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Certificatori Energetici: nuovi requisiti 2013

Inserito da redazione il 01/03/2013

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Certificatori Energetici: nuovi requisiti 2013Ci son volute ben due sanzioni da parte della Commissione Europea, una nell'ottobre 2006 l'altra nel luglio 2012 da parte della Giustizia Europea, sul mancato recepimento della direttiva Europea 2002/91/CE, nell'ambito di applicazione della certificazione energetica; questo perchè il D.legs 192/2005 costituiva un mero quadro di legge, ma carente sotto il profilo attuativo.
Con il DPR, approvato alla camera nel Febbraio 2013, si avvia la procedura di attuazione del su citato decreto legge.
Questo DPR, si esplica sostanzialmente attraverso un Regolamento le cui argomentazioni sono essenzialmente due :

1. Definizione dei soggetti certificatori energetici abilitati a redigere la certificazione Energetica;
2. Accreditamento e controllo degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.

Ma andiamo nel dettaglio; per quanto concerne il punto 1 ), ossia i soggetti abilitati a redigere la certificazione energetica, il regolamento asserisce che:
possono redigere la certificazione energetica, i liberi professionisti, associati, dipendenti pubblici, società di ingegneria, purché essi siano:

I professionisti , non obbligatoriamente devono aver fatto corsi, tuttavia, essendo l'attestato di certificazione energetica a tutti gli effetti un atto pubblico, esso rientra nell'ambito delle responsabilità penali, di conseguenza il professionista che redige tale atto, là dove questi non avesse i requisiti per redigerlo integralmente, potrà essere coadiuvato da un ulteriore professionista.
I requisitiche abilitano alla redazione dell'attestato di certificazione energetica, richiedono che ci siano le adeguate competenze, sia per ciò che concerne gli edifici, che gli impianti.
Tali competenze sono bene esplicitate nell'allegato 1, parte integrante del DPR, dove sono elencati i soggetti formatori abilitati a sostenere la formazione e ad attivare i corsi per la Certificazione Energetica.
L'altra novità fondamentale del Regolamento concerne il fatto che i soggetti certificatori energetici devono rilasciare la sottoscrizione di indipendenza dell'operato svolto attraverso la seguente formula:
“Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio il/la sottoscritta, soggetto certificatore di cui al punto 1 dell'all. III del D.Lgs 115/2008 DICHIARA, per la Certificazione dell'edificio esistente,l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonchè rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.”
Questo sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni, cui è richiesta la certificazione energetica.
L'altro aspetto che si evidenzia concerne il fatto che il pagamento dei servizi forniti si basa sui risparmi di spesa, derivanti dal miglioramento energetico, ovvero con la qualificazione energetica.
L'obiettivo della direttiva europea è infatti quello di promuovere il rendimento energetico degli edifici, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e climatiche esterne, delle prescrizioni per ciò che concerne l'indoor e l'outdoor.
D' altro canto il regolamento stesso recita che:”l'insieme delle norme di attuazione della direttiva europea, assieme alla sensibilizzazione e consapevolezza dei cittadini, alla responsabilizzazione e la qualità dei professionisti, (certificatori energetici) e delle imprese, gli incentivi, il monitoraggio dell'attuazione della normativa, possano accompagnare la crescita di tutto il comparto dell'edilizia e sviluppare politiche di settore (ognuno nei propri ambiti) realmente efficaci”.

Arch. Clarita Casini

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