Certificatori Energetici: nuovi requisiti 2013
Inserito da redazione il 01/03/2013
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Ci son volute ben due sanzioni da parte della Commissione Europea, una
nell'ottobre 2006 l'altra nel luglio 2012 da parte della Giustizia Europea, sul
mancato recepimento della direttiva Europea 2002/91/CE, nell'ambito di
applicazione della certificazione energetica; questo perchè il
D.legs 192/2005 costituiva un mero quadro di legge, ma carente sotto il profilo
attuativo.
Con il DPR, approvato alla camera nel Febbraio 2013, si avvia la procedura di
attuazione del su citato decreto legge.
Questo DPR, si esplica sostanzialmente attraverso un Regolamento
le cui argomentazioni sono essenzialmente due :
1. Definizione dei soggetti certificatori energetici abilitati
a redigere la certificazione
Energetica;
2. Accreditamento e controllo degli impianti di climatizzazione
invernale ed estiva.
Ma andiamo nel dettaglio; per quanto concerne il punto 1 ), ossia i soggetti
abilitati a redigere la certificazione energetica, il
regolamento asserisce che:
possono redigere la certificazione energetica, i liberi
professionisti, associati, dipendenti pubblici, società di ingegneria, purché
essi siano:
- in possesso di titoli quali laurea magistrale e laurea specialistica in
architettura, ingegneria edile, chimica civile dei sistemi edilizia elettrica
energetica e nucleare gestionale meccanica ambiente e territorio scienze e
ingegneria dei materiali scienze e tecnologie agrarie scienze e tecnologie
forestali
- laurea 1° livello ingegneria civile e ambientale ,ingegneria industriale
scienze dell'architettura,scienze e tecniche edilizia Lauree in Scienze e
Tecnologie Agrarie e Forestali
- diploma perito industriale specializzato in edilizia elettrotecnica meccanica
e termotecnica
- diploma di geometra
I professionisti , non obbligatoriamente devono aver fatto corsi, tuttavia,
essendo l'
attestato di
certificazione energetica a tutti gli effetti un
atto pubblico,
esso rientra nell'ambito delle
responsabilità penali, di conseguenza il professionista che redige tale atto,
là dove questi non avesse i requisiti per redigerlo integralmente, potrà essere coadiuvato da un ulteriore professionista.
I requisitiche abilitano alla redazione dell'attestato di certificazione energetica, richiedono che ci siano le adeguate competenze, sia per ciò che concerne gli edifici, che gli impianti.
Tali competenze sono bene esplicitate nell'allegato 1, parte integrante del DPR, dove sono elencati i soggetti formatori abilitati a sostenere la formazione e ad attivare i
corsi per la Certificazione Energetica.
L'altra novità fondamentale del Regolamento concerne il fatto che i soggetti
certificatori energetici devono rilasciare la sottoscrizione di indipendenza dell'operato
svolto attraverso la seguente formula:
“Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio il/la sottoscritta, soggetto certificatore di cui al punto 1 dell'all. III del
D.Lgs 115/2008 DICHIARA, per la Certificazione dell'edificio esistente,l'
assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento
diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonchè rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.”
Questo sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni, cui è richiesta la certificazione energetica.
L'altro aspetto che si evidenzia concerne il fatto che il pagamento dei servizi forniti si basa sui risparmi di spesa, derivanti dal miglioramento energetico, ovvero con la
qualificazione energetica.
L'obiettivo della direttiva europea è infatti quello di promuovere il
rendimento energetico degli edifici, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e
climatiche esterne, delle prescrizioni per ciò che concerne l'indoor e l'outdoor.
D' altro canto il regolamento stesso recita che:”l'insieme delle norme di attuazione della direttiva europea, assieme alla sensibilizzazione e consapevolezza dei cittadini, alla responsabilizzazione e la qualità dei
professionisti, (certificatori energetici) e delle imprese, gli incentivi, il monitoraggio dell'attuazione della normativa, possano accompagnare la crescita di
tutto il comparto dell'edilizia e sviluppare politiche di settore (ognuno nei propri ambiti) realmente efficaci”.
Arch. Clarita Casini