terrà dal 18 al 20 settembre. ]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=292]]></link><description><![CDATA["Habitat clima" la mostra-convegno che si terrà tra il 18 ed il 20 Settembre all'interno della Mostra Internazionale dell’arredamento, vedrà argomenti di strettissima come la <a href="http://www.qualificazioneenergetica.it">certificazione energetica</a> e gli incentivi correlati o le nuove politiche del costruire sostenibile.
Habitat Clima sarà correlata dall’iniziativa “settimana della sostenibilità ambientale di Monza e Brianza: dalla costruzione all’arredo”. 

Luogo: Sede espositiva, viale Stucchi angolo viale Sicilia - Monza.

Il Programma degli interventi prevede: <br/>

TAVOLA ROTONDA <br/>
18 settembre - ore 10.00<br/>

«Riqualificazione sostenibile del condominio»<br/>

Parteciperanno al dibattito Amministratori di condominio, condomini e aziende.<br/>

Alla fine dell’incontro sarà presentata una pubblicazione sul condominio sostenibile, PRIMA EDIZIONE del premio alla sostenibilità ambientale per gli operatori della Brianza che si sono
particolarmente distinti per il loro impegno verso la sostenibilità ambientale in Brianza.<br/>




WORKSHOP/EVENTO FORMATIVO<br/>
19 settembre - ore 09.00<br/>
«Ristrutturare e realizzare nuove strutture ricettive turistiche con i criteri di risparmio ed <a href="http://www.qualificazioneenergetica.it">efficienza energetica</a>»<br/>

Durante l’incontro verrà presentato il Caso di Studio di una struttura alberghiera che ha adottato interessanti e vantaggiose soluzioni di isolamento termico ed acustico, oltre ad affrontare il tema delle SPA di tipo sostenibile ed eco e per questo assolutamente accessibili per costi e realizzazioni anche a quelle strutture ricettive di media categoria.<br/>
WORKSHOP<br/>
19 settembre - ore 14.00<br/>
«Costruire una struttura geodetica a basso impatto ambientale»<br/>
CONFERENZA<br/>
19 settembre - ore 17.00<br/>
«L'importanza di una corretta posa in opera del serramento esterno: la qualificazione dell’installazione»
<br/>
Gli argomenti verteranno sulle prestazioni dei sistemi di posa di serramenti esterni, gli aspetti progettuali dell’installazione di serramenti esterni, analisi dei materiali impiegati per il fissaggio e le sigillature perimetrali, qualificare i sistemi di posa: lo standard PO/SI-01, ovvero dare un valore al progetto di installazione.<br/>
GIORNATA DI FORMAZIONE<br/>
20 settembre dalle ore 09.00 alle ore 18.00<br/>
«Negozio Verde - Valore Verde»<br/>
Negozio Verde, marchio di identificazione a supporto dei negozi che propongono prodotti
d’arredo ecosostenibili a cui si affianca «Valore Verde», marchio di qualità per tutti i prodotti legati all’architettura degli interni che rispondono a caratteristiche di eco-sostenibilità.<br/>
TEMI<br/>
La bio-eco architettura d'interni:<br/>
i materiali ecosostenibili e come rendere un prodotto ecosostenibile. <br/>Ecologia del materiale
(Ciclo di vita del prodotto e impatto ambientale);<br/>
Presentazione del Vademecum con indicati tutti i cicli di vita del prodotto per realizzare un arredo o finitura d’arredo ecosostenibile;<br/>
La bio-eco-sostenibilità nell'arredamento per diminuire l'inquinamento indoor;<br/>
Finiture nell'architettura d'interni e nell' arredo;<br/>
Materiale «naturale, artificiale e di sintesi» nell'architettura d'interni e nell' arredo;<br/>
Ecodesign;<br/>

I prodotti ecosostenibili come opportunità di mercato: promozione, merchandising e comunicazione;<br/>

Elettrosmog e architettura degli interni;<br/>

I prodotti ecosostenibili come opportunità di mercato: il progetto Negozio Verde.<br/>
CONFERENZA<br/>
21 settembre - ore 20.00<br/>
«Ventilazione meccanica e isolamento acustico»
<br/>
La ventilazione meccanica controllata con recupero del calore, per le costruzioni nuove e per le ristrutturazioni.<br/>
Le nuove direttive sull’acustica negli edifici, e gli strumenti da implementare per ottenere il miglior risultato.<br/>
CONFERENZA<br/>
22 settembre - ore 20.00<br/>
«Non ereditiamo il mondo dai nostri padri ma lo prendiamo in prestito dai nostri figli»<br/>

I nostri sistemi energetici ponderati sono in grado di produrre ed assorbire nel loro insieme energia in perfetta armonia con la natura. Il S.E.P.E. consente infatti ai vari elementi che lo compongono (solare, geotermico, cogenerato, elettrico, etc...) di interagire tra loro, costituendo un vettoriale energetico unico che, modulandosi tra i vari ambiti di impiego, non disperda le energie utilizzate.<br/>

CONFERENZA<br/>
23 settembre - ore 20.30<br/>
Fotovoltaico: tecnologia e incentivi
I primi 50 iscritti e partecipanti al convegno, riceveranno in omaggio una pila solare, portachiavi.

CONFERENZA<br/>
25 settembre - ore 09.30<br/>
Tavola rotonda «Brianza & Turismo: esperienze e proposte per una mostra del turismo in Brianza».
]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[ven, 17 set 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[DOCET PRO 2010, il nuovo software per la certificazione energetica.]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=291]]></link><description><![CDATA[Il nuovo software per la certificazione energetica Sarà presentato giovedì 14 ottobre 2010, in anteprima nazionale in u convegno Organizzato da ITC CNR e APE FVG.<br>
Le inevitabili frammentazioni sorte in seguito alle norme di attuazione regionale per la certificazione energetica, hanno aumentato 
l'esigenza di una piattaforma nazionale che tenga conto di tutte le diversità locali.<br>
Queste esigenze di uniformità hanno condotto ITC-CNR e Agenzia CasaClima a sottoscrivere un accordo di collaborazione tecnico-scientifica finalizzato 
alla progettazione di strumenti di calcolo e alla condivisione di conoscenze tecniche per la definizione di una piattaforma comune.<br>
Questi sforzi congiunti hanno condotto alla realizzazione di DOCETPRO 2010, il software professionale per la <a href="http://www.qualificazioneenergetica.it">certificazione energetica degli edifici</a> in conformità
alle Linee Guida nazionali (DM 26/06/2009) per la certificazione energetica.<br>
DOCETPRO 2010 sarà presentato presso il Centro Servizi Formativi ENAIP, Via Leonardo Da Vinci 27, Pasian di Prato (UD) il prossimo 14 ottobre 2010.
]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[lun, 13 set 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Certificazione Energetica Marche: polemica sulla graduatoria dei certificatori energetici.]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=289]]></link><description><![CDATA[Suscita moltissime polemiche l'iscrizione alla graduatoria dei certificatori energetici.<br/>
Suscita moltissime polemiche l'iscrizione alla graduatoria dei certificatori energetici proprio mentre ad Ancona sono stati consegnati i diplomi del primo corso dello Sportello Informativo istituito a seguito della legge regionale sulla sostenibilità energetico- ambientale, con l'Erap di Ancona incaricato, a supporto della Regione, per attività e funzioni dello Sportello.<br/>


C'è stata una pubblicizzazione pressoché nulla nelle province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo. Di conseguenza coloro che ritengono di avere i requisiti per per entrare nella graduatoria si trioveranno in posizioni bassissime al momento dell'iscrizione. <br/>
Alquanto confuso anche il criterio della valutazione dei requisiti maturati in precedenza dai tecnici. <br/> E' chiaro che occorrerà porre rimedio ad una procedura alquanto singolare che dovrebbe seguire una maggiore trasparenza.<br/>
Intanto questo primo corso di 120 ore (unico ultimato su tutto il territorio regionale), è stato organizzato in collaborazione tra Erap Ancona con la sua collegata Biocasa, Meccano e Università Politecnica delle Marche (tra i docenti più illustri i professori Stazi e Di Perna).<br/>
La finalità è quella di garantire l'adeguata attuazione del sistema di certificazione energetico ambientale basato sul protocollo Itaca - Marche.<br/>
Alla presenza del presidente Erap Ancona, Ezio Capitani, del vice presidente di Biocasa, Romeo Antonelli, del direttore di Meccano, Letizia Urbani e del vice direttore Erap Ancona Maurizio Urbinati, sono stati consegnati i primi 40 diplomi di operatori energetico-ambientali.
Per i diplomati è previsto un ulteriore corso di 40 ore per divenire a tutti gli effetti certificatori della sostenibilità energetico ambientale.<br/>
Tra le funzioni dello sportello informativo, la promozione di azioni che favoriscano un ambiente globalmente sostenibile; fornire informazioni su edilizia sostenibile e diffonderne la pratica; garantire l'informazione sulle corrette modalità di applicazione del Protocollo Itaca - Marche; promuovere l'uso efficiente delle risorse energetiche e ambientali e sviluppare le fonti energetiche rinnovabili; favorire il miglioramento dell'efficienza energetica nei settori residenziale, terziario e industriale; stimolare il contenimento dei consumi idrici e del suolo naturale, l'abbattimento dei carichi sull'ambiente derivati dalle costruzioni.<br/>

fonte: <a rel="nofollow" href="http://www.picusonline.it/notizia/Certificatori+energetici%3A+polemiche+e+diplomi-Certificatori+energetici%3A+polemiche+e+diplomi/23623" target="_blank">Picusonline.it</a>

]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[sab, 11 set 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Efficienza Energetica in Lombardia: parte il progetto TREND (Tecnologia e innovazione per il Risparmio e l’efficienza energetica Diffusa)]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=288]]></link><description><![CDATA[Il progetto TREND si colloca nell’ambito dell’Asse 1 “Innovazione ed Economia della Conoscenza” del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 della Regione Lombardia.<br>

TREND è volto alla promozione di azioni innovative tese al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nelle piccole e medie imprese della 
Regione Lombardia.<br>

Il primo bamdo del Progetto TREND, approvato con decreto n. 8033 del 10 agosto 2010, prevede il finanziamento di attività di check-up energetico a favore di 500 piccole e 
medie imprese lombarde.<br>
Dopo il check energetico, per 100 delle imprese selezionate è previsto un finanziamento per la messa in opera di interventi tesi all'ottimizzazione energetica nei processi produttivi.<br>
<br>

Soggetti beneficiari:<br>

PMI del manifatturiero aventi sede operativa in Lombardia.<br>
 
Dotazione finanziaria:<br>

Le risorse finanziarie disponibili sono 2.500.000 €.<br>
 
Presentazione delle domande:<br>

Le domande di finanziamento devono essere presentate esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo Integrato della Programmazione Comunitaria 2007-2013 “Finanziamenti On-Line” a partire dalle ore 9.30 del giorno 30 settembre 2010 fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre le ore 12.00 del giorno 5 novembre 2010.


]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[gio, 09 set 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[SEMINARI SUL RISPARMIO ENERGETICO DA SETTEMBRE AD EMPOLI: AL VIA IL PROGETTO PROMO-ACE]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=282]]></link><description><![CDATA[Un progetto per tutti i Comuni del Circondario rivolto a privati cittadini, agenzie immobiliari e notai. <br>

Una campagna di informazione sull’attestato di certificazione energetica degli edifici negli undici Comuni del Circondario Empolese Valdelsa: questo è il progetto Promo-Ace (Promozione dell’attestato di certificazione energetica) promosso tramite lo sportello “Punto Erre” dell'Agenzia per lo sviluppo empolese valdelsa. <br>

Saranno organizzati alcuni seminari serali, con inizio alle 21,15, a cadenza mensile, da settembre a dicembre. Questa campagna si rivolge a privati cittadini, interessati da vicino dal cambiamento del mercato immobiliare; alle agenzie immobiliari, generalmente i soggetti più usati nelle compravendite; ai notai intermediari di tali azioni. Brochure informative e volantini spiegheranno, a chi non è del settore, che cosa è la certificazione energetica, a cosa serve e chi la fa. <br>

A Empoli il seminario per le agenzie immobiliari e i notai si terrà il 28 settembre 2010 (ore 21.15) a Palazzo Pretorio, mentre quello per i privati si terrà il 2 dicembre 2010, sempre a Palazzo Pretorio e sempre alle 21.15. <br>

Lo scopo è di mantenere informati gli utenti finali sulle modalità, sulle evoluzioni dei decreti nonché sul cambiamento dell’edificio/casa nel mercato, sugli incentivi che ruotano attorno a tale campo, sugli sgravi fiscali e sul cambiamento delle tariffe energetiche. Con l'intento di sensibilizzare l’utente finale nel comprare un edificio con determinate caratteristiche che permettano, in un secondo tempo, un guadagno sia da un punto di vista del risparmio energetico che dell’inquinamento. <br>
]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[gio, 02 set 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Corso per Certificatori Energetici degli edifici in Emilia romagna valido per accreditamento in Lombardia]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=281]]></link><description><![CDATA[Corso per Certificatori Energetici degli edifici (riconoscimento Emilia Romagna) <br>
Roma – 30 Settembre e 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 28, 29, 30 Ottobre 2010<br>
Sede: Polo Didattico; P.zza Oderico da Pordenone 3, 00145 Roma<br>

La professionalità di KYOTO CLUB e la qualità di SACERT si uniscono per organizzare il corso di 80 ore per effettuare la certificazione energetica degli edifici come richiesto dalle ultime Linee Guida Nazionali del 26/09/09 e come previsto dal DGR del 7 luglio 2008, n. 1050 e dalla DGR 28 ottobre 2008 n. 1754.<br>

Il corso per certificatori si rivolge ai tecnici (laureati in architettura, ingegneria, scienze ambientali, e diplomati geometri, periti industriali) regolarmente iscritti ai rispettivi albi di appartenenza che si potranno poi accreditare presso la Regione Emilia Romagna e SACERT.<br> Inoltre, come previsto dal decreto 4648 del 12 maggio 2009 la Regione Lombardia riconosce i titoli erogati dai corsi riconosciuti in Emilia Romagna, per cui chi lo desidera potrà successivamente accreditarsi presso la Regione Lombardia.<br>

Una volta frequentato il corso, superata la relativa prova d’esame finale e avvenuto l’accreditamento alla Regione Emilia Romagna e al SACERT, il partecipante è in grado di svolgere l’attività di certificazione energetica in Emilia Romagna e in tutte le Regioni che non hanno ancora legiferato come previsto dalle Linee Guida Nazionali del 26 settembre 2009. <br>Il certificatore riconosciuto in Emilia Romagna può operare, una volta effettuato il relativo accreditamento, nelle altre Regioni che hanno già legiferato (come la Lombardia ed il Piemonte), purché risponda ai requisiti di base richiesti.

]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[sab, 28 ago 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Il fabbisogno termico degli edifici dalla classe A alla classe G]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=280]]></link><description><![CDATA[Anche gli edifici devono garantire prestazioni energetiche efficienti, in grado ciè di favorire lo sviluppo delle fonti alternative e di contenere le emissioni inquinanti: lo strumento che – in edilizia – misura la rispondenza a queste finalità è la certificazione energetica. I parametri di riferimento sono stabiliti a livello nazionale e sono applicati integralmente nelle regioni e nelle province autonome che non hanno ancora adottato specifiche disposizioni in materia. Si tratta delle «Linee guida nazionali per la certificazione energetica» contenute nel Dm del 26 giugno 2009 (provvedimento che ha completato il quadro normativo, costituito dal Dlgs 192/2005 attuativo della direttiva 2002/91/Ce sul rendimento energetico nel l'edilizia, successivamente modificato dal Dlgs 311/2006).
Due – spiega la guida del consiglio nazionale del notariato – sono le tipologie di attestati previsti dalla legge: quello di qualificazione energetica è l'attestato che un professionista abilitato alla progettazione e alla realizzazione dell'edificio (che può anche non essre estraneo alla proprietà) predispone e presenta al comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
Strumento di confronto
Invece l'attestato di certificazione energetica - che vale 10 anni – fornisce informazioni sulla prestazione energetica di un edificio, è rilasciato da esperti o organismi terzi e prevede l'attribuzione della classe di efficienza energetica, indicata con una lettera, dalla «A+» (la migliore) alla «G» (la peggiore): si tratta quindi di uno strumento basilare per far confronti sugli oneri energetici collegati a un immobile che si voglia acquistare.
L'obbligo
L'attestato di certificazione energetica è obbligatorio quando si tratti di: immobili edificati dopo l'8 ottobre 2005 (la data di riferimento è quella del permesso di costruire); edifici di oltre mille mq radicalmente ristrutturati (sempre a partire dall'8 ottobre 2005); edifici su cui, dopo il 1° gennaio 2007, siano stati fatti interventi agevolati finalizzati al risparmio energetico; edifici pubblici rinnovati dal 1° luglio 2007. 
Ma la certificazione energetica diventa obbligatoria anche in fase di compravendita o comunque in tutti i trasferimenti a titolo oneroso (ad esempio una permuta) e il venditore deve consegnarla all'acquirente (o metterla a sua disposizione). Esclusi dall'obbligo sono solo gli atti traslativi a titolo gratuito o non oneroso nonché gli atti senza effetti traslativi (come la locazione).
Ma e se si tratta di immobili datati, probabilmente molto energivori? Se l'edificio è sotto i mille mq, il proprietario - spiega la guida – potrà rilasciare un'apposita dichiarazione in cui attesta che l'immobile appartiene alla classe G e che quindi i costi di gestione energetica sono molto alti. 
Anche per le tipologie ci sono delle esclusioni. Nessun obbligo di certificazione energetica per box, cantine, parcheggi autorimesse, depositi, strutture stagonali, fabbricati isolati sotto i 50 mq, quelli industriali, artigianali, agricoli, edifici marginali, inagibili o non utilizzabili o al grezzo (cioè da ultimare).<br><br>

Fonte:<a rel="nofollow" href="http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2010-08-23/fabbisogno-termico-080849.shtml">ilsole24ore.com</a>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[lun, 23 ago 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Certificazione Energetica Lombardia: Prorogata la certificazione energetica degli edifici pubblici]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=279]]></link><description><![CDATA["La Regione Lombardia ha prorogato di un anno i termini della certificazione energetica degli edifici pubblici". Lo annuncia in una nota il consigliere regionale del Pd, Fabio Pizzul.

In particolare, spiega una nota del gruppo consiliare lombardo del Pd, Regione Lombardia aveva stabilito che, entro luglio 2010, dovesse essere certificata l'efficacia energetica degli edifici di proprieta' pubblica, o adibiti a uso pubblico, con superficie superiore ai 1.000 mq. Con la delibera 335, approvata all'unanimita' nella Giunta del 28 luglio 2010, la Regione ha prorogato di un anno i termini della certificazione.

"Si tratta di un ritardo che - prosegue la nota - incide sulla politica di prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente avviata a livello europeo nel lontano 2002. Nello specifico, la certificazione sull'efficacia energetica era stata deliberata dalla Giunta regionale a dicembre del 2008 e, come gia' sottolineato, doveva avvenire entro luglio 2010".

"La proroga deliberata il 28 luglio scorso - commenta Pizzul - da un lato appare sproporzionata, trattandosi di un anno intero, dall'altro si espone alla probabilita' di un'ulteriore proroga, dal momento che non prevede sanzioni di nessun tipo in caso di mancata certificazione".
]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mer, 04 ago 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Detrazioni Risparmio Energetico: Il 10% rivoluziona le fatture]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=278]]></link><description><![CDATA[Novità interpretative sul fronte delle agevolazioni fiscali in edilizia.
Per fruire delle detrazioni sulle ristrutturazioni edili o sul risparmio energetico, per le quali è obbligatorio effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale, i committenti non devono più pagare le fatture dei professionisti o delle imprese al netto dell'eventuale ritenuta d'acconto del 20 o del 4%, in quanto la normativa speciale relativa alla nuova ritenuta del 10%, operata dalla banca, prevale su quella generale. A seguito di questa interpretazione, fornita dall'agenzia delle Entrate con la circolare 28 luglio 2010, n. 40/E, quindi, devono essere analizzati attentamente i casi in cui è applicabile la nuova trattenuta introdotta dall'articolo 25, decreto legge 78/2010 (convertito con la legge 122 del 30 luglio 2010) e quelli dove, in situazioni normali, si dovrebbe operare un altro tipo di ritenuta.
Per consentire al committente o all'impresa di emettere una fattura o un avviso di fattura senza la ritenuta d'acconto (del 20 o del 4 per cento), i committenti devono comunicare a chi esegue i lavori che hanno intenzione di fruire dell'agevolazione fiscale del 36 o del 55 per cento. Spesso, questa comunicazione viene già effettuata, in quanto viene chiesto alle imprese di indicare in fattura il costo della manodopera impiegata, ma ciò non accade sempre, in quanto, ad esempio, per le prestazioni professionali questo adempimento non è previsto. Una volta ricevuta la comunicazione da parte del committente relativa alla sua volontà di usufruire degli incentivi fiscali, il professionista o l'impresa non devono indicare in fattura alcuna ritenuta. Non sono obbligati ad indicare neanche quella nuova del 10%, che verrà trattenuta direttamente dalla banca di accredito del bonifico bancario.
Ristrutturazioni edilizie
Relativamente alla detrazione Irpef sul 36% sono agevolate anche le spese professionali, come ad esempio quelle di progettazione, per le perizie e i sopralluoghi (circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E), per la messa a norma degli edifici, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio (articolo 1, legge 449/97 e circolare 57/E/98).
Fino al 30 giugno scorso, i pagamenti effettuati da ditte individuali o da società di persone per prestazioni professionali agevolate al 36%, dovevano essere effettuati al netto della ritenuta d'acconto del 20%, la cui trattenuta era esposta in fattura. 
Dal 1° luglio 2010, l'istituto bancario o postale del professionista deve trattenere sui bonifici accreditati la nuova ritenuta del 10%, che deve poi versare all'Erario. 
Il committente che ordina il bonifico, invece, non deve più considerare la ritenuta del 20%, anche se questa è stata esposta nella fattura dal professionista, a prescindere dalla data di emissione della fattura (prima o dopo il 1° luglio). In questi casi, comunque, è consigliabile sostituire la fattura, togliendo l'indicazione della ritenuta. Va ricordato che se il committente è un privato, neanche prima del primo luglio 2010 era prevista l'applicazione della ritenuta d'acconto del 20% per le prestazioni professionali.
Risparmio energetico
Per gli incentivi sul risparmio energetico degli edifici, sono detraibili al 55% tutte le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi agevolati, come ad esempio quelle relative alla redazione dell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica (articolo 3, comma 1, lettere d, decreto 19 febbraio 2007).
Nell'ambito dell'agevolazione del 55%, l'obbligo di trattenere la ritenuta del 10% da parte della banca e quello di pagare il professionista per un importo pari al totale fattura, al netto della ritenuta d'acconto del 20%, sussisterebbe quando la fattura del lavoratore autonomo viene emessa nei confronti di un altro professionista, di un'associazione professionale o di un ente non commerciale. Anche in questi casi, quindi, come per il 36%, dal primo luglio i pagamenti devono essere effettuati al lordo della ritenuta professionale del 20% e la banca deve trattenere e versare all'Erario il 10% dell'importo accreditato nel conto corrente del professionista.
Anche se la circolare n. 40/E/2010 non tratta il tema dei pagamenti effettuati dalle imprese per le spese agevolate al 55%, si ritiene che la nuova ritenuta d'acconto del 10% non vada applicata in questi casi, in quanto questi soggetti possono beneficiare dell'agevolazione sul risparmio energetico anche se pagano le relative spese tramite assegno o, al di sotto di 5.000 euro, in contanti. Anche in caso di bonifico, in questa ipotesi non vi è l'obbligo di effettuarlo con la procedura specifica prevista per questo tipo di detrazioni.
Condomini
Dal 1° luglio, infine, anche i pagamenti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi, effettuate da imprese nei confronti dei condomini, non sono più soggetti all'ordinaria ritenuta del 4% (articolo 25-ter, dpr 29 settembre 1973, n. 600), ma a quella del 10% operata dalla banca, a patto che i condomini intendano usufruire, su queste prestazioni, dell'agevolazione del 36% o del 55%.<br><br>

Fonte: <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-08-01/rivoluziona-fatture-080316.shtml">ilsole24ore.com</a>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[dom, 01 ago 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[NUOVI OBBLIGHI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=276]]></link><description><![CDATA[Sempre in tema di risparmio energetico e dunque di certificazione energetica degli edifici, è stata ultimata la nuova Direttiva comunitaria che impone nuovi obblighi agli Stati membri, tra cui l’Italia. <br>
In particolare:<br>
Si ribadisce che “Il certificato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio e i valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica al fine di consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.”.<br>
L’obbligo di dotazione dell’Attestato di Certificazione Energetica riguarderà quindi un edificio/immobile oggetto sia di compravendita che di locazione. <br>
In merito alla locazione c’è da dire che alcune Regioni italiane, tra cui la Lombardia, l’Emilia-Romagna, hanno già introdotto questo obbligo, a partire dal 1° luglio 2010, come per altro prevedeva la normativa nazionale del 2006; <br> ci sarà quindi l’obbligo di indicare negli annunci di vendita il consumo dell’edificio e dal 30.06.2014 non sarà più possibile incentivare le costruzioni e le ristrutturazioni edilizie che non centrano i requisiti minimi in materia di rendimento energetico;<br>
Obbligo del rilascio dell’attestato per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 mq è occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico. <br>
La soglia di 500 mq è abbassata a 250 mq dopo cinque anni dall’uscita della Direttiva.<br>
Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione, siano edifici a energia quasi zero, e a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.<br>
Questa nuova direttiva ci spinge a rendere più efficiente il nostro patrimonio immobiliare dando anche una spinta al settore delle costruzioni, creando nuovi investimenti e nuova occupazione.
]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[ven, 30 lug 2010 12:34:29 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[FIRENZE - INAUGURATO IL PRIMO EDIFICIO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA CERTIFICATO CASACLIMA A FIRENZE ]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=275]]></link><description><![CDATA[L’immobile di via Cittadella angolo via delle Ghiacciaie, abbatte i consumi dell’80%. <br>

Taglio del nastro per il primo edificio residenziale certificato dall’agenzia CasaClima in classe A a Firenze. <br>Il fabbricato ad alta efficienza energetica è stato realizzato dall’impresa UrbanoCacciamani.it in via Cittadella angolo via delle Ghiacciaie e grazie alle nuove tecniche di costruzioni edili, abbatte i consumi dell’80%. <br>
Alla cerimonia di inaugurazione per l’Amministrazione comunale era presente l’assessore all’ambiente Stefania Saccardi. Assieme a lei il consigliere regionale Marco Carraresi, l’assessore provinciale all’ambiente Renzo Crescioli, il presidente dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia (AFE) Sergio Gatteschi e il direttore CasaClima di Bolzano Norbert Lantschern, che ha consegnato al costruttore la prima targa classe A. <br>
“Questa realizzazione – ha sottolineato l’assessore Saccardi – è il primo esempio concreto di un percorso avviato con lungimiranza dal sindaco Matteo Renzi quando ricopriva il ruolo di presidente della Provincia. <br>Il Comune di Firenze è al lavoro per predisporre il piano strutturale e sicuramente nel regolamento edilizio che seguirà saranno contenuti forti vincoli sulle prestazioni energetiche delle nuove costruzioni”. <br>
Circa un terzo dell’inquinamento mondiale delle città – è stato ricordato durante l’inaugurazione – è dovuto alle emissioni nocive degli immobili, con questa nuova generazione di edifici ad alta efficienza energetica si ha un consumo di 2.6 litri di gasolio equivalenti per metro quadrato l’anno contro i 160 di un edificio costruito negli anni ‘60 o ‘70.<br> L’edificio di via Cittadella contribuisce in maniera determinante a ridurre le emissioni nocive in quanto anziché avere una caldaia per appartamento (tecnologia tradizionale) utilizza solo una piccola caldaia a condensazione dei fumi per riscaldare i 17 appartamenti con l’ausilio delle pompe di calore. Quindi un unico impianto centralizzato a gestione autonoma grazie ai conta calorie per ogni singolo appartamento. <br>La tecnologia del “cappotto” garantisce inoltre che non ci sia dispersione di calore e un migliore microclima percepito all’interno degli ambienti grazie anche alle facciate esterne ventilate in travertino.<br>
Dal luglio 2008, sotto la presidenza di Luca Talluri e con Matteo Renzi alla presidenza della Provincia, l’Agenzia Fiorentina per l’Energia è l’ente responsabile della certificazione energetica CasaClima per il territorio della Provincia di Firenze.<br> L’Agenzia a partire dal 1 dicembre 2008 ha iniziato ad accettare ufficialmente le pratiche per il rilascio della certificazione degli edifici, sia nuovi che ristrutturati, seguendo tutto l’iter dalla fase di progettazione al cantiere. <br><br>

fonte:<a rel="nofollow" a href="http://met.provincia.fi.it/news.asp?id=76330">Provincia di Firenze</a>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mar, 27 lug 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Dal 2011 case obbligate alla certificazione acustica]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=273]]></link><description><![CDATA[Dal 2011 chi vorrà vendere o affittare un alloggio dovrà dotarlo, oltre che della certificazione energetica, anche della certificazione acustica. L'obbligo verrà introdotto dal provvedimento atteso in autunno, che recepirà la norma Uni 11367 («Acustica in edilizia – Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera» consultabile sul sito ) che l'ente nazionale italiano di unificazione sta per pubblicare. La classificazione acustica di un'unità immobiliare (che sia un appartamento o un'abitazione monofamiliare), diventerà quindi necessaria.

L'evoluzione normativa in atto, infatti, preceduta anche da leggi regionali recenti (come la legge 34/2009 della Calabria) prevede che ogni unità immobiliare abbia una certificazione acustica che attesti la classe acustica di appartenenza. È un concetto similare a quello della certificazione energetica, ma con alcune profonde differenze; la principale è costituita dal fatto che mentre il certificato energetico è redatto sulla base di calcoli, il certificato acustico è redatto sulla base di una prova (collaudo) effettuata in tutti i vani dell'appartamento. 

Dai risultati ottenuti in tutti i vani, considerato il margine di incertezza delle misure e fatta una media si ricaverà un indice che permetterà la classificazione acustica in quattro classi dell'unità immobiliare. Conseguentemente i costi di certificazione acustica saranno ben diversi rispetto a quelli di un certificato energetico (da cinque a dieci volte di più) e, in più, la certificazione acustica avrà validità limitata nel tempo.

La Uni 11367 sarà citata esplicitamente nella norma in arrivo in autunno ed è per questo che assume particolare rilevanza. Spiega come eseguire i collaudi acustici degli edifici consentendo di informare i futuri proprietari/abitanti sulle caratteristiche acustiche della stessa e di tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (progettisti, produttori di materiali da costruzione, costruttori, venditori, eccetera) da possibili successive contestazioni.

La norma si applica a tutti i tipi di edifici, tranne a quelli a uso agricolo, artigianale e industriale. Nell'ambito di applicazione della norma, i requisiti acustici di ospedali, cliniche, case di cura e scuole sono definiti da una specifica appendice.

Sono previste quattro differenti classi di efficienza acustica, dalla classe 1, che identifica il livello più alto (più silenzioso), alla classe 4 che è la più bassa (più rumoroso): va considerato che, seppure il livello prestazionale "di base" è rappresentato dalla terza classe, la stragrande maggioranza degli edifici italiani esistenti non raggiunge neppure la quarta classe. L'attuale decreto vigente, il Dpcm 5 dicembre 1997, stabilisce valori univoci di riferimento molto prossimi a quelli della terza classe della Uni.

La valutazione complessiva di efficienza acustica di ogni unità immobiliare nasce da valutazioni per ogni singolo requisito; sono oggetto di classificazione l'isolamento di facciata, l'isolamento rispetto ai vicini (sia per i rumori aerei, sia per i rumori di calpestio) e il livello sonoro degli impianti. Nel caso degli alberghi sono considerati altresì gli isolamenti acustici fra ambienti della stessa unità (per esempio tra le camere).

La norma sulla classificazione acustica degli edifici migliora il quadro delle informazioni a disposizione dell'utente del bene edilizio. Quadro che, con il meccanismo della classificazione graduata, conferisce al bene un nuovo valore economico legato alla capacità dello stesso di soddisfare esigenze spesso immateriali (comfort, privacy, emissioni CO2, consumo materiali).

LOTTA AI DECIBELIl collaudo 
La prova viene effettuata da un tecnico in tutti gli ambienti dell'abitazione. I criteri sono: isolamento della facciata, isolamento rispetto ai vicini, livello sonoro degli impianti. Negli alberghi viene testato anche l'isolamento tra le camere
Quali immobili 
La certificazione sarà necessaria per tutti i tipi di edifici (anche per le case monofamiliari) esclusi quelli a uso agricolo, artigianale e industriale. Per gli ospedali, le scuole e le case di cura i requisiti acustici sono contenuti nell'appendice alla norma

fonte:<a rel="nofollow" href="http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-07-22/2011-case-obbligate-certificazione-080145.shtml">ilsole24ore.com</a>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mer, 21 lug 2010 09:13:46 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Trentino: Via libera alla Certificazione Energetica]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=268]]></link><description><![CDATA[E' in dirittura d'arrivo l'introduzione della certificazione energetica nella provincia di Trento.<br>
L'obbligo di certificazione energetica è previsto per le domande di concessione edilizia e per le denunce di inizio attività, dalla deliberazione
n. 1429 del 17/06/2010 non ancora pubblicata sul BUR.<br>
La delibera in questione non prevede l'obbligo di certificazione energetica per le compravendite immobiliari, applicando, in tal senso, l'Allegato 6 delle Linee guida nazionali (D.M. 26 giugno 2009).<br>
In Trentino la figura del certificatore energetico è regolato dal DPP. 13/07/2009, n.11-13/Leg. che all'art.7-8 prevede che il rilascio degli attestati energetici sia svolto da
soggetti abilitati da Organismi accreditati dalla provincia che gestiscono l'elenco dei certificatori energetici abilitati.<br>
I criteri e le modalità di accreditamento degli Organismi di abilitazione e di svolgimento dei corsi di formazione per i certificatori sono definiti nella 
Delibera 2446 del 16 ottobre 2009.<br>
Il primo Organismo di abilitazione per i certificatori energetici  della Provincia di trento è denominato Odatech, nato da un’iniziativa comune tra le principali 
istituzioni economiche territoriali, svolge il compito di registrare la fase di abilitazione dei certificatori garantendone l’operato.<br> 
Odatech ha un ruolo importante nel contribuire allo sviluppo della cultura dell’efficienza energetica nella Provincia di Trento.]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mar, 29 giu 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Pubblicata la nuova Direttiva Europea sull'eco-edilizia ]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=266]]></link><description><![CDATA[<b>Nuovi edifici a energia quasi zero dal 2021.</b><br>
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 18 Giugno 2010 la Direttiva europea 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, che sostituirà
la direttiva 2002/91/CE.<br>
L'ultima direttiva comunitaria è tesa a promuovere la <b>prestazione energetica degli edifici</b>, considerate le condizioni geo-climatiche esterne e quelle relative al clima degli ambienti interni all'edificio.<br>
La nuova direttiva specifica in dettaglio una metodologia comune a tutti gli stati membri per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari, che tiene in debito conto gli aspetti termici dell’edificio e delle sue divisioni interne(capacità termica, isolamento, riscaldamento passivo, elementi di raffrescamento, ponti termici, ecc), gli impianti termici e per la produzione di acqua calda sanitaria, gli aspetti progettuali e di orientamento geografico, i sistemi di illuminazione.<br>
La direttiva in questione specifica anche che il calcolo della classe energetica dell'edificio dovrà essere differenziato in base alla tipologia dell'immobile(immobile monofamiliari, condominio, ufficio, edificio scolastico, ospedali, alberghi e ristoranti, impianti sportivi, esercizio commerciale).<br>
Entro il 30 giugno 2011 la Commissione Europea stabilirà un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali dei requisiti di prestazione energetica degli edifici ed elementi edilizi. <br>
Obiettivo principale della nuova direttiva europea è quello far sì che, per il 31 Dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano 
“edifici a energia quasi zero”, ossia ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo sia coperto 
in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili.

]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[ven, 18 giu 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[CERTIFICAZIONE ENERGETICA PUGLIA: Riflessioni alla luce dell’ultima sentenza]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=265]]></link><description><![CDATA[Con la sentenza n°2426/2010, emessa dal TAR di Puglia l’11 giugno 2010, in risposta al ricorso promosso dall’Ordine degli Ingegneri delle Province di Foggia, Bari, Taranto e Lecce, vengono annullati i provvedimenti sanciti negli artt. 7, 8, 9 e 12 del Regolamento Regionale n°10 del 10/02/2010, poiché in contrasto con la normativa nazionale, art 117, comma 3 della Costituzione Italiana, e quindi dichiarati incostituzionali.<br /><br />In pratica cosa succede al Sistema Normativo Regionale Pugliese?<br />Con questa decisione del TAR, venendo meno i capisaldi dell’accreditamento previsti dagli (art.7, 8 ,9 e 12 ), del Regolamento Regionale n°10, saranno considerati accreditati i Professionisti così come menzionati nell’Allegato III al D. lgs n. 115/2008 punto 2. <br /><br />Da tale disciplina si desume che il professionista libero od associato, iscritto al relativo ordine, per il semplice fatto di essere iscritto può e deve essere considerato, in base alla legislazione statale vigente, tecnico abilitato ai fini dell’attività di <strong>certificazione energetica ACE</strong>, e quindi riconosciuto come <strong>soggetto certificatore</strong>. <br /><br />Quello che si vuole sottolineare è che questo ricorso promosso dall’Ordine Degli Ingegneri delle Province suddette, in base alla sentenza del TAR PUGLIA che ha di fatto annullato il Regolamento Regionale N°10, coinvolge anche altre categorie professionali oltre a quella degli Ingegneri, quali Architetti, Geometri e Periti Edili, diversamente da quanto erroneamente riportato dall’articolo pubblicato su <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.edilportale.com/news/2010/06/risparmio-energetico/puglia-gli-ingegneri-potranno-rilasciare-i-certificati-energetici-senza-doversi-abilitare_19191_27.html">edilportale</a>.<br /><br />Per quanto concerne la figura professionale del <strong>Certificatore di Sostenibilità Ambientale</strong>, con la medesima sentenza del TAR, vengono di fatto annullati i provvedimenti che la Regione Puglia aveva adottato nel delineare tale figura Professionale, secondo la delibera 2272/2009, che prevedeva un <strong>corso di formazione della durata di 120 ore</strong>, esame finale abilitante da sostenere in Regione, il Rilascio del titolo abilitante, e la successiva iscrizione all’<strong>Albo Regionale dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale</strong>. <br />Purtroppo, gli sforzi dell’Assessorato all’Assetto del Territorio di incentivare la sostenibilità edilizia regionale, risultano vanificati, poiché violano l’art 117, comma 3 della Costituzione Italiana, che prevede una competenza concorrente Stato/Regioni per la materia delle “professioni”; ne segue che non è competenza delle Regioni delineare Figure Professionali che non siano riconosciute a livello Statale, ma compete a queste ultime solo l’Adozione delle Norme di Dettaglio.<br /><br />Malgrado ciò, pur venendo meno tale Figura Professionale, restano saldi i principi della L.R. 13/2008 “<strong>Norme per l’abitare sostenibile</strong>“ e gli incentivi promossi dall’attuazione del protocollo ITACA Puglia.<br />In altre parole, chi vuol fare <strong>Edilizia Sostenibile</strong> in Puglia, non dovrà necessariamente ricorrere agli strumenti della <strong>certificazione di sostenibilità ambientale</strong>, ma potrà comunque far riferimento al <strong>protocollo ITACA </strong>, (acronimo che sta per Istituto Trasparenza Appalti e Compatibilità Ambientale) il quale istituisce un sistema a “punteggio”, in base al quale, chi ne fa domanda può accedere alla valutazione del livello di sostenibilità dell’edificio di nuova costruzione o esistente (nel caso di ristrutturazioni), solo con destinazione d’uso residenziale.<br />L’esito positivo di questo iter è costituito dal rilascio dell’<strong>Attestato di conformità del progetto ITACA-Puglia</strong> e dalla possibilità di usufruire dei relativi incentivi regionali.]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mar, 15 giu 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[CERTIFICAZIONE ENERGETICA PUGLIA - TAR REGIONALE BLOCCA REGOLAMENTO REGIONALE 10/2010]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=264]]></link><description><![CDATA[Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente sentenza:
<br/>
<p>ex artt. 21 e 26 legge n. 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2010, integrato da motivi 
aggiunti, proposto da:<br />
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Ordine degli Ingegneri della 
Provin-cia di Foggia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, Ordine 
degli Inge-gneri della Provincia di Lecce, rappresentati e difesi dall’avv. 
Pasquale Medina, con domicilio eletto presso Pasquale Medina in Bari, via 
Calefati, 177;<br />
contro<br />
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio 
eletto presso la sede regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;<br />
Ministero dello Sviluppo Economico;<br />
per l’annullamento,<br />
previa sospensione dell’efficacia, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti,<br />
a) della delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 2272 del 24.11.2009, 
pubblicata sul BURP n. 201 del 15.12.2009, avente ad oggetto “Certificazione di 
sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della Legge 
Regionale “Norme per l’abitare sostenibile” (artt. 9 e 10 L.R. 13/2008): 
Procedure, Sistema di Accredita-mento dei soggetti abilitati al rilascio, 
Rapporto con la Certificazione Energetica e integrazione a tal fine del Sistema 
di Valutazione approvato con DGR n. 1471/2009”;<br />
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non 
conosciuti;<br />
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21.4.2010, per 
l’annullamento,<br />
previa sospensione dell’efficacia, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti,<br />
a) del Regolamento Regionale n. 10 del 10.2.2010, adottato con delibera della 
Giunta Regionale Pugliese n. 324 del 9.2.2010, pubblicato sul BURP n. 27 del 
10.2.2010, avente ad oggetto “Regolamento per la certificazione energetica degli 
edifici ai sensi del D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192”;<br />
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non 
conosciuti;<br />
<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 il dott. Francesco 
Co-comile e uditi per le parti i difensori avv.ti P. Medina e A. Bucci;<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21, comma 10 legge n. 1034/1971, 
intro-dotto dalla legge n. 205/2000;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<br />
FATTO e DIRITTO<br />
Il presente ricorso integrato da motivi aggiunti deve essere accolto in quanto 
fon-dato.<br />
Quanto al ricorso introduttivo i ricorrenti Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Bari, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Taranto e Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Lecce contestano la delibera di Giunta Regionale n. 2272 del 
24.11.2009 nella parte in cui prevede che l’abilitazione degli ingegneri 
pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e 
dell’attestato di certificazione energetica degli edifici sia subordinata alla 
frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla 
Regione Puglia (ovvero, in alternativa, al possesso di idoneo titolo di studio 
postlaurea ovvero all’accreditamento per il rilascio di certificati di 
sostenibilità ambientale in altre Regioni italiane) ed al superamento di un 
apposito esame finale predisposto dalla stessa Regione (cfr. punto 6.1 delle 
Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che i soggetti 
certificatori abilitati sono iscritti in apposito Elenco istituito presso gli 
albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori 
agronomi, dei periti agrari e agrotecnici e dei periti industriali (cfr. punto 
6.1 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che 
l’accreditamento dei soggetti certificatori ha durata di cinque anni e che per 
il mantenimento dell’accreditamento i soggetti certificatori dovranno sostenere, 
alla fine del quinquennio di prima applicazione del sistema di accreditamento, 
un esame predisposto dalla Regione Puglia volto all’accertamento del livello di 
aggiornamento dei soggetti stessi (cfr. punto 6.2 delle Procedure allegate alla 
delibera di G.R. n. 2272/2009), che l’accreditamento può essere ritirato dalla 
Regione in ogni momento nel caso di gravi inadempienze e carenze di eticità 
professionale (cfr. punto 6.2 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 
2272/2009), che i soggetti certificatori accreditati in fase transitoria 
dovranno comunque sostenere l’esame abilitante ai fini dell’iscrizione nell’albo 
di cui al punto 6.1 (cfr. punto 7 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. 
n. 2272/2009).<br />
Preliminarmente va evidenziato che “Gli enti esponenziali di gruppi aventi 
interessi omogenei sono legittimati ad impugnare i provvedimenti amministrativi 
che in-cidono non solo (o non tanto) sul singolo componente del gruppo, ma 
piuttosto sulla collettività unitariamente considerata; è, pertanto, legittimato 
a proporre ri-corso giurisdizionale contro l’approvazione comunale di un 
progetto di edilizia scolastica il consiglio dell’ordine professionale che 
assuma l’illegittimità della omes-sa indizione del concorso pubblico per 
l’affidamento del progetto a professionisti esterni agli uffici tecnici del 
comune stesso.” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 1986, n. 265).<br />
Nel caso di specie i ricorrenti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, 
Ordi-ne degli Ingegneri della Provincia di Foggia, Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Taranto e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce hanno 
indubbiamente interesse e legittimazione ad impugnare atti della Regione Puglia 
(nel caso di specie la delibera di G.R. n. 2272/2009 con il ricorso introduttivo 
ed il regolamento re-gionale n. 10/2010 per quanto concerne il ricorso per 
motivi aggiunti) che incidono non solo sul singolo componente del gruppo, ma 
anche sulla collettività unita-riamente considerata, impedendo a tutti gli 
ingegneri iscritti di poter rilasciare i cer-tificati de quibus se non all’esito 
della frequentazione di un corso e del superamen-to di un esame finale.<br />
Secondo la prospettazione di parte ricorrente la delibera impugnata viola i 
principi fondamentali della materia (in un ambito di competenza legislativa 
concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3 Cost.) desumibili dal dlgs n. 
192/2005 (recante “At-tuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell’edilizia”) e dal dlgs n. 115/2008 (recante “Attuazione della 
direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i 
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”). In particolare 
l’art. 4, comma 1, lett. c) dlgs n. 192/2005 rimette ad un d.p.r. (non ancora 
emanato) la determinazione dei requisiti professionali e dei criteri di 
accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti 
cui affidare la certificazione energetica degli edifici.<br />
Nelle more dell’adozione di tale d.p.r. l’art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008 
prevede che le disposizioni di cui all’allegato III dello stesso decreto si 
applicano alle Re-gioni che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri 
provvedimenti in ap-plicazione della normativa comunitaria.<br />
Secondo i ricorrenti la delibera gravata viola il riparto di competenze 
Sta-to/Regioni delineato dall’art. 117, comma 3 Cost. che prevede una competenza 
concorrente Stato/Regioni per la materia delle “professioni”.<br />
Ritiene il Collegio che, seppure la materia delle professioni rientra tra quelle 
esplicitamente indicate dall’art. 117, comma 3 Cost. come di competenza 
concorrente Stato/Regioni per le quali alla legislazione statale è riservata la 
determinazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni compete l’adozione 
delle norme di dettaglio, ciò nondimeno - secondo consolidata giurisprudenza 
della Corte costituzionale - spetta unicamente alla legislazione statale creare 
eventualmente un nuovo profilo professionale individuandone i requisiti ed i 
titoli abilitanti ed istituendo un registro regionale ad hoc.<br />
Come evidenziato da Corte costituzionale, 8 maggio 2009, n. 138 “… la potestà 
legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve 
rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, 
con i relativi profi-li e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando 
nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano 
uno specifico collegamento con la re-altà regionale. Tale principio, si 
configura, infatti, quale limite di ordine generale, invalicabile dalla l.reg. 
(sentenza n. 153 del 2006, nonché, ex plurimis, sentenze n. 57 del 2007 e n. 424 
del 2006).”.<br />
Ed ancora Corte costituzionale n. 271/2009 ha dichiarato incostituzionali alcune 
norme della legge regionale dell’Emilia-Romagna nella parte in cui istituiva una 
nuova figura professionale (rectius animatore turistico) e nella parte in cui 
preve-deva nuovi requisiti per l’esercizio delle professioni turistiche, 
trattandosi di dispo-sizioni che in entrambi i casi eccedono la competenza 
regionale in tema di profes-sioni di cui all’art. 117, comma 3 Cost. “… violando 
il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l’individuazione delle 
figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e 
dei titoli necessari all’esercizio delle profes-sioni stesse”. Secondo la 
Consulta, infatti, il settore della disciplina dei titoli neces-sari per 
l’esercizio di una professione costituisce un principio fondamentale della 
materia di competenza esclusiva dello Stato anche ai sensi dell’art. 4, comma 2 
dlgs n. 30/2006.<br />
Recentemente la Corte costituzionale (sentenza n. 132/2010), con riguardo alla 
questione di legittimità costituzionale di alcune norme della legge Regione 
Puglia n. 37/2008 (Norme in materia di attività professionali turistiche), 
questione sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per violazione 
dell’art. 117, comma 3 Cost., in quanto il legislatore regionale avrebbe 
introdotto nuove figure professionali nel settore turistico, istituito elenchi 
ed individuato le condizioni necessarie per l’iscrizione negli stessi, in 
contrasto i principi fondamentali previsti dalla legislazione statale in materia 
di professioni, ha sottolineato ancora una volta che:<br />
“3.1 - …, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di professioni 
il principio secondo il quale «compete allo Stato l’individuazione dei profili 
profes-sionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio» si applica 
anche nei con-fronti delle professioni turistiche (sentenza n. 271 del 2009).<br />
3.1 - Nel caso di specie, l’art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale censurata 
prevede la creazione di tre nuove figure professionali (interprete turistico, 
operatore congressuale e guida turistica sportiva), che non risultano regolate 
dalla legislazione statale vigente in materia di professioni turistiche. Il 
successivo art. 4 stabilisce i re-quisiti minimi, nonché la tipologia dei titoli 
specifici necessari per l’accreditamento di coloro che svolgono professioni 
turistiche. Infine, gli artt. 7 e 8 della legge re-gionale n. 37 del 2008 
disciplinano sia le condizioni per l’iscrizione negli elenchi provinciali degli 
esercenti le professioni turistiche, la cui istituzione è espressamen-te 
prevista dall’art. 5 della cennata legge regionale, sia l’esercizio delle 
medesime professioni, nonché contemplano gli effetti dell’iscrizione nei 
suddetti elenchi pro-vinciali.<br />
Così sinteticamente riportato il contenuto delle disposizioni censurate, i dubbi 
di legittimità costituzionale sollevati dal ricorrente vanno risolti alla luce 
del richiama-to principio fondamentale in materia di professioni che riserva 
allo Stato l’individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei 
relativi profili e ti-toli abilitanti (ex plurimis, sentenze n. 138 del 2009, n. 
179 del 2008 e n. 300 del 2007), nonché della costante giurisprudenza di questa 
Corte secondo cui «la istitu-zione di un registro professionale e la previsione 
delle condizioni per l’iscrizione ad esso, prescindendosi dalla circostanza […] 
che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello 
svolgimento delle attività cui l’elenco fa riferimen-to, hanno già di per sé una 
“funzione individuatrice della professione”, come tale preclusa alla competenza 
regionale» (ex plurimis, sentenze n. 300 e n. 57 del 2007).<br />
Vanno pertanto dichiarate incostituzionali le disposizioni regionali impugnate, 
in quanto non rispettano i limiti imposti dall’art. 117, terzo comma, della 
Costituzio-ne in materia di professioni.”.<br />
In termini analoghi si è espressa la Corte costituzionale con riguardo all’art. 
1 legge Regione Lazio n. 26/2008 (recante “Norme per la tutela dei minori e la 
diffusione della cultura della mediazione familiare”) ed all’art. 1 legge 
Regione Lazio n. 27/2008 (recante: Modifiche alla deliberazione legislativa 
approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008, concernente 
“Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione 
familiare”) nella parte in cui le citate disposizioni recano la definizione 
generale del ruolo e della figura professio-nale del mediatore familiare (cfr. 
sentenza n. 131/2010).<br />
È chiaro che nel caso di specie la delibera impugnata, nella parte in cui 
prevede che l’abilitazione degli ingegneri pugliesi al rilascio del certificato 
di sostenibilità am-bientale e dell’attestato di certificazione energetica degli 
edifici sia subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione 
professionale riconosciuto dalla Regione Puglia (ovvero, in alternativa, al 
possesso di idoneo titolo di studio po-stlaurea ovvero all’accreditamento per il 
rilascio di certificati di sostenibilità am-bientale in altre Regioni italiane) 
ed al superamento di un apposito esame finale predisposto dalla stessa Regione 
(cfr. punto 6.1 delle Procedure allegate alla delibe-ra di G.R. n. 2272/2009), 
che i soggetti certificatori abilitati sono iscritti in apposito Elenco 
istituito presso gli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei 
geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e agrotecnici e dei periti 
industriali (cfr. punto 6.1 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 
2272/2009), che l’accreditamento dei soggetti certificatori ha durata di cinque 
anni e che per il man-tenimento dell’accreditamento i soggetti certificatori 
dovranno sostenere, alla fine del quinquennio di prima applicazione del sistema 
di accreditamento, un esame predisposto dalla Regione Puglia volto 
all’accertamento del livello di aggiornamen-to dei soggetti stessi (cfr. punto 
6.2 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che 
l’accreditamento può essere ritirato dalla Regione in ogni momen-to nel caso di 
gravi inadempienze e carenze di eticità professionale (cfr. punto 6.2 delle 
Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che i soggetti 
certifica-tori accreditati in fase transitoria dovranno comunque sostenere 
l’esame abilitante ai fini dell’iscrizione nell’albo di cui al punto 6.1 (cfr. 
punto 7 delle Procedure alle-gate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), crea un 
nuovo profilo professionale e ne individua i requisiti ed i titoli abilitanti, 
istituendo un elenco regionale ad hoc, la qual cosa, in base alla impostazione 
seguita dalla Consulta, è assolutamente preclu-sa alle Regioni.<br />
Peraltro detto regime di riparto di competenze legislative trova conferma nella 
previsione normativa di cui all’art. 4, comma 2 dlgs n. 30/2006 (decreto 
legislativo recante “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di 
professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131”).<br />
In virtù di detta disposizione “La legge statale definisce i requisiti 
tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio delle 
attività professio-nali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di 
interessi pubblici gene-rali la cui tutela compete allo Stato.”.<br />
Nel caso di specie la Regione Puglia non è intervenuta in detta materia (i.e. 
profes-sioni) con legge regionale (il che, in base alle considerazioni espresse 
in precedenza, sarebbe stato di dubbia costituzionalità), bensì con una delibera 
di Giunta Re-gionale. Tuttavia le conclusioni cui si è giunti consentono di 
affermare che una qualsiasi regolamentazione (sia a livello normativo 
[legislativa o regolamentare] che a livello provvedimentale) da parte della 
Regione di profili afferenti alla creazione di un nuovo profilo professionale e 
alla individuazione dei relativi titoli abilitanti si pone in insanabile 
contrasto la previsione costituzionale di cui all’art. 117, comma 3 Cost. come 
interpretata dalla Corte costituzionale e cristallizzata dal menzionato art. 4, 
comma 2 dlgs n. 30/2006.<br />
Va altresì rammentato a tal proposito che, secondo T.A.R. Liguria Genova, Sez. 
II, 13 novembre 2008, n. 1961, “La delibera di giunta regionale, in specie 
laddove at-tuativa di legge regionale dichiarata incostituzionale sul punto, che 
stabilisca i re-quisiti per l’accesso alla professione di massaggiatore sportivo 
in contrasto con la normativa statale, è in violazione dell’art. 117, comma 3 
Cost. e dei principi generali vigenti in materia di legislazione concorrente 
relativa alle professioni sanitarie.”. Nel caso di specie la delibera gravata si 
palesa ancor più viziata poiché adottata in assenza di una qualsiasi base 
legislativa regionale, che comunque laddove fosse stata emanata sarebbe 
risultata, in virtù di quanto detto in precedenza, in contrasto con i principi 
fondamentali desumibili dalla legislazione statale e con le norme 
co-stituzionali (in particolare l’art. 117, comma 3 Cost.).<br />
Né può condividersi l’argomentazione di parte resistente contenuta nella memoria 
del 15.3.2010 secondo cui la certificazione di sostenibilità ambientale 
disciplinata dalla delibera di Giunta Regionale impugnata sarebbe documentazione 
totalmente differente rispetto alla certificazione energetica e quindi 
legittimamente assoggetta-bile alla disciplina regionale.<br />
Invero emerge chiaramente dalla delibera impugnata al punto 2.1 delle 
“Procedure” allegate che:<br />
«La procedura per il rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, a 
norma dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 13/2008 ricomprende la procedura per il 
rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica di cui all’articolo 6 del 
D.Lgs. 192/2005 e sue modifiche ed integrazioni, con riferimento al Decreto 
Ministero dello Svi-luppo economico del 26.06.2009 “Linee guida nazionali per la 
certificazione ener-getica degli edifici”.<br />
Coerentemente con tale previsione, l’iter procedurale descritto nel successivo 
punto 3, si conclude con il rilascio di due Certificati:<br />
a) il Certificato di Sostenibilità Ambientale;<br />
b) l’Attestato di Certificazione Energetica.».<br />
È pertanto evidente che il certificato di sostenibilità ambientale comprende in 
sé l’attestato di certificazione energetica.<br />
Ne consegue che l’aver introdotto con la delibera impugnata taluni requisiti 
pro-fessionali affinché l’ingegnere possa rilasciare il certificato di 
sostenibilità ambien-tale comporta inevitabilmente la creazione di una nuova 
figura professionale (anche in relazione al rilascio dell’attestato di 
certificazione energetica connesso, in forza della suddetta disciplina 
regionale, al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale), la qual 
cosa alla stregua delle considerazioni espresse in precedenza compete 
esclusivamente alla regolamentazione statale.<br />
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente nel ricorso introduttivo resta 
as-sorbita.<br />
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti impugnano il regolamento 
regio-nale n. 10/2010 avente ad oggetto il “Regolamento per la certificazione 
energetica degli edifici ai sensi del dlgs 19 agosto 2005 n. 192” nella parte in 
cui prescrive che “Sono soggetti accreditati al rilascio dell’attestato di 
certificazione energetica colo-ro che sono in possesso dei requisiti previsti al 
successivo articolo 8, e che sono iscritti nell’apposito elenco regionale.” 
(art. 7); che “Sono accreditati per l’attività di certificazione energetica e 
riconosciuti come soggetti certificatori: …; b) i tecnici che siano abilitati 
all’esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi 
professionali ovvero i tecnici che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni 
pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy 
manager. I suddetti tecnici devono inoltre possedere un’adeguata competenza 
professionale comprovata da: - esperienza almeno triennale ed attestata da una 
dichiarazione del rispettivo Ordine o Collegio Professionale, ovvero degli enti 
ed organismi pubblici di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività: - 
progettazione dell’isolamento termico degli edifici; - progettazione di impianti 
di climatizzazione invernale ed estiva; - gestione energetica di edifici ed 
impianti; - certificazione e di-agnosi energetica. In alternativa, al fine di 
conseguire l’accreditamento, i tecnici de-vono aver frequentato specifici corsi 
di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di 
esame finale di cui ai successivi articoli 11 e 12.” (art. 8); che “Il 
superamento della verifica finale è obbligatorio ai fini dell’accreditamento e 
dell’iscrizione all’Elenco regionale. La verifica finale, da effettuarsi entro 
30 giorni dalla data di conclusione del corso, è compiuta da una commissione 
costituita da almeno tre componenti di cui uno nominato dal Servizio regionale 
competente alla tenuta dell’Elenco. ... La verifica finale deve comprendere una 
prova scritta a contenuto pratico ed un colloquio o un test di apprendimento. La 
verifica finale può essere ripetuta una sola volta senza necessità di 
rifrequentare il corso.” (art. 12); che “È istituito, presso l’Area Politiche 
per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione - Servizio Energia, Reti e 
Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, l’Elenco dei 
tecnici accreditati al rilascio dell’attestato di certi-ficazione energetica 
degli edifici per gli impianti ubicati nel territorio regionale.” (art. 9).<br />
Anche con riferimento al suddetto atto normativo regolamentare della Regione 
Puglia gli Ordini ricorrenti sostengono che lo stesso si pone in contrasto con i 
principi affermati dalla Corte costituzionale relativamente alla interpretazione 
dell’art. 117, comma 3 Cost. nel senso che la creazione di nuovi profili 
professionali e dei relativi titoli abilitanti con la istituzione di un elenco 
regionale ad hoc (cfr. in particolare art. 9 del suddetto regolamento) compete 
esclusivamente alla rego-lamentazione statale.<br />
Preliminarmente va evidenziato che “L’obbligo di immediata impugnazione non può 
considerasi insussistente in relazione alla natura regolamentare dell’atto 
impu-gnato nel caso in cui la disposizione contestata sia immediatamente 
precettiva e di-rettamente lesiva della posizione del soggetto.” (cfr. Cons. 
Stato, Sez. I, 13 gennaio 2010, n. 3641).<br />
Nel caso di specie i ricorrenti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, 
Ordi-ne degli Ingegneri della Provincia di Foggia, Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Taranto e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, come 
visto in prece-denza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 1986, n. 265 su 
fattispecie analoga), hanno indubbiamente interesse e legittimazione ad 
impugnare un atto normativo della Regione Puglia (nel caso di specie il 
regolamento regionale n. 10/2010 qualificabile dal punto di vista di parte 
ricorrente alla stregua di “regolamento volizione-azione”) che incide in via 
diretta ed immediata sulla collettività unitariamente con-siderata e 
rappresentata dagli Ordini ricorrenti, impedendo a tutti gli ingegneri i-scritti 
di poter rilasciare l’attestato di certificazione energetica se non all’esito 
della frequentazione di un corso e del superamento di un esame finale.<br />
Ritiene il Collegio nel merito di giungere alle stesse conclusioni cui si è 
pervenuti con riguardo al ricorso introduttivo e di ritenere gli artt. 7, 8, 9 e 
12 del suddetto regolamento regionale in contrasto con la normativa 
costituzionale de qua e la rela-tiva interpretazione fornita sul punto dalla 
Consulta.<br />
Né vale citare, al fine di supportare la validità delle statuizioni 
regolamentari conte-state da parte ricorrente, la previsione di cui all’art. 17 
dlgs n. 192/2005 contenente la cosiddetta clausola di cedevolezza secondo cui 
“In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della 
Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, della 
legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza 
esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei 
decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si 
applicano per le regioni e province autonome che non abbiano an-cora provveduto 
al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore 
della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. 
Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono 
tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei 
principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 
2002/91/CE.”.<br />
Né può sostenere gli argomenti esplicitati da parte resistente al fine di 
affermare la sussistenza di una pretesa competenza regionale nella materia delle 
professioni la previsione normativa di cui all’art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008 
in forza della quale “Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in 
materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle 
more dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) 
e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore 
degli stessi decreti, si applica l’allegato III al presente decreto legislativo. 
Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le 
disposizioni di cui all’allegato III si applicano per le regioni e province 
autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in 
applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in 
vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le 
province autonome che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 
2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale 
ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell’allegato III.”.<br />
Innanzitutto le due norme citate (i.e. art. 17 dlgs n. 192/2005 e art. 18, comma 
6 dlgs n. 115/2008) vanno interpretate alla luce dell’orientamento espresso 
dalla Consulta di cui si è detto in precedenza. <br />
Peraltro l’art. 17 dlgs n. 192/2005 richiamato dall’art. 18, comma 6 dlgs n. 
115/2008 ha riguardo unicamente alle materie di “competenza esclusiva delle 
Regioni”, ipotesi non ricorrente nel caso di specie ove – come detto – viene in 
rilievo una materia (i.e. professioni) di competenza legislativa concorrente ai 
sensi dell’art. 117, comma 3 Cost.<br />
In ogni caso va evidenziato che ai sensi dell’art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008 
nelle more dell’emanazione dei d.p.r. di cui all’articolo 4, comma 1, lettere 
a), b) e c) dlgs n. 192/2005 e fino alla data di entrata in vigore degli stessi 
decreti, si applica l’allegato III al dlgs n. 115/2008.<br />
L’allegato III al dlgs n. 115/2008 prevede al punto 2 (previsione che può 
certa-mente definirsi principio fondamentale di legislazione riservata 
esclusivamente allo Stato in una materia di competenza legislativa concorrente 
ai sensi dell’art. 117, comma 3 Cost.):<br />
«2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.<br />
1. Sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi 
riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti 
al punto 2.<br />
2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente 
di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private 
(comprese le so-cietà di ingegneria) che di professionista libero od associato, 
iscritto ai relativi ordi-ni e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio 
della professione relativa alla pro-gettazione di edifici ed impianti, asserviti 
agli edifici stessi, nell’ambito delle com-petenze ad esso attribuite dalla 
legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle 
proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o 
nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competen-za), egli 
deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo 
costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la 
competen-za.<br />
Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i 
soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in 
ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette 
amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione 
energetica degli edifici con supe-ramento di esame finale. I predetti corsi ed 
esami sono svolti direttamente da re-gioni e province autonome o autorizzati 
dalle stesse amministrazioni.».<br />
Da tale disciplina si desume che il professionista libero od associato, iscritto 
al rela-tivo ordine (nel caso di specie l’ingegnere), per il semplice fatto di 
essere iscritto può e deve essere considerato, in base alla legislazione statale 
vigente, tecnico abili-tato ai fini dell’attività di certificazione energetica, 
e quindi riconosciuto come sog-getto certificatore.<br />
Viceversa in base al punto 2.2, comma 2 dell’allegato III anche altri soggetti 
(evi-dentemente diversi dai professionisti iscritti ai relativi ordini) in 
possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito 
territoriale da regioni e province au-tonome, e abilitati dalle predette 
amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione 
energetica degli edifici con superamento di un ap-posito esame finale sono 
considerati tecnici abilitati al rilascio della certificazione energetica.<br />
Pertanto, se la disciplina di cui al punto 2.2 dell’allegato III al dlgs n. 
115/2008 de-ve essere considerata alla stregua di principio fondamentale di 
legislazione statale inderogabile da parte della Regione in una materia di 
competenza concorrente qua-le la regolamentazione delle professioni alla stregua 
dell’art. 117, comma 3 Cost., non può la Regione Puglia intervenire ed imporre a 
professionisti iscritti al relativo ordine l’obbligo di seguire specifici corsi 
di formazione per la certificazione ener-getica degli edifici per poi superare 
un apposito esame finale al fine di poter rila-sciare l’attestato di 
certificazione energetica (il che al più sarebbe possibile intro-durre, in 
conformità alla normativa statale - inderogabile sul punto - di cui al 
men-zionato allegato III al dlgs n. 115/2008, unicamente per soggetti, diversi 
dai pro-fessionisti iscritti ai relativi ordini, in possesso di titoli di studio 
tecnico scientifici, ipotesi tuttavia non ricorrente nel caso di specie).<br />
In conclusione, seppure in base all’art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008 le 
disposi-zioni di cui all’allegato III del dlgs n. 115 si applicano per le 
regioni e province au-tonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare 
propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino 
alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali, 
rimane fermo che la disci-plina regionale eventualmente adottata non può porsi 
in contrasto con i principi fondamentali di legislazione statale facilmente 
desumibili dal suddetto allegato III, né, in forza della menzionata 
giurisprudenza costituzionale, può creare un nuovo profilo professionale 
individuandone i titoli abilitanti ed istituendo un registro re-gionale ad hoc, 
come viceversa avvenuto nella presente fattispecie, trattandosi di un settore 
(i.e. definizione dei requisiti tecnico-professionali e dei titoli professionali 
necessari per l’esercizio delle attività professionali) riservato alla 
competenza legislativa statale in base all’art. 4, comma 2 dlgs n. 30/2006 ed 
alla giurisprudenza costituzionale citata, sia pure nell’ambito di una materia 
(disciplina delle “profes-sioni”) di competenza concorrente Stato/Regioni ai 
sensi dell’art. 117, comma 3 Cost.<br />
Pertanto la disciplina regionale contestata in questa sede sia con il ricorso 
introdut-tivo che con il ricorso per motivi aggiunti (i.e. rispettivamente la 
delibera di G.R. n. 2272/2009 nella parte in cui prevede che l’abilitazione 
degli ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale 
e dell’attestato di certificazione energetica degli edifici sia subordinata alla 
frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla 
Regione Puglia [ovvero, in alternativa, al possesso di idoneo titolo di studio 
postlaurea ovvero all’accreditamento per il rilascio di certificati di 
sostenibilità ambientale in altre Regioni italiane] ed al supe-ramento di un 
apposito esame predisposto dalla stessa Regione [cfr. punto 6.1 delle Procedure 
allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009], che i soggetti certificatori 
abilitati sono iscritti in apposito Elenco istituito presso gli albi 
professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori 
agronomi, dei periti agrari e a-grotecnici e dei periti industriali [cfr. punto 
6.1 delle Procedure allegate alla delibe-ra di G.R. n. 2272/2009], che 
l’accreditamento dei soggetti certificatori ha durata di cinque anni e che per 
il mantenimento dell’accreditamento i soggetti certificatori dovranno sostenere, 
alla fine del quinquennio di prima applicazione del sistema di accreditamento, 
un esame predisposto dalla Regione Puglia volto all’accertamento del livello di 
aggiornamento dei soggetti stessi [cfr. punto 6.2 delle Procedure alle-gate alla 
delibera di G.R. n. 2272/2009], che l’accreditamento può essere ritirato dalla 
Regione in ogni momento nel caso di gravi inadempienze e carenze di eticità 
professionale [cfr. punto 6.2 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 
2272/2009], che i soggetti certificatori accreditati in fase transitoria 
dovranno co-munque sostenere l’esame abilitante ai fini dell’iscrizione 
nell’albo di cui al punto 6.1 [cfr. punto 7 delle Procedure allegate alla 
delibera di G.R. n. 2272/2009]; ed il regolamento regionale n. 10/2010 nella 
parte in cui prescrive che “Sono soggetti accreditati al rilascio dell’attestato 
di certificazione energetica coloro che sono in possesso dei requisiti previsti 
al successivo articolo 8, e che sono iscritti nell’apposito elenco regionale.” 
[art. 7], che “Sono accreditati per l’attività di certi-ficazione energetica e 
riconosciuti come soggetti certificatori: …; b) i tecnici che siano abilitati 
all’esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi 
professionali ovvero i tecnici che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni 
pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy 
manager. I suddetti tecnici devono inoltre possedere un’adeguata competenza 
professionale comprovata da: - esperienza almeno triennale ed attestata da una 
dichiarazione del rispettivo Ordine o Collegio Professionale, ovvero degli enti 
ed organismi pubblici di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività: - 
progettazione dell’isolamento termico degli edifici; - progettazione di impianti 
di climatizzazione invernale ed estiva; - gestione energetica di edifici ed 
impianti; - certificazione e di-agnosi energetica. In alternativa, al fine di 
conseguire l’accreditamento, i tecnici de-vono aver frequentato specifici corsi 
di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di 
esame finale di cui ai successivi articoli 11 e 12.” [art. 8], che “Il 
superamento della verifica finale è obbligatorio ai fini dell’accreditamento e 
dell’iscrizione all’Elenco regionale. La verifica finale, da effettuarsi entro 
30 giorni dalla data di conclusione del corso, è compiuta da una commissione 
costituita da almeno tre componenti di cui uno nominato dal Servizio regionale 
competente alla tenuta dell’Elenco. ... La verifica finale deve comprendere una 
prova scritta a con-tenuto pratico ed un colloquio o un test di apprendimento. 
La verifica finale può essere ripetuta una sola volta senza necessità di 
rifrequentare il corso.” [art. 12], che “È istituito, presso l’Area Politiche 
per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione - Servizio Energia, Reti e 
Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Pu-glia, l’Elenco dei 
tecnici accreditati al rilascio dell’attestato di certificazione energe-tica 
degli edifici per gli impianti ubicati nel territorio regionale.” [art. 9]) si 
pone in evidente contrasto con gli inderogabili principi di legislazione statale 
indicati.<br />
Ne deriva che anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto.<br />
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti 
re-sta assorbita.<br />
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso 
introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto l’annullamento 
degli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, 
definiti-vamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato integrato da 
motivi aggiunti, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei 
sensi di cui in motivazione<br />
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore dei 
ri-correnti, liquidate in complessivi €. 3.500,00, oltre accessori come per 
legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010</p>
]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mar, 15 giu 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[NOVITà REGIONE TOSCANA]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=255]]></link><description><![CDATA[Dal 18 marzo 2010 anche per la regione Toscana &egrave; entrato in vigore l’obbligo di presentare la certificazione energetica in caso di vendita, locazione, nuova costruzione e ristrutturazione, nonch&eacute; l’obbligo di far protocollare in Comune l’attestato.<br />]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[lun, 22 mar 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Certificazione Energetica in Puglia:Linee guida per il finanziamento di interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale.]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=254]]></link><description><![CDATA[Pubblicata, nel <a href="http://www.regione.puglia.it/web/files/industria/Lineee_guida_linee_2.4.1..pdf" title="certificazione eenergetica puglia" rel="nofollow">Bollettino Ufficiale della Regione Puglia BURP n. 50 del 16 marzo 2010</a>, la deliberazione di Giunta n. 515 del 23 febbraio 2010 riguardante l'approvazione delle “Linee Guida per il finanziamento di interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio del settore terziario” relativa agli interventi finanziati nell’ambito dell’azione 2.4.1.]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mer, 17 mar 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Toscana: Nuovo regolamento sulla certificazione energetica degli edifici.]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=249]]></link><description><![CDATA[Pubblicato sul BURT Toscana n. 12 del 3 marzo 2010 il Regolamento n. 17/r del 25 febbraio 2010, che disciplina l'attestato di certificazione energetica
nella Regione Toscana e che sarà operativo tra due settimane.<br>
Il nuovo regolamento per la certificazione energetica in Toscana inquadra i contenuti e le modalità di trasmissione dell'attestato di certificazione energetica,
e disciplina requisiti e contenuto della targa energetica oltre che le modalità di gestione e trasmissione dei dati sul sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.<br><br>In Toscana l'attestato di certificazione energetica sarà obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione, per quelli ristrutturati a seguito di demolizione o di superficie lorda superiore a 1000 mq, oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia, tanto nel caso di compravendita quanto in quello di locazione.<br>
L'obbligo di certificazione energetica non è previsto invece per i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali sottoposti a esigenze energetiche del processo produttivo; per i fabbricati temporanei d'uso non superiore a 2 anni; per quegli isolati con una superficie utile totale minore di 25mq; per i fabbricati inagibili, per i fabbricati destinati alla demolizione nei trasferimenti a titolo oneroso e per le tipologie di edifici 
escluse dall'obbligo di certificazione energetica, così come prescritto dal decreto ministeriale che individua le linee guida nazionali 
per la certificazione energetica degli edifici (ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del d.lgs.192/2005).<br><br>

<strong>Il Sistema informativo regionale</strong><br><br>

Entro un anno dalla pubblicazione del Regolamento n. 17/r, la Giunta Regionale toscana disciplinerà  l'organizzazione ed il funzionamento del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.<br>
Il sistema informativo toscano per la certificazione energetica regionale supporta l'interazione e la gestione dei dati energetici tra comuni, province e Regione, oltre che essere l'archivio informatico degli attestati di certificazione energetica toscani ed il catasto regionale degli impianti di climatizzazione.
]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[lun, 08 mar 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Trento, al via le iscrizioni all’albo dei certificatori energetici]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=251]]></link><description><![CDATA[04/03/2010 - In Provincia di Trento sono ufficialmente aperte le iscrizioni al primo elenco di certificatori energetici degli edifici. Il compito di abilitare i soggetti certificatori e di verificare la corretta applicazione e il monitoraggio della certificazione è stato affidato a Odatech, il primo Organismo di Abilitazione che, il 3 febbraio 2010, ha firmato la convenzione con l’Agenzia Provinciale per l’Energia. Da ieri sono online sul sito di Odatech le tariffe per la certificazione energetica degli edifici. Si distingue tra la certificazione eseguita con metodo analitico e quella eseguita con metodo semplificato. L’onorario varia in funzione della superficie dei locali da riscaldare, del numero degli impianti di riscaldamento e del numero di sopralluoghi, e non può essere inferiore a 500,00 euro. Il quadro normativo 
In Provincia di Trento, la Legge provinciale 1/2008 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), attuativa della direttiva europea 2002/91/CE, ha istituito la certificazione energetica ed ambientale degli edifici; per le nuove costruzioni e per interventi di recupero, è richiesto il certificato energetico, redatto da soggetti abilitati, da trasmettere al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. 
 
 Il Regolamento di attuazione, approvato con Delibera 1448 del 12 giugno 2009 ed emanato con DPP 11-13/Leg del 13 luglio 2009, ha definito i requisiti di prestazione energetica, i criteri e le modalità di redazione e rilascio del certificato energetico. In particolare, il regolamento disciplina le finalità, l'ambito di applicazione, i requisiti della prestazione energetica degli edifici, gli interventi soggetti a certificazione energetica, l'attestato di certificazione, gli organismi di abilitazione, i soggetti certificatori, il coordinamento con la certificazione energetica della Provincia di Bolzano, la vigilanza, la targa energetica, il marchio e reca le conseguenti disposizioni transitorie. 
 
L’allegato A stabilisce i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici secondo le nuove norme tecniche UNI TS 11300, parte 1-2, che si applicano nei seguenti casi: edifici di nuova costruzione; sostituzione edilizia; demolizione e ricostruzione; ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo; ristrutturazione totale dell’intero edificio. 
 
Dal 1° novembre 2009 il requisito minimo di prestazione energetica obbligatorio per i nuovi edifici è 60 kWh/m²a, che corrisponde alla Classe B. Tale requisito si applica per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attività e per le richieste di accertamento della conformità urbanistica, presentate a partire dal 1 novembre 2009. 
 
Con deliberazione n. 2446, del 16 ottobre 2009, la Giunta provinciale ha approvato le prime misure relative ai criteri di riconoscimento degli Organismi di abilitazione, alla disciplina di registrazione e di gestione degli elenchi dei soggetti certificatori, alle modalità della loro formazione e del loro accreditamento, alle relative tariffe. Successivamente, con deliberazione n. 3110 del 22 dicembre 2009, sono stati approvati i modelli provinciali di attestato di certificazione energetica, le modalità ed i criteri per il loro rilascio e le relative procedure di trasmissione.

fonte: <a href="http://www.edilportale.com/news/2010/03/risparmio-energetico/trento-al-via-le-iscrizioni-all-albo-dei-certificatori-energetici_18015_27.html" rel="nofollow">http://www.edilportale.com</a>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[gio, 04 mar 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Valle d’Aosta: nuove norme sul rendimento energetico in edilizia]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=252]]></link><description><![CDATA[Nella sua ultima seduta il Consiglio regionale della Valle d’Aosta ha approvato il disegno di legge n. 75 che modifica le disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia.<br>
Il testo, nei suoi 21 articoli, intende promuovere la sostenibilità energetica nella realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private, favorire il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti, tenendo conto in particolare delle condizioni climatiche locali, al fine di valorizzare le fonti rinnovabili e la diversificazione energetica. Nel testo di legge viene data la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale e si introducono criteri per l’organizzazione di un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici, così da fornire importanti informazioni sull'evoluzione del patrimonio edilizio regionale.<br>
 
Il documento, in particolare, recepisce alcune novità recentemente introdotte a livello statale da due decreti del 2009 (Dpr 59/2009 e DM 26 giugno 2009), e modifica la precedente legge regionale n. 21 del 18 aprile 2008, semplificando alcuni aspetti della norma in vigore, anche per snellire le procedure e per garantire maggior chiarezza a favore dei destinatari. <br>
 
“L’introduzione del contrassegno di qualità per le imprese e per gli installatori - ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive, Ennio Pastoret - che operano nel settore rappresenta la grande novità dell’impianto del nuovo testo di legge che ne definisce l’istituzione, l’utilizzo e le procedure di rilascio, rispondendo all’esigenza di disporre di un’adeguata formazione professionale alle imprese coinvolte coerentemente con l'evoluzione tecnologica e con le richieste del mercato. Punto di forza del sistema di certificazione valdostano è rappresentato dal “Catasto energetico” degli edifici.” <br>
 
La funzione di organo di accreditamento dei soggetti certificatori è svolta dal Centro osservazione e attività sull'energia - COA Energia, istituito presso Finaosta S.p.A., che verificherà il possesso dei requisiti necessari a svolgere le attività di certificazione e ispezione e l’iscrizione nell’apposito elenco regionale dei certificatori, oltre alla sorveglianza sulle attività svolte. <br>
 
Il disegno di legge mette in campo, infine, oltre ad un sostegno economico, in conto interessi, per quanti dovranno adeguare i propri edifici, anche un’agevolazione in conto capitale per il conseguimento dell’attestato di certificazione energetica. <br>
 
Fonte: <a href="http://www.edilportale.com/news/2010/03/risparmio-energetico/valle-d-aosta-nuove-norme-sul-rendimento-energetico-in-edilizia_17984_27.html" rel="nofollow">Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d’Aosta</a>
]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[mar, 02 mar 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Albo certificatori energetici in Puglia]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=246]]></link><description><![CDATA[<p>Pubblicato in Puglia, ai sensi della L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”,<br />l’elenco provvisorio dei certificatori energetici pugliesi approvato con determina dirigenziale <br />del Servizio Assetto del Territorio n. 8 del 4 febbraio 2010.<br />L’Assessore all’assetto del territorio Angela Barbanente della Regione Puglia ha commentato positivamente<br />la determina dirigenziale: "La Puglia si colloca tra le Regioni di punta in questo campo".<br />il Regolamento n. 10 del 2010 pubblicato sul Bollettino ufficiale del 10 febbraio (Burp n. 27), <br />istituisce nella Regione Puglia l’attestato di certificazione energetica, ossia un documento obbligatorio<br />rilasciato dai certificatori energetici regionali, che stabilisce le prestazioni energetiche di un determinato<br />immobile, influendo sul suo valore di mercato.</p>


<p><a href="http://www.qualificazioneenergetica.it/CERTIFICAZIONE_ENERGETICA_PUGLIA/CERTIFICAZIONE_ENERGETICA_PUGLIA.asp">info e approfondimenti</a></p>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[lun, 15 feb 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Puglia, certificazione energetica per i nuovi edifici e gli immobili da ristrutturare.]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=245]]></link><description><![CDATA[Anche la regione Puglia passa alla fase attuativa per la disciplina della certificazione energetica degli edifici.<br />il Regolamento n. 10 del 2010 pubblicato sul Bollettino ufficiale del 10 febbraio (Burp n. 27), <br />istituisce nella Regione Puglia l’attestato di certificazione energetica, ossia un documento obbligatorio<br />rilasciato dai certificatori energetici regionali, che stabilisce le prestazioni energetiche di un determinato<br />immobile, influendo sul suo valore di mercato.<br />I soggetti interessati a questa rivoluzione del settore immobiliare pugliese sono svariati, ma principalmente<br />costruttori e proprietari o utilizzatori degli immobili.<br />La nuova normativa per la certificazione energetica pugliese riguarda gli immobili di nuova costruzione e quelli<br />da ristrutturare, eccezion fatta per quegli immobili considerati beni culturali o che possono essere sottoposti<br />al solo restauro conservativo.<br />Altre eccezioni sono costituite da fabbricati industriali, agricoli ed artigianali non residenziali sottoposti<br />a particolari esigenze del processo produttivo, i box, le cantine, depositi ed autorimesse.<br />Sarà l’Assessorato allo Sviluppo Economico a ricevere i certificati energetici prodotti dai certificatori regionali,<br />ad assegnare a questi un numero e a produrre un attestato di sintesi che esponga le prestazioni energetiche dell’immobile.<br />Lo stesso Assessorato darà vita ad un catasto energetico degli edifici che <br />classificherà gli immobili in relazione alle prestazioni in materia di energia.<br />L’attesato di certificazione energetica avrà valore decennale salvo che nel frattempo non sopraggiungano<br />modifiche e ristrutturazioni che varino la prestazione energetica dell’edificio.<br />A breve la Regione Puglia istituirà anche l’elenco dei “certificatori energetici” del <br />quale potranno far parte professionisti che, oltre al possesso dei titoli tecnico-scientifici e abilitazioni,abbiano svolto<br />attività triennale in questo campo.<br />In alternativa i certificatori energetici, per essere abilitati, dovranno seguire un corso di formazione della durata di 80 <br />ore col superamento di un esame finale.]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[dom, 14 feb 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Bando del Comune di Milano per riqualificazioni energetiche]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=244]]></link><description><![CDATA[Il Comune di Milano ha emanato un bando per l’anno 2010 per la concessione di contributi (fino ad un massimo di 200.000 €) per opere di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.<br />Link:</b><br /><a href="http://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/BC1B8D3142A665F8C12576AC0050372D?opendocument" rel="nofollow">visita</a><br>

<a title="certificazione energetica Milano" href="http://www.qualificazioneenergetica.it/certificazione-energetica/certificazione-energetica-milano.asp">Chiedi certificazione energetica a Milano</a>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[ven, 12 feb 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Certificazione energetica: illegittima una norma lombarda]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=250]]></link><description><![CDATA[Il Tribunale di Varese ha dichiarato incostituzionale una norma contenuta nella D.G.R. n.8/8745 della Regione Lombardia, che ha istituito l’obbligo di allegare al decreto di trasferimento di immobili nelle procedure esecutive l’attestato di certificazione energetica.

Questa Deliberazione, all'articolo 9.4, ha stabilito che “l’obbligo di allegazione si applica anche ai provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dall’1.1.2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal presente punto 9”.

 

Norma incostituzionale
Secondo il Tribunale di Varese, questa disposizione è in contrasto con la norma dell’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, la quale riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la materia della giurisdizione e delle norme processuali. Inoltre, differenziando la disciplina del processo esecutivo o fallimentare rispetto a quella delle altre regioni, essa si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza previsto all'art. 3 della Costituzione Italiana.

 

Il commento di Assoedilizia
Il Tribunale ha pertanto disposto la disapplicazione della relativa prescrizione amministrativa nel caso specifico, non avendo essa valore e forza di legge. “La decisione del tribunale – commenta in una nota il presidente di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia Achille Colombo Clerici - contiene il riconoscimento implicito di alcuni principi generali: il giudice ordinario accerta la illegittimità, anche sul piano costituzionale, dell’atto amministrativo e, non potendolo caducare erga omnes, cioè annullare, lo disapplica direttamente al caso deciso. La sentenza ha poi, nel merito, chiaramente riconosciuto l’onerosità dell’obbligo di certificazione, dato il serio dispendio economico e le lungaggini della pratica tecnica che esso comporta; nonché la sua illegittimità, nel caso specifico, per violazione della Costituzione Italiana”. Per Assoedilizia si tratta di “una pronuncia importante sul piano dei principi, e apre la via ad una serie di decisioni del giudice di merito che potranno minare l’operazione certificazione, condotta dalla nostra Regione al di fuori della 'copertura', sul piano dei principi, della legge nazionale.”

Secondo la Regione Lombardia, “l’obbligo sussiste anche per gli interventi edilizi e, dal luglio di quest’anno, anche per i contratti di locazione stipulati ex novo o rinnovati: sono previste inoltre, anche se la legge nazionale nulla dispone, pesanti sanzioni pecuniarie. Questo indirizzo – sostiene Assoedilizia - comporta un notevole aggravio di oneri e di costi per gli immobili, e si risolve in una penalizzazione proprio di quei beni che, anche per le loro caratteristiche di vetustà e di qualità edilizia, appartengono alle fasce meno abbienti della popolazione, che andrebbero incentivate e non costrette a sacrifici economici”.

Pertanto Assoedilizia, insieme a Federlombarda Edilizia, chiederà formalmente alla Regione Lombardia la soppressione dell'obbligo in generale.

fonte: <a href="http://www.casaeclima.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3487:certificazione-energetica-illegittima-una-norma-lombarda&catid=1:latest-news&Itemid=50" rel="nofollow">http://www.casaeclima.com</a>]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[sab, 30 gen 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO CENED]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=206]]></link><description><![CDATA[Cestec organizza un nuovo ciclo di seminari formativi per i certificatori iscritti all'elenco di Regione Lombardia.<br/>

Il seminario di aggiornamento sarà replicato in tre differenti giornate:<br/>

•mercoledì 27 gennaio a Pavia; <br/>
•mercoledì 17 febbraio a Cremona;
<br/>
•mercoledì 24 febbraio a Brescia.<br/>

 
A partire dal giorno 19 gennaio 2010 sarà possibile iscriversi all’evento del 27 gennaio a Pavia, attraverso la compilazione del form di registrazione disponibile in calce alla pagina, accessibile dopo aver effettuato l’autenticazione al sito CENED. <br/>

Le domande di partecipazione al seminario del 27 gennaio verranno accettate in ordine d’arrivo fino ad esaurimento dei 280 posti disponibili, con priorità nei confronti dei professionisti che non hanno partecipato ai seminari del 21 ottobre e 11 novembre 2009.<br/>

Cestec Spa provvederà entro il 22 gennaio a comunicare ai certificatori, tramite mail di conferma, l’accettazione della domanda di partecipazione al seminario.<br/>

A breve verrà indicata la data di pubblicazione del modulo di registrazione per i seminari del 17 febbraio a Cremona e 24 febbraio a Brescia.<br/><br/>

fonte:http://www.cened.it/seminario?pid=02160024]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[lun, 18 gen 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Certificazione energetica: norme attuative in Toscana ]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=205]]></link><description><![CDATA[La Regione Toscana ha approvato il regolamento per la disciplina della certificazione energetica degli edifici.<br>
Il Consiglio Regionale Toscano, con l'unanimità delle Commissioni Attività Produttive e Ambiente, ha approvato il regolamento attuativo le nuove disposizioni in materia di energia introdotte con la Legge Regionale n. 71 del 23 novembre 2009. Pubblicata sul Burt n. 50 del 27 novembre.<br>
La nuova Legge Regionale modifica sostanzialmente alcune norme contenute nella Legge Regionale n. 39 del 24 febbraio 2005 (“Disposizioni in materia di energia”).<br>
Le modifiche introdotte riguardano principalmente la disciplina regionale sulla certificazione energetica degli edifici, nonché le funzioni di vigilanza e controllo delle certificazioni energetiche regionali.<br><br>
Tra le principali novità quella dell'istituzione del Sistema Informativo Regionale sull'efficienza energetica in edilizia, accessibile da tutti i Comuni e le Province toscane, che una volta reso operativo, consentirà l'attività di monitoraggio sui dati energetici riguardanti gli immobili.<br>
Con la creazione del sistema informativo regionale, il certificato energetico sarà un documento digitale, archiviato e trasmesso ai Comuni, senza la necessità di allegare il certificato in forma cartacea.<br>
Il Regolamento Attuativo entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione sul Burt, definendo in modo dettagliato le procedure per la certificazione energetica regionale, i contenuti minimi dell'attestato di certificazione energetica, i casi di esclusione dall'obbligo di certificazione energetica e le modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica ai Comuni attraverso il sistema informativo.]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[lun, 18 gen 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Basilicata, in arrivo la certificazione energetica degli edifici]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=207]]></link><description><![CDATA[ Anche in Basilicata, le abitazioni in vendita e in affitto saranno classificate in base alla loro efficienza energetica.<br> La novità è stata introdotta nella Finanziaria regionale approvata nei giorni scorsi, che modifica la legge sul miglioramento delle prestazioni energetiche e della sostenibilità ambientale degli edifici. <br>Sarà la Giunta regionale, ora, a stabilire gli standard di efficienza per quanto riguarda il consumo di energia delle abitazioni.<br> In particolare, saranno introdotti un sistema di certificazione energetica ed ambientale degli edifici ed un sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione. <br>
 
“Il costo del petrolio in costante ascesa e gli alti tassi di inquinamento derivanti dalle caldaie ad uso domestico impongono scelte innovative anche per quanto riguarda la costruzione e la ristrutturazione delle nostre case - spiega il vice presidente della Giunta regionale, Vincenzo Santochirico.<br> Si tratta di un provvedimento che inciderà con sempre maggior forza sul mercato degli immobili e che innescherà una positiva rivisitazione delle procedure di progettazione e delle modalità con le quali gli edifici utilizzano l'energia.<br> Il risparmio energetico e la consapevolezza del consumo (da qui la necessità di associare ad ogni immobile un attestato di certificazione energetica) sono le due principali leve per il raggiungimento del prezioso obiettivo del risparmio economico ed energetico tanto per le famiglie quanto per le imprese, che potranno beneficiare di forme di incentivazioni economiche e di sostegno”.<br>
 
La certificazione energetica consisterà sostanzialmente in una dichiarazione, rilasciata da personale qualificato, in grado di attestare il consumo degli edifici esistenti. L’attestato di certificazione energetica indicherà la classe energetica di appartenenza dell’edificio oltre a possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche.<br> 
La Giunta dovrà stabilire la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; l’applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e di quelli da ristrutturare; il sistema di certificazione energetica ed energetico - ambientale degli edifici; le ispezioni periodiche degli impianti termini e dei sistemi di condizionamento d’aria; il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica ed energetico-ambientale degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d’aria; la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore; forme di incentivazioni economiche e di sostegno per i cittadini e le imprese.<br>
 
“Intendiamo individuare parametri di efficienza e requisiti di professionalità dei certificatori - afferma il vice presidente Santochirico - attraverso un percorso condiviso con gli ordini professionali e le associazioni di categoria. Nei prossimi giorni sarà avviata, insieme al Dipartimento Attività produttive, una consultazione per arrivare, nel più breve tempo possibile, a stabilire regole e procedure chiare di un sistema che porterà benefici all'ambiente, ai cittadini e alle imprese”.<br>
Fonte: Ufficio stampa Regione Basilicata

]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[lun, 18 gen 2010 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Bonus 55% incompatibile con misure anticrisi
La detrazione per la riqualificazione energetica non si cumula con l’incentivo per l’acquisto di nuovi macchinari]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=12]]></link><description><![CDATA[Bonus 55% incompatibile con misure anticrisi
La detrazione per la riqualificazione energetica non si cumula con l’incentivo per l’acquisto di nuovi macchinari]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[lun, 09 nov 2009 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Consumo di suolo, le proposte a Urbanpromo
Densificazione, copianificazione e supporto normativo – fiscale tra le soluzioni]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=197]]></link><description><![CDATA[Consumo di suolo, le proposte a Urbanpromo
Densificazione, copianificazione e supporto normativo – fiscale tra le soluzioni]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[lun, 09 nov 2009 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Docet: Cnr ed Enea al lavoro per risolvere i problemi
Presto online la versione per Windows Vista del nuovo software per la certificazione energetica]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=204]]></link><description><![CDATA[Docet: Cnr ed Enea al lavoro per risolvere i problemi
Presto online la versione per Windows Vista del nuovo software per la certificazione energetica]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[gio, 05 nov 2009 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Proclamati i vincitori del concorso ‘Energia sostenibile nelle città’
Premiati da INU e Ministero dell’Ambiente progetti urbanistici innovativi e sostenibili]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=203]]></link><description><![CDATA[Proclamati i vincitori del concorso ‘Energia sostenibile nelle città’
Premiati da INU e Ministero dell’Ambiente progetti urbanistici innovativi e sostenibili]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[gio, 05 nov 2009 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item><item><title><![CDATA[Il GSE sarà il consulente per l’energia delle PA
Potrà fornire servizi specialistici in campo energetico ad enti pubblici e locali]]></title><link><![CDATA[http://www.qualificazioneenergetica.it/NOTIZIA-CERTIFICAZIONE-ENERGETICA.asp?ID=198]]></link><description><![CDATA[Il GSE sarà il consulente per l’energia delle PA
Potrà fornire servizi specialistici in campo energetico ad enti pubblici e locali]]></description><author>www.qualificazioneenergetica.it</author><pubDate><![CDATA[gio, 05 nov 2009 00:00:00 EST]]></pubDate><category>Notizie di certificazione energetica</category></item></channel></rss>